Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-04-23, n. 201501742

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-04-23, n. 201501742
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501742
Data del deposito : 23 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01747/2015 REG.RIC.

N. 01742/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01747/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2015, proposto da:


I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A N, con domicilio eletto presso Stefano Gagliardi in Roma, Via Francesco Saverio Nitti, n. 13;


contro

S A, non costituito in giudizio.

nei confronti di

Presidenza della Repubblica Italiana, in persona del Presidente p.t., e Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Marche, n.c.

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per le Marche n. 450 del 2014, resa tra le parti, concernente la trasposizione in sede giurisdizionale della richiesta di revocazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 2014 con il quale è stato deciso il ricorso straordinario proposto dal dr. S A.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 il Cons. Dante D'Alessio e udito per le Amministrazioni intimate l’avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana;


Considerato che il giudice amministrativo non è competente ad assumere decisioni su richieste di revocazione di decisioni assunte su ricorso straordinario con un decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto pertanto che non è ammissibile la trasposizione in sede giudiziaria del ricorso per revocazione proposto avverso il decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 febbraio 2014, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario proposto dal dr. S A;

Rilevato che, nella fattispecie, il Consiglio di Stato è stato già investito per l’emanazione del parere riguardante il predetto ricorso per revocazione ed ha già disposto incombenti istruttori.

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