Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202303055
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 03055/2023REG.PROV.COLL.
N. 02426/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2021, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza per Beni Archeologici Paesaggistici e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, non costituita in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBAC), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 730/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. L M T e udito per l’appellante l’avvocato R A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, l’odierno appellante invocava l’annullamento del decreto della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia numero prot. 3891 del 20 aprile 2011, conosciuto dal ricorrente in data 28\11\2019 a mezzo raccomandata numero 0024211-P, che ha dichiarato la Masseria Capasa sita in Martano (LE) bene di interesse culturale particolarmente importante e sottoposto alle tutele previste dal d. lgs. n. 40/04.
2. Il primo giudice dichiarava irricevibile il ricorso per tardività atteso che il ricorrente impugnava il detto decreto, da lui asseritamente conosciuto in data 28/11/2019, nel mentre dalla documentazione depositata dalla difesa erariale era emerso che il decreto di apposizione del vincolo, in uno alla relazione tecnica e ai relativi allegati, era stato notificato in data 31.5.2011, a persona qualificatasi quale “moglie” del ricorrente. Il primo giudice precisava che la mancata specificazione di “convivente” non inficiava l’avvenuta notificazione dal momento che l’obbligo di coabitazione sussiste ex lege ai sensi dell’art. 143 c.c. e che il ricorrente non indicava particolari ragioni (es. lavoro, assistenza ad un congiunto, ecc.) che avevano indotto la propria moglie ad eleggere residenza in un luogo diverso da quello proprio. In ogni caso nel merito il primo giudice escludeva che dal difetto di partecipazione procedimentale potesse discendere l’annullamento del provvedimento gravato ai sensi dell’art. 21 octies, l. 241/1990.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, che ne lamenta l’erroneità per le seguenti ragioni: a) quanto alla tardività del ricorso, in ogni caso di consegna di un atto a soggetto diverso dal destinatario, anche ove non sia attestato nella relazione di notifica lo stato di convivenza, il procedimento notificatorio, per concludersi legalmente, debba comprendere l’effettuazione della raccomandata informativa. Nella fattispecie il messo Comunale non avrebbe inviato detta raccomandata, e quindi la notifica del provvedimento di avvio del procedimento e di apposizione del vincolo non è opponibile al signor Bianco e quindi il provvedimento finale di quel procedimento, e cioè l’apposizione del vincolo, sarebbe illegittimo e nullo per violazione della legge 241\90;b) con i motivi aggiunti il ricorrente, ove mai si potesse superare la eccezione assorbente della illegittima mancata partecipazione al procedimento amministrativo, aveva dedotto i motivi soggettivi che avevano erroneamente condotto alla conclusione procedimentale, ed aveva indicato anche gli specifici difetti di istruttoria e di motivazione del provvedimento conclusivo, tali da non poter essere sottratti al sindacato giurisdizionale.
4. Il Ministero si costituisce con memoria di stile.
5. In vista dell’odierna udienza l’appellante deposita memoria in data 12 marzo 2023.
6. Preliminarmente non deve essere esaminata l’istanza di rinvio depositata il 19 marzo 2023, atteso che il difensore dell’appellante è comparso alla presente udienza nella quale si è dato avviso ex art. 73 comma 3, c.p.a. in relazione alla possibile inammissibilità del secondo motivo di appello.
7. L’appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
7.1. Quanto alla notificazione del provvedimento alla moglie dell’odierno appellante, deve rilevarsi che non sussiste l’obbligo di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata, atteso che, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., un simile obbligo sussiste solo quando la notificazione sia stata fatta nelle mani del portiere o del vicino. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11228): “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.”. Nella fattispecie peraltro una simile prova non è stata fornita dall’odierno appellante né in primo né in secondo grado. Da ciò deriva, non solo la tardività del ricorso di primo grado, ma anche l’infondatezza del motivo di nullità del provvedimento amministrativo.
7.2. Inammissibile è il secondo motivo di appello, atteso che, da un lato, l’irricevibilità del ricorso di primo grado esclude che si possa procedere allo scrutinio dei vizi di merito ivi dedotti;dall’altro perché in esso si paventa una riproposizione dei motivi di primo grado in violazione di quanto previsto dall’art. 101, comma 2 c.p.a., che impone che i detti motivi debbano essere espressamente riproposti, non essendo consentito alcun richiamo per relationem .
8. L’appello va dunque in parte dichiarato infondato e in parte inammissibile. In ragione della limitata attività defensionale svolta dall’Avvocatura dello Stato può farsi luogo alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.