Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2025-03-04, n. 202501851

CS
Accoglimento
Sentenza breve
4 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2025-03-04, n. 202501851
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501851
Data del deposito : 4 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2025

N. 01851/2025REG.PROV.COLL.

N. 00836/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2025, proposto da Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano e Daniela Giancristofaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



nei confronti

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-società cooperativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Flocco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



per la riforma,

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di SC (sezione prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-società cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il cons. Stefano Filippini;

Uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo, in sostituzione dell'avv. Giuliano Di Pardo, Michele Coromano, Daniela Giancristofaro e Lidia Flocco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è il provvedimento n. 419 del 2 luglio 2024 con cui il Comune di Casalbordino ha confermato l’acquisizione al patrimonio comunale delle due strutture abitative del signor -OMISSIS-e ha irrogato al medesimo la sanzione pecuniaria di euro 40.000.

2. Con verbali e relazioni di sopralluogo della polizia municipale del 25/08, 26/08, 08/09, 09/09, 18/09, 23/09, 01/10, 20/10, 21/10 del 2021, il Comune accertava la realizzazione presso il camping -OMISSIS-, in zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, di numerosi abusi edilizi, consistenti nella realizzazione di 109 piazzole, pavimentate e recintate, e di altrettante strutture abitative (bungalow) che, seppure non di fattura sempre identica tra loro, sostanzialmente si presentavano tutte come appoggiate stabilmente su supporti durevoli (costituiti da blocchi in laterizio e/o elementi in cemento, collegati tra loro con raccordi metallici o da tavolati lignei) ed erano allacciate ai servizi idraulici ed elettrici forniti dal gestore del “campeggio”; nel complesso, gli abusi accertati occupavano una superficie di circa mq. 17.100,00.

2.1. All’esito dell’istruttoria, il Comune accertava che:

i) il “camping -OMISSIS-” risultava gestito dalla -OMISSIS-soc. coop.;

ii) il terreno risultava di proprietà del signor -OMISSIS-;

iii) le strutture abitative -vere e proprie case mobili/bungalow- erano state realizzate e assemblate, alcune dalla stessa -OMISSIS-e altre dalla ditta Pinocchio s.r.l.;

iv) il kit di montaggio delle strutture in questione, o le case mobili già realizzate, erano stati acquistati da numerosi soggetti- tra cui l’odierno appellato- e collocati sulle piazzole in cemento locate dalla Tanytur.

2.2. Con ordinanza n. 69 del 6 dicembre 2021 il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive alla ditta esecutrice dei lavori, al proprietario del terreno e ai proprietari delle case mobili.

2.3. L’ordinanza di demolizione non veniva impugnata dai destinatari, ivi compreso l’odierno / l’odierna appellante.

2.4. Con ordinanza n. 419 del 2 luglio 2024 il Comune confermava l’acquisizione della struttura e dell’area di sedime al patrimonio comunale e irrogava, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis d.P.R. 380/2001, la sanzione di euro 40.000,00 per mancata

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