Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-12-04, n. 202409713
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2024
N. 09713/2024REG.PROV.COLL.
N. 02433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2024, proposto da
B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, A I, N O, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via di Monte Fiore n.22;
Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R B, F F, K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Chioggia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Studio Murer Commercialisti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01944/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Città Metropolitana di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Acerboni, Gattamelata, Iannotta, Ongaro, Trento, Brusegan, Francario e Maretto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società B S.r.l. (d’ora in poi anche semplicemente B) sin dall’anno 2001 ha gestito in regime di affidamento diretto i servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Città metropolitana di Venezia - quale Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - che collegano Venezia alle località montane del bellunese e del Trentino.
Detti servizi sono stati affidati direttamente, in regime di concessione, a B s.r.l. con la stipula del relativo contratto di servizio, prot. 15905 del 16.03.2001, con scadenza il 31.12.2003, il quale è stato di volta in volta prorogato, così come consentito dalla normativa nazionale e da ultimo dall’art. 13 del d.l. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014, che ha consentito la proroga degli affidamenti in essere fino al 31.12.2014.
1.1. L’Assemblea dell’Ente di governo, sulla base delle indicazioni contenute nel capitolo 6 della Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, con deliberazione n. 11 del 15.12.2014 ha poi provveduto ad affidare direttamente a B s.r.l. la gestione in regime di concessione di detti servizi, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento CE 1370/2007, fino alla scadenza fissata dall’art. 8 paragrafo 2 del detto Regolamento (a partire dal 01/01/2015 fino al 31/12/2019).
1.2. Successivamente, con deliberazione n. 3 del 27 novembre 2019, l’Assemblea dell’Ente di Governo, ha approvato la proroga dell’affidamento a B s.r.l., dal 1.01.2020 sino al 30.06.2022, pari al 50% della durata contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007.
1.3. Con delibera n. 7 del 21 giugno 2022 l’Ente di Governo ha stabilito di procedere con una proroga dell’affidamento in vigore, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 92 comma 4-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza” individuata, alla luce della cessazione dell’emergenza avvenuta il 31 marzo 2022, al 31 marzo 2023.
1.4. In data 08.11.2022 la società B, in vista dell’imminente scadenza del contratto di servizio, ha confermato l’interesse al rinnovo dell’affidamento diretto per un periodo di ulteriore 9 anni.
1.5. La Città Metropolitana di Venezia ha successivamente adottato la nota pubblicata in GUCE il 25 gennaio 2023, con cui ha rettificato il precedente avviso di pre-informazione, pubblicato il 2 luglio 2021, stabilendo di procedere all’affidamento del medesimo servizio tramite procedura di gara anziché tramite affidamento diretto.
1.6. Detta nota è stata impugnata innanzi al T per il Veneto dalla B, articolando diverse censure, sia con il ricorso introduttivo, che con un primo ricorso per motivi aggiunti.
1.7. Peraltro, con successiva deliberazione n. 8 del 31.03.2023, modificativa della precedente, la Città metropolitana, pur confermando di affidare il servizio pubblico di TPL tramite procedura aperta ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha deciso di procedere alla proroga del contratto di servizio in essere con la B dal 01.04.2023 al 01.04.2024, nelle more dell’espletamento di detta procedura, al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico.
1.8. Anche tale seconda deliberazione è stata impugnata dalla B con il secondo ricorso per motivi aggiunti, contestando nuovamente la scelta assunta dall’Assemblea di Governo di non riaffidare alla società stessa il servizio di trasporto in questione, bensì di procedere all’indizione di una gara. Ulteriori censure sono state formulate avverso detta deliberazione con un terzo ricorso per motivi aggiunti.
2. Il T per il Veneto, sez. I, con sentenza 20 dicembre 2023, n. 1944, ha in via preliminare ritenute fondate le eccezioni di improcedibilità (quanto al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti per la parte relativa ai motivi riferiti alla nota di rettifica pubblicata in GUCE il 25 gennaio 2023, in quanto poi superata deliberazione n. 8 del 31.03.2023) e di inammissibilità, proposte dalle amministrazioni resistenti, quest’ultima in relazione alla domanda di condanna delle stesse all’adozione del provvedimento di affidamento diretto a favore della società B, evidenziando, fra l’altro, la natura discrezionale della scelta di procedere all’affidamento diretto.
Nel merito ha disatteso tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del primo e del settimo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, e dichiarato altresì inammissibili per difetto di interesse le censure sollevate in merito all’affidamento dell’incarico di supporto al RUP e al relativo corrispettivo.
Segnatamente è stato accolto il motivo con cui la ricorrente lamentava che la Relazione, redatta ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, non aveva gli elementi e non poteva ritenersi sostitutiva della Relazione di affidamento di cui all’Allegato A, della delibera ART n. 154/19, essendo emerse diverse criticità e/o carenze informative, come evidenziato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che aveva richiesto le correlative integrazioni.
Parimenti è stato ritenuto fondato il motivo cui la ricorrente lamentava la conseguente inadeguatezza del PEF simulato, il quale necessariamente avrebbe dovuto tra l’altro tenere conto anche delle integrazioni richieste dall’ART.
2.1. Pertanto il primo giudice ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi dedotti avverso la scelta di affidare il servizio con procedura ad evidenza pubblica, mentre ha ritenuto fondate le censure con cui si lamentava l’incompletezza dei documenti allegati alla delibera n. 8/2023 rispetto a quanto richiesto sul punto dall’ ART.
2.2. A seguito della sentenza del T per il Veneto, l’Assemblea dell’Ente di Governo ha provveduto ad adottare la Delibera n. 5 del 18 marzo 2024, al fine di riapprovare la Relazione di affidamento secondo le prescrizioni dell’ART e di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico, il servizio dal 01.04.2024 al 31.03.2025.
3. B s.r.l., avendo interesse all’annullamento degli atti gravati anche per altri motivi, volendo far valere non tanto il suo interesse alla partecipazione alla procedura di gara, ma l’interesse all’affidamento diretto del servizio di TPL, ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, articolando, avverso la medesima, in quattro motivi di appello, le seguenti cesure:
1) Primo motivo di appello – punto 7 della sentenza. Mancato accoglimento del primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti e del secondo e il quinto motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti,
2) Secondo motivo di appello - punto 12 della sentenza Mancato accoglimento del quarto motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti;
3) Terzo motivo di appello - punto 8 della sentenza. Mancato accoglimento del primo e del secondo profilo di censura del secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti:
4) Quarto motivo di appello - punti 9, 10 e 11 della sentenza. Mancato accoglimento del terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti. Del quarto motivo di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti. E del terzo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti.
4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Venezia e la Città metropolitana di Venezia, instando per il rigetto dell’appello.
5. In vista dell’udienza di discussione, la società appellante e la Città metropolitana hanno depositato articolate memorie di discussione e di replica, ex art. 73 comma 1, insistendo nei rispettivi assunti.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 4 luglio 2024.
DIRITTO
7. Viene in decisione l’appello proposto dalla società B - che sin dall’anno 2001 gestisce in regime di affidamento diretto i servizi di trasporto pubblico locale