Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202201699

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202201699
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201699
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2022

N. 01699/2022REG.PROV.COLL.

N. 08629/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8629 del 2021, proposto dalla S Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L B e S C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Servizio Acquisti Metropolitano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

della Cea Milano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Annalisa Quartiroli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sez. I, 20 luglio 2021, n. 718, che ha respinto il ricorso, proposto per l’annullamento della determina del 4 marzo 2021, con la quale l’Ausl Bologna ha aggiudicato a Cea Milano s.p.a. il lotto n. 1 della gara europea a procedura aperta per la fornitura triennale di Dispositivi di Protezione dell’Operatore DPI anti x (lotto 1) e Guanti a protezione anti x (lotto 2) per le esigenze degli enti sanitari dell’Area Vasta Emilia Centrale (Avec).


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cea Milano s.p.a.;

Viste le memorie depositate da Cea Milano s.p.a. in date 25 ottobre 2021 e 4 febbraio 2022;

Viste le memorie depositate dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna Bologna in date 25 ottobre 2021, 31 gennaio 2022 e 4 febbraio 2022;

Viste le memorie depositate dalla S Medica s.r.l. in date 31 gennaio 2022 e 4 febbraio 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 17 febbraio 2022 il Consigliere Giulia Ferrari ed uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto.


FATTO

1. L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con determinazione n. 2068 del 30 settembre 2020, ha indetto una gara europea a procedura aperta per la fornitura triennale di Dispositivi di Protezione dell’Operatore DPI anti x (lotto 1) e Guanti a protezione anti x (lotto 2) per le esigenze degli enti sanitari dell’Area Vasta Emilia Centrale (Avec).

La S Medica s.r.l. ha preso parte alla competizione per l’aggiudicazione del primo lotto, classificandosi seconda, dopo la Cea Milano s.p.a., alla quale è stato aggiudicato il lotto conteso con determina del 4 marzo 2021.

2. L’aggiudicazione è stata impugnata (ricorso n. 290/2021), dinanzi al Tar Bologna deducendo numerosi vizi di illegittimità.

In particolare, è stato contestato come la campionatura esaminata dalla commissione, proposta da 3 grembiuli, fosse differente e parziale rispetto a quanto previsto nell’offerta tecnica. Inoltre, la taglia di uno dei grembiuli era M e non L, come richiesto dal disciplinare di gara.

La controinteressata, poi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver offerto grembiuli sanificabili ma con un detergente e non un disinfettante, circostanza che rendeva i prodotti inidonei a rispondere alle richieste del bando. Da queste incongruenze derivava anche l’irrazionalità e manifesta illogicità del giudizio della commissione, che attribuiva il punteggio di “buono” a questi prodotti nonostante questi non fossero regolari. L’aggiudicataria, inoltre, non aveva presentato le certificazioni richieste dal bando, ma mere autodichiarazioni.

3. Con sentenza 20 luglio 2021, n. 718, la sez. I del Tar Bologna ha respinto il ricorso.

4. La sentenza 20 luglio 2021, n. 718 del Tar Bologna è stata impugnata con appello notificato in data 30 settembre 2021 e depositato il successivo 12 ottobre 2021.

5. Si è costituita in giudizio la Ausl Bologna, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

6. Si è costituita in giudizio la Cea Milano s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

7. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità dell’appello per essere lo stesso infondato nel merito.

Oggetto della controversia è l’aggiudicazione del lotto 1 della gara bandita per la fornitura triennale di Dispositivi di Protezione dell’Operatore DPI anti x.

Il Lotto 1 è stato aggiudicato alla S Medica s.r.l. con il punteggio complessivo di punti 96,02 (di cui punti 80 per la qualità dell’offerta e punti 16,02 per il prezzo), mentre l’appellante si è collocata al secondo posto con complessivi punti 91,03 (di cui punti 75,70 per la qualità dell’offerta e punti 15,33 per il prezzo). Il distacco tra la prima e la seconda classificata è pari a punti 4,99.

Con il primo motivo l’appellante afferma che l’aggiudicataria, nel presentare la propria offerta, non si è attenuta all’art. 7 del Disciplinare di gara, che onera ogni ditta concorrente a produrre un campione per ciascuno dei prodotti presentati. Cea avrebbe presentato solo tre campioni sui cinque offerti e, per di più, non relativi ai “modelli principali” e di taglia diversa da quella indicata nel disciplinare (“M” in luogo di “L”).

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

L’art.

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