Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-17, n. 202208842
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Pubblicato il 17/10/2022
N. 08842/2022REG.PROV.COLL.
N. 00099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, dal Consiglio Magistratura Militare, in persona del Presidente
pro tempore
, e dal Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale -OMISSIS-, -OMISSIS-, Sezione -OMISSIS- -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del dottor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato A C e l'avvocato dello Stato Emanuele Feola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, magistrato militare, ha impugnato, con ricorso introduttivo del giudizio, il parere negativo espresso dalla Commissione -OMISSIS- nell’ambito del procedimento relativo -OMISSIS-valutazione di professionalità e, con successivi motivi aggiunti, la deliberazione finale con cui è stato espresso il conseguenziale giudizio negativo.
La motivazione sfavorevole ha riguardato i requisiti dell’equilibrio (giudicato carente), della capacità (giudicato gravemente carente) e dell’impegno (giudicato carente).
A fondamento della domanda di annullamento, il ricorrente ha articolato plurime censure di violazione di legge e svariate figure di eccesso di potere, e precisamente:
1) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 5/04/2006 n. 160, come modificato ed integrato dalla legge 30/07/2007 n. 111 - Violazione e falsa applicazione della Circolare del CMM n. 61 del 30/10/2007 e della circolare del CSM n. 20691 dell'8/10/2007 - Eccesso di potere per erroneità e falsità nei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento di potere.
2) Violazione del principio di legalità - Difetto assoluto di attribuzione – Invalidità derivata per illegittimità della circolare CMM n. 61/2007 nella parte in cui richiama la circolare del CSM n. 206911/2007- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, e 52 del d.lgs. n. 160/2006, come modificato e integrato dalla legge n. 111/2007.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 9. e art. 52 del d.lgs. n. 160/2006, come modificato e integrato dalla legge n. 111/2007.
4) Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dei principi generali del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 160/2007 - Violazione del principio di trasparenza e correttezza della P.A. - Violazione principio del contraddittorio - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria.
5) Difetto d'istruttoria da parte del Consiglio nell'esame della proposta della Commissione.
6) Difetto di imparzialità di membri del Consiglio.
7) Violazione e falsa applicazione della Circolare del Consiglio della Magistratura Militare n. 2495 del 30 ottobre 2007 - Violazione e/o falsa applicazione della Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 - Violazione dell'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 160/2006 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti.
8) Violazione e falsa applicazione della Circolare del Consiglio della Magistratura Militare n. 2495 del 30 ottobre 2007 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 - Violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, contraddittorietà e perplessità.
9) Violazione e/o falsa applicazione della Circolare del Consiglio della Magistratura Militare n. 2495 del 30 ottobre 2007 - Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 - Violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006 - Eccesso di potere per travisamento degli atti, errore sui presupposti, contraddittorietà e perplessità.
2. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il -OMISSIS- dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo (in considerazione della natura endo-procedimentale dell’atto impugnato), ed ha accolto il primo dei motivi aggiunti, assorbendo tutti i restanti, con la motivazione che il giudizio negativo è illegittimo in quanto è stato incentrato su un solo parametro giudicato gravemente carente, mentre gli altri due parametri sono stati ritenuti solamente carenti.
Tale fattispecie, secondo il primo giudice, concreta un diverso tipo di provvedimento amministrativo, ovverossia il giudizio di non positività del magistrato proposto, giudizio che è assoggettato ad un regime giuridico del tutto differente e più sfavorevole, rispetto a quello che caratterizza il provvedimento impugnato.
3. Nell’impugnare la sentenza, le parti appellanti hanno criticato il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, anzitutto nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto la controversia riguarda un magistrato militare e l’applicazione delle circolari del CSM non sarebbe elemento idoneo a radicare la legittimazione passiva delle dette Amministrazioni.
Nel merito, le parti appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Consiglio della Magistratura Militare “ ha concluso, alla luce delle risultanze istruttorie, nel senso che risulta negativo il profilo dell’equilibrio, gravemente carente quello della capacità e carente quello dell’impegno. Pertanto, la valutazione di professionalità del CMM non avrebbe potuto concludersi con un giudizio negativo, il quale richiede, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 160 del 2006, carenze gravi in relazione a due o più dei parametri indicati dal comma 2 del medesimo art. 11 ”.
Nella sostanza, il TAR sarebbe pervenuto a tale conclusione omettendo, a loro avviso, “ ogni valutazione in ordine alla vigenza e alla legittimità delle circolari adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio della Magistratura Militare in materia – alle quali il provvedimento impugnato risulta essere pienamente conforme – e ritenendo che possano rilevare ai fini di una valutazione “non positiva” o “negativa” di professionalità esclusivamente i parametri – individuati al comma 2 dell’art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 – della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, e che solo quando due di essi siano gravemente carenti il giudizio possa essere formulato in termini negativi ”.
Le deducenti hanno inoltre rimarcato “ la contraddittorietà della motivazione della sentenza in esame nella parte in cui il Collegio, pur partendo dalle premesse, sopra indicate, della rilevanza dei soli parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno individuati dall’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non esclude in concreto la possibile incidenza ai fini della valutazione di professionalità del requisito dell’equilibrio, concludendo, poi, erroneamente che nella delibera del C.M.M., in relazione a tale “parametro”, il giudizio era stato espresso in termini di carenza e non di grave carenza ”.
In definitiva, a loro avviso, il Consiglio della Magistratura Militare sarebbe pervenuto correttamente alla valutazione negativa di professionalità del magistrato, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di normazione secondaria, avendo giudicato in termini “negativi” proprio il profilo dell’equilibrio (oltre ad avere ritenuto gravemente carente la capacità e carente l’ulteriore parametro dell’impegno), a seguito di un’articolata istruttoria del cui esito era stato dato ampio conto nella delibera -OMISSIS-, anch’essa ingiustamente annullata dal TAR.
4. L’appellato ha resistito al gravame ed ha espressamente riproposto le censure assorbite, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
6. All’udienza pubblica del 17 maggio 2022, la causa è passata in decisione.
7. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e del CSM è fondata, in quanto l’effetto lesivo lamentato dal ricorrente deriva direttamente dalla delibera -OMISSIS-, con cui il CMM ha formulato il giudizio negativo in ordine alla possibilità del ricorrente di conseguire la superiore, -OMISSIS-valutazione di professionalità.
La legittimità della detta delibera va valutata alla luce dell’art. 11, del decreto legislativo n. 160/2006 (attuativo della delega di cui alla legge n. 160/2006), il cui art. 52 (salvo che per la disciplina contenuta nel Capo I, fattispecie che qui non ricorre) estende l’ambito oggettivo e soggettivo di efficacia del ridetto decreto alla magistratura militare, in quanto compatibile.
Pertanto, ai fini della decisione, è irrilevante la valutazione delle delibere del CSM, le quali non concernono la posizione giuridica del ricorrente e la cui legittimità non può formare oggetto di questo giudizio, dovendosi escludere, come è noto, che la giurisdizione amministrativa abbia carattere oggettivo a tutela della legalità in generale, piuttosto che soggettivo a tutela degli interessi legittimi personali, concreti e attuali del soggetto che si ritiene leso dall’esercizio illegittimo del potere.
Sotto questo profilo, quindi, la sentenza del TAR va riformata sia nella parte in cui ha omesso di esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sia nella parte in cui, nell’accogliere con formula ampia e generica il ricorso per motivi aggiunti, ha ricompreso nell’effetto caducatorio-annullatorio anche le delibere del CSM.
8. Nel merito delle contestazioni mosse, tuttavia, l’appello non è fondato.
9. È opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.
Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (in Supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, n. 99) reca la “ Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ”.
Come si è detto, l’art. 52 (“Ambito di applicazione”) prevede che “ 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile ”.
Più in particolare, il decreto attua la delega accordata al Governo dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 (in Supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio, n. 134) per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico. Il contenuto della delega è disciplinato nell’art. 1, mentre i principi e i criteri direttivi della delega sono elencati nel successivo art. 2.
Nello specifico, l’art. 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 disciplina la “ Valutazione della professionalità ” e prevede che:
“ 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.
2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;
c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti;è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura;nella valutazione dell’impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.
In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2;per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie;può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2;è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri;è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo".
10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario;in tal caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate;può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l’attività in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili ”.
10. Non va sottaciuto, inoltre, il fatto che la legge delega menziona il requisito dell’equilibrio limitatamente alla parte che concerne l’attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge, ossia l’aggiornamento professionale e la formazione dei magistrati, e abbia previsto all’art. 2, comma 2, lettera t) che “ il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: … t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva;prevedere che, in casa di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra;prevedere che, in caso di esito negativo di tre votazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo ”.
11. Ai fini del decidere, sono quindi decisive le seguenti considerazioni:
a) la valutazione di professionalità viene effettuata ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità;
b) la valutazione riguarda esclusivamente la capacità, laboriosità, diligenza e impegno del magistrato;
c) la valutazione è effettuata sulla scorta di parametri necessariamente oggettivi e verificabili, tali tale da garantire l’omogeneità degli apprezzamenti;
d) l’organo di autogoverno indica i criteri sulla base dei quali si verificano la capacità, laboriosità, diligenza e impegno;
e) la norma di legge primaria non reca ulteriori parametri di valutazione della professionalità;
f) i requisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio rappresentano delle precondizioni, di carattere generale, per il corretto esercizio della funzione di magistrato;
g) l’art. 11, commi 2 e 9 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sufficientemente chiaro nel menzionare i soli parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno.
12. Non è decisiva, inoltre, l’argomentazione difensiva prospettata dalla parte appellante, secondo cui il giudizio negativo sarebbe stato espresso esclusivamente sulla base di una “ asserita grave carenza del parametro di valutazione della capacità e di una presunta carenza del parametro della valutazione dell’impegno ”, tale che l’atto impugnato si sosterrebbe da sé medesimo sulla base delle concorrenti motivazioni.
Risulta infatti per tabulas che, nella parte motivazionale dell’atto, il requisito dell’equilibrio è stato tenuto in considerazione, il che implica, ove l’Amministrazione persista nella volontà di esprimere un giudizio ‘negativo’, anziché un giudizio soltanto ‘non positivo’, la necessaria riedizione del potere per discernere quale sia la reale motivazione, a questo punto, del giudizio sfavorevole.
Ai sensi dell’art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 160 del 2006, infatti, “ Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2;è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri;è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo". ”
13. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al CSM e al Ministero della giustizia;per l’effetto, la sentenza di primo grado va riformata con riguardo all’ambito oggettivo degli atti impugnati, fra i quali non vanno ricomprese le circolari e le delibere emanate dal CSM;per il resto, l’appello è respinto e la sentenza di primo grado va confermata con riferimento all’accoglimento del primo motivo aggiunto, assorbiti i restanti, con il conseguente annullamento del giudizio negativo.
14. L’Amministrazione rieserciterà la propria discrezionalità applicando i parametri di valutazione previsti dalla legge primaria, quale effetto conformativo nascente dal presente giudicato.
14. Le spese del doppio grado del giudizio sono compensate, in considerazione della novità delle questioni trattate.