Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-11, n. 201600610

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-11, n. 201600610
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600610
Data del deposito : 11 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07690/2015 REG.RIC.

N. 00610/2016REG.PROV.COLL.

N. 07690/2015 REG.RIC.

N. 08218/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7690 del 2015, proposto dalla signora P B, rappresentata e difesa dagli avv. F S M e U C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via dei Monti Parioli 48;

contro

la Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. G S e G P, con domicilio eletto presso l’avv. A C P in Roma, Via Claudio Monteverdi 26;

nei confronti di

i signori S C, S Assato, Paolo Allemano, Andrea Appiano, Francesco Balocco, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Antonino Boeti, Valentina Giuseppina Caputo, Monica Cerutti, Nadia Conticelli, Giovanni Corgnati, Augusto Ferrari, Antonio Ferrentino, Giorgio Ferrero, Raffaele Gallo, Davide Gariglio, Mario Giaccone, Marco Grimaldi, Gabriele Molinari, Angela Motta, Domenico Valter Ottria, Giovanna Pentenero, Domenico Ravetti, Aldo Reschigna, Domenico Rossi, rappresentati e difesi dagli avv. M L, M C, G C, V B e Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso l’avv. M C in Roma, Via Pierluigi da Palestrina 63;
i signori Elvio Rostagno e Daniele Valle, rappresentati e difesi dagli avv. M L, M C, V B, G C e Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso l’avv. M C in Roma, Via Pierluigi da Palestrina 63;
i signori Z S, M F, Vito Massimiliano Bucci, Mina Lucetta, A M, P U, C C, Gianpaolo Andrissi, Stefania Batzella, Alessandro Manuel Benvenuto, Giorgio Bertola, Massimo Berutti, Davide Bono, Mauro Willem Campo, Maria Carla Chiapello, Francesca Frediani, Gianna Gancia, Francesco Graglia, Mauro Antonio Donato Laus, Maurizio Raffaello Vincenzo Marrone, Paolo Domenico Mighetti, Alfredo Monaco, Claudia Porchietto, Daniela Ruffino, Diego Sozzani, Federico Valetti, Alberto Valmaggia, Gian Luca Vignale, L M, E R, Giovanni Maria Ferraris, G P Fratin;



sul ricorso numero di registro generale 8218 del 2015, proposto dai signori Sara F, Sebastiano Strazzeri, O P, Davide Betti, Rosanna Borsa, Antonio Del Buono, S M G, Jessica Molino, Salvatore Calogero Piccicuto e S T, rappresentati e difesi dall'avv. G S, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato – Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

la signora P B;
la Regione Piemonte, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra;

nei confronti di

i signori S C, Giorgio Ferrero, S Assato, Paolo Alemanno, Andrea Appiano, Francesco Balocco, Vittorio Barazzotto, Enrica Baricco, Antonino Boeti, Valentina Giuseppina Caputo, Monica Cerutti, Nadia Conticelli, Giovanni Corgnati, Augusto Ferrari, Antonio Ferrentino, Raffaele Gallo, Davide Gariglio, Mario Giaccone, Marco Grimaldi, Gabriele Molinari, Angela Motta, Domenico Valter Ottria, Giovanna Pentenero, Domenico Valter Ravetti, Aldo Reschigna, Domenico Valter Rossi, Elvio Rostagno e Daniele Valle, rappresentati e difesi dagli avv. M L, M C, V B, Fabio Dell'Anna e G C, con domicilio eletto presso l’avv. M C in Roma, Via Pierluigi da Palestrina 63;
i signori L M, E R, Z S, M F, V M B, L M, A M, P U, C C;

per la riforma

entrambi i ricorsi

della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1224/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni regionali del Piemonte svoltesi il 25 maggio 2014.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, nonché dei controinteressati sopra elencati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. N G e uditi per le parti gli avvocati F S M, U C, G S, G P, V B, M L e G S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Con ricorso al T.A.R. per il Piemonte depositato il 10 luglio 2014 la sig.ra P B, agendo in proprio e in qualità di cittadina elettrice, impugnava la proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni amministrative regionali del Piemonte svoltesi il 25 maggio 2014, chiedendo il suo annullamento unitamente a quello di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, in particolare, il verbale di ammissione della lista regionale denominata “C Presidente” e quelli delle liste provinciali "PD C Presidente" e "C per il Piemonte" (Monviso), dell’ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, nonché della lista provinciale “PD C Presidente”, dell’ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo.

La ricorrente, premesso di aver appreso da indiscrezioni giornalistiche della possibilità che l’ammissione delle liste della coalizione vittoriosa, facente riferimento al presidente C, potesse essere viziata da irregolarità, esponeva di aver esercitato l’accesso agli atti della procedura elettorale e constatato, in effetti, la presenza di gravi irregolarità formali e sostanziali afferenti sia la lista maggioritaria del candidato presidente, sia alcune liste proporzionali ad essa collegate.

L’esponente deduceva che il numero di sottoscrizioni di cittadini elettori allegate alle dette liste, ove depurato da quelle invalide, non avrebbe raggiunto la soglia minima richiesta dalla legge ai fini della valida presentazione delle liste stesse.

Con i cinque motivi alla base del proprio ricorso l’interessata articolava censure che dal primo Giudice sarebbero state così sunteggiate:

1) invalidità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori perché effettuate da autenticatori in conflitto di interesse, in quanto candidati nelle medesime liste;

2) irregolarità delle autentiche dei moduli delle firme dei sottoscrittori per gravi vizi di forma nonché assenza dei requisiti essenziali:

3) falsità materiali e ideologiche delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori;

4) falsità della autenticazione delle firme poste sui moduli di accettazione della candidatura della lista maggioritaria “C Presidente” tali da rendere i candidati della stessa lista inferiori al numero minimo consentito di 5;

5) irregolarità del decreto di ripartizione del numero di seggi sulle circoscrizioni provinciali e del numero di seggi della lista maggioritaria.

La ricorrente conclusivamente domandava: l’acquisizione degli atti del procedimento elettorale;
la concessione di un termine per proporre querela di falso dinanzi al giudice civile ai sensi dell’art. 77 C.P.A.;
nel merito, l’annullamento degli atti impugnati, o, in subordine, la correzione del risultato elettorale con la sostituzione, ai candidati illegittimamente proclamati eletti, di quelli che avrebbero avuto diritto di esserlo.

Si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso la Regione Piemonte, la quale eccepiva:

- preliminarmente, la tardività delle censure dedotte contro l’ammissione della lista regionale “C Presidente”;

- in relazione alle liste provinciali contestate, l’inammissibilità delle censure proposte dalla ricorrente per il mancato superamento della c.d. prova di resistenza, in quanto le firme contestate con il ricorso, anche ove effettivamente irregolari o false, non sarebbero state comunque numericamente sufficienti a ridurre il numero di quelle valide al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge.

La Regione deduceva altresì l’infondatezza delle doglianze della ricorrente.

In seguito venivano proposti due atti denominati “ricorsi incidentali” dal sig. F V nonché dai sigg. O P, S M G e S T, tutti agenti in proprio e in qualità di cittadini elettori, i quali prospettavano censure e domande analoghe a quelle della ricorrente principale in ordine all’asserita falsità delle firme dei sottoscrittori, e delle relative autenticazioni, apposte sia per la lista maggioritaria regionale, sia per la lista proporzionale per la circoscrizione provinciale di Torino del PD.

Era inoltre spiegato, per converso, un intervento ad opponendum da parte di ventidue consiglieri regionali in carica, non evocati in giudizio dalla ricorrente principale, che sollevavano numerose eccezioni in rito e di merito, chiedendo conclusivamente al Tribunale di voler pronunziare con sentenza parziale: l’irricevibilità del ricorso principale relativamente alle censure concernenti il c.d. listino regionale;
l’inammissibilità dei ricorsi incidentali;
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri regionali non ancora evocati in giudizio, ai fini della trattazione dei profili di censura tempestivi e ammissibili.

Ulteriore intervento ad opponendum veniva effettuato dai sigg.ri L M e E R, in proprio e nella loro qualità di cittadini elettori.

Infine, un terzo atto d’intervento ad opponendum era depositato da parte della sig.ra Stefania Zicarelli e di altri cinque cittadini elettori, con un contenuto analogo a quello dei sigg.ri Morello e Rivoira.

Nel frattempo, il 5 novembre 2014 si costituivano in giudizio in resistenza ai gravami principale e incidentali il presidente della Giunta regionale eletto sig. S C e il sig. Giorgio Ferrero.

Il Tribunale con ordinanza n. 1742 del 2014 disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri regionali in carica, e altresì l’acquisizione presso i competenti uffici di atti del procedimento elettorale.

La Corte d’appello di Torino trasmetteva indi al T.A.R. con nota del 24 dicembre 2014 una parte degli atti da questo richiesti (in particolare, gli atti di proclamazione degli eletti e i verbali di ammissione delle liste contestate), evidenziando nel contempo “ l’impossibilità, invece, di trasmettere copia degli atti di cui al punto b) n. 5 della suddetta ordinanza [dichiarazioni di presentazione delle liste, dichiarazioni di accettazione delle candidature, dichiarazione di collegamento con la lista regionale] in quanto gli stessi non si trovano più nella disponibilità dell’ufficio essendo stati oggetto di sequestro penale in data 24.7.2014 da parte della Procura della Repubblica di Torino …”.

Poco dopo il T.A.R. pronunziava la propria prima sentenza parziale n. 352 del 25 febbraio 2015, con la quale:

a) respingeva (con le precisazioni che si faranno più avanti) le eccezioni d’irricevibilità e inammissibilità del ricorso principale;

b) dichiarava inammissibili i ricorsi incidentali;

c) quanto al merito del ricorso principale, inoltre:

- respingeva le censure di cui al primo e al quinto motivo;

- disponeva la prosecuzione del giudizio per la disamina delle censure di cui al secondo motivo (in ordine all’accertamento delle asserite irregolarità delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di lista), nonché al terzo e al quarto (circa l’accertamento delle asserite falsità delle sottoscrizioni dei presentatori di lista, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni), all’esito delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Torino e del dissequestro degli atti della procedura elettorale non ancora potuti acquisire al giudizio.

Successivamente la Corte d’appello con nota del 5 giugno 2015 trasmetteva al T.A.R. tutta la documentazione richiesta.

Le parti in causa con successive memorie sviluppavano quindi ulteriormente le loro rispettive tesi.

2 Il T.A.R. pronunciava a quel punto la seconda sentenza parziale n. 1224/2015 in epigrafe, con la quale, avuto riguardo al thema decidendum residuante alla precedente sentenza n. 352/2015, così provvedeva:

a) dichiarava il ricorso inammissibile per difetto d’interesse con riferimento alle censure dedotte in relazione alla presentazione della lista regionale “C Presidente”, della lista provinciale di Cuneo “PD – C Presidente” e della lista provinciale di Torino “C per il Piemonte (Monviso)”, in considerazione del mancato superamento della prova di resistenza;

b) dichiarava invece il ricorso ammissibile con riferimento alle censure dedotte con il suo terzo motivo nei confronti della lista provinciale di Torino “PD – C Presidente” in considerazione dell’avvenuto superamento, allo stato, della prova di resistenza, limitatamente alla possibilità di conseguire l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti nella sola parte relativa ai seggi assegnati alla suddetta lista nella circoscrizione provinciale di Torino;

c) per l’effetto, ai sensi dell’art. 77 del C.P.A., assegnava alla ricorrente il termine di giorni sessanta per proporre querela di falso dinanzi al giudice civile, ritenutane la rilevanza ai fini del giudizio, relativamente ai profili di falso denunciati con il terzo motivo di ricorso avverso l’ammissione della lista provinciale da ultimo menzionata.

3 Seguiva avverso tale nuova sentenza parziale la proposizione dei due appelli in epigrafe, tanto da parte dell’originaria ricorrente, la sig.ra P B, quanto a iniziativa dei sigg.ri Sara F e altri (sopra elencati), nella duplice qualità di elettori e di candidati nel gruppo di liste provinciali denominate “Pensionati-P”.

Si costituivano in giudizio in resistenza a entrambi gli appelli la Regione Piemonte e i signori S Assato e altri, consiglieri regionali eletti, tutti eccependo la parziale inammissibilità degli appelli e comunque deducendo la loro infondatezza nel merito.

Le parti appellanti insistevano invece sulle loro censure.

Nelle more il T.A.R., con ordinanza del 29 ottobre 2015, verificata l’avvenuta presentazione della querela di falso da parte della ricorrente principale nel termine assegnato, sospendeva il giudizio di primo grado per la parte in cui ancora pendente, fino alla definizione del giudizio di falso ai sensi dell’art. 77, comma 4, C.P.A..

Le parti appellanti e i controinteressati presentavano, infine, degli scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2016 i due appelli sono stati congiuntamente trattenuti in decisione.

4 Gli appelli devono essere riuniti, siccome avversativi della medesima decisione di primo grado, giusta la previsione dell’art. 96, comma 1, C.P.A..

I medesimi sono infondati e devono essere respinti.

5 Conviene qui premettere, per linearità espositiva, un richiamo ai contenuti dei tre motivi del ricorso di primo grado che hanno formato oggetto di disamina con l’appellata sentenza parziale n. 1224/2015, nella sintetica descrizione fattane nell’occasione dallo stesso primo Giudice.

Nella presente fase processuale vengono in decisione le censure dedotte dalla parte ricorrente con il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale.

Sostiene la parte ricorrente che gli atti di raccolta delle firme di cittadini elettori, necessarie per la valida presentazione delle liste di candidati, sarebbero affette da numerose irregolarità e falsità afferenti sia alla firma del pubblico ufficiale autenticatore, sia ad alcune sottoscrizioni dei presentatori di lista, sia infine ad alcune dichiarazioni di accettazione della candidature. Tali irregolarità e falsità sarebbero talmente numerose che, ove effettivamente accertate, ridurrebbero il numero di firme valide al di sotto del numero minimo richiesto dalla legge ai fini della valida presentazione delle liste medesime, con la conseguente esclusione delle predette liste dalla competizione elettorale e l’annullamento dell’esito elettorale.

In particolare, con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato che numerosi atti di raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste sarebbero stati autenticati in assenza dei necessari requisiti di forma di cui all’art. 21 del DPR n. 445/2000;
in particolare:

- gli atti separati della lista “C Presidente” presenterebbero le seguenti irregolarità formali: in alcuni casi non sarebbero indicate le generalità e/o la qualifica dell’autenticatore;
in altri non risulterebbe apposto il timbro dell’ente di appartenenza dell’autenticatore;
in altri ancora la firma dell’autenticatore non sarebbe leggibile;
in un singolo caso, tra i presentatori della lista vi sarebbe un soggetto non identificato;

- anche gli atti separati della lista provinciale di Cuneo del Partito Democratico presenterebbero a loro volta alcune irregolarità, dal momento che in alcuni casi il soggetto autenticatore non sarebbe identificabile, mentre in altri non sarebbero indicate le modalità di identificazione di taluni sottoscrittori;

- ciascuna delle predette censure è stata specificata dalla ricorrente con l’indicazione nel modulo contestato e del vizio denunciato.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto l’esistenza di numerose “falsità materiali e ideologiche” nelle operazioni di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
ha osservato che le modalità di raccolta delle sottoscrizioni presenterebbero gravi anomalie e aspetti “fortemente dubbi”, tali da indurre il sospetto che numerose sottoscrizioni e numerose autenticazioni siano in realtà false;
ha chiesto la concessione di un termine per proporre querela di falso dinanzi al competente giudice civile, in attesa della conclusione degli accertamenti che sarebbero stati compiuti in sede penale;
a fondamento del “fumus” dei propri sospetti, la ricorrente si è soffermata su alcuni episodi a suo dire particolarmente anomali che avrebbero caratterizzato
l’attività di raccolta delle firme dei presentatori di lista, sia in relazione alla lista regionale sia in relazione alle liste provinciali in contestazione;
in particolare:

- alcuni autenticatori si sarebbero dedicati nell’arco di quattro giorni ad un’attività di raccolta delle firme “prodigiosa”, autenticando centinaia di firme e garantendo la propria contemporanea presenza di diversi luoghi del Piemonte;
a titolo di “esempio”, ha citato il caso del consigliere provinciale di Torino “ V.” (OMISSIS) il quale, nello stesso giorno (“24 maggio 2014”, recte 24 aprile 2014), avrebbe autenticato “almeno 329 firme” nella città di Torino, in un arco temporale di appena 12 ore (“una firma ogni due minuti senza previsione di alcuna interruzione”), e altre “23 firme” a Cossano Canavese;

- le firme apposte da alcuni cittadini a sostegno della lista provinciale di Torino del PD risulterebbero palesemente diverse da quelle che gli stessi cittadini, paradossalmente organizzati nello stesso ordine di sottoscrizione, avrebbero apposto a sostegno della lista regionale;

- in alcuni casi l’autenticatore ha apposto la propria dichiarazione di autentica in calce ad un modulo in cui egli stesso ha apposto la propria firma come presentatore di lista, così dimostrando di non sapere quali soggetti avessero apposto la propria firma all’interno del modulo;

- in altri casi non vi sarebbe somiglianza tra la firma apposta da un soggetto nella qualità di autenticatore e la firma apposta dal medesimo soggetto in qualità di cittadino sottoscrittore;

- in altri casi ancora vi sarebbero “anomalie e dissomiglianze” nelle firme apposte dai medesimi soggetti autenticatori, tali da ingenerare il dubbio che siano state apposte dalla stessa persona;

- in altri casi, infine, sarebbero riscontrabili veri e propri “falsi grossolani”, come il caso del cittadino che ha firmato sostituendo il proprio cognome con il proprio luogo di nascita e apponendo firme dissimili su moduli diversi.

Infine, con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto l’esistenza di falsità anche nelle operazioni di autenticazione delle firme poste sui moduli di accettazione della candidatura della lista maggioritaria “C Presidente”, tali da rendere i candidati nella lista maggioritaria inferiori al numero minimo consentito di 5;
ha rilevato la ricorrente che il sospetto di
tali falsità nascerebbe dalla constatazione che le autenticazioni in questione risulterebbero effettuate “in modo maggioritario” da un consigliere di un ente locale differente da quello di residenza del candidato.

6 Fatta questa premessa, la Sezione può avviare il proprio esame seguendo la sequenza dei motivi dedotti con l’appello dell’originaria ricorrente, la sig.ra B (appello n. 7690/2015);
congiuntamente verranno scrutinati i motivi dell’appello dei sigg. F e altri (n. 8218/2015) aventi contenuto similare;
nell’ultima parte della presente motivazione saranno affrontati, infine, i motivi peculiari a questo secondo appello.

Per ragioni di semplicità espositiva si partirà dalla disamina del secondo e terzo dei mezzi dell’appello n. 7690.

6a Il secondo motivo del gravame della sig.ra B rinviene il proprio nucleo centrale nella critica al Tribunale di avere omesso una valutazione unitaria del terzo motivo del primitivo ricorso introduttivo, che sarebbe stato arbitrariamente ristretto e frammentato in violazione dell’art. 112 cod.proc.civ..

6b La ricorrente, dopo aver ricordato l’ampia latitudine della propria originaria censura di falsità avverso gli atti impugnati, deduce di avere indicato nel proprio ricorso introduttivo, ma unicamente a titolo esemplificativo, alcuni episodi concreti tesi a suffragare la serietà -e fondare quindi l’ammissibilità- della propria critica d’insieme (all’esito riepilogandoli, unitamente a episodi ulteriori, nella propria memoria del 23 giugno 2015).

Il sindacato del Tribunale non poteva perciò limitarsi al vaglio dei soli particolari episodi allegati.

Viene poi puntualizzato che il T.A.R. con la propria prima sentenza parziale n. 352/2015 si era già espresso in senso favorevole sull’ammissibilità del terzo motivo di ricorso, considerato allora debitamente nella sua interezza, disattendendo l’eccezione di genericità sollevata ex adverso e riconoscendo così una volta per tutte come le relative censure fossero state dedotte in modo sufficientemente analitico.

In questo quadro il Tribunale, a fronte della già accertata specificità del terzo motivo di ricorso (coperta ormai da giudicato interno), avrebbe dovuto quindi limitarsi a fissare il termine per la presentazione della relativa querela di falso (quantomeno) in relazione a tutti i moduli già depositati in copia con il ricorso introduttivo. Questo anche perché il riscontro delle falsità dedotte atteneva non all’ammissibilità del motivo, ma al diverso aspetto di un thema probandum che era sottratto, proprio perché attinente a un incidente di falso, al sindacato del Giudice amministrativo.

Il T.A.R., inoltre, solo all’esito dell’incidente di falso avrebbe potuto verificare, alla stregua delle falsità accertate dal Giudice competente, il superamento della prova di resistenza.

Il Tribunale, invece, in occasione della sua seconda pronuncia aveva inammissibilmente ristretto il petitum di parte ricorrente, che riguardava l’accertamento di falsità commesse su tutti i moduli depositati con l’atto introduttivo, in quanto, pretendendo di procedere nuovamente, in contraddizione con il suddetto giudicato interno, a valutazioni di ammissibilità del motivo, aveva circoscritto quest’ultimo ai soli singoli episodi che erano stati citati dalla ricorrente in funzione soltanto esemplificativa e circostanziatrice, e, considerando tali episodi alla stregua di autonome censure, aveva giudicato il restante contenuto del motivo non utile ai fini della prova di resistenza.

Questo stesso errore d’impostazione aveva altresì portato il Tribunale a giudicare quali censure nuove gli episodi aggiuntivi di falsità indicati dalla ricorrente nella sua memoria del 23 giugno 2015, i quali secondo l’appellante sarebbero invece rientrati nel fuoco dell’originario motivo di ricorso e, pertanto, non avrebbero richiesto la proposizione di rituali motivi aggiunti.

6c Il motivo è infondato.

6d Il Collegio ai fini della corretta impostazione dell’esame del mezzo ritiene opportuno ricordare i contenuti delle censure di falsità complessivamente espresse con il ricorso di primo grado, nei termini, rimasti incontestati, in cui le relative deduzioni sono state descritte dal Tribunale.

g) firme denunciate come false con il ricorso introduttivo:

g.1) nel ricorso introduttivo si contesta genericamente la “raccolta prodigiosa” di “centinaia di firme” avvenuta “nell’arco di quattro giorni” da parte di “alcuni autenticatori”, “garantendo la contemporanea presenza in diversi luoghi del Piemonte”;
poi, a titolo di “esempio”, si fa il caso
del consigliere provinciale di Torino V. ( OMISSIS) il quale in data “24 maggio 2014” (recte, 24 aprile 2014) avrebbe autenticato a Torino “almeno 329 firme” in un “arco temporale di 12 ore”, e nel contempo il medesimo, quello stesso giorno, avrebbe “trovato tempo per recarsi a Cossano Canavese per autenticare 23 firme di sottoscrittori” (si tratta dell’atto separato n. 40 della lista regionale C Presidente, contenente 23 firme di presentatori di lista);

g.2) si contesta che alcuni cittadini avrebbero firmato contemporaneamente “e nello stesso ordine”, sia pure “dinanzi a diverso autenticatore”, sia a sostegno di una lista provinciale sia a sostegno del listino regionale maggioritario, e tuttavia le firme risulterebbero “dissimili” da una lista all’altra “perché rese da mano differente”;
si richiamano gli atti separati n. 40 della lista maggioritaria autenticata dal consigliere provinciale di Torino V. (OMISSIS) a Cossano Canavese il 24 aprile 2014, e l’atto n. 28 della lista provinciale di Torino del Partito Democratico autenticato a Cossano in data 24 aprile 2014 da diverso autenticatore;
come detto, l’atto n. 40 del listino regionale reca 23 firme;

g.3) si contesta genericamente, e senza indicazione di atti specifici, il fatto che non vi sarebbe somiglianza tra la firma apposta dal soggetto in qualità di autenticatore e la firma apposta dal medesimo soggetto in qualità di cittadino sottoscrittore;
si richiamano genericamente “le firme di autenticazione del consigliere provinciale di Torino V. (OMISSIS)”;

g.4.) si denunciano alcuni falsi “grossolani” relativi ad alcune firme di sottoscrittori;
si fa riferimento all’atto separato n. 61 del listino regionale, in cui uno dei sottoscrittori si è firmato con il luogo di nascita (Ricadi) al posto del cognome (Trecate): Ricadi Aurelia, in luogo di Trecate Aurelia;

g.5.) infine si conclude affermando che “risulta ictu oculi che molti degli atti separati della lista regionale “C Presidente”…..sono falsi e pertanto devono essere dichiarati nulli o in subordine annullati”.

Quelle sopra esposte sono le censure di falsità dedotte nei confronti del listino regionale con il terzo motivo di ricorso.

g.6) Un’ultima censura di falsità è quella dedotta con il quarto motivo di ricorso, in relazione alle firme di autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature dei candidati della lista regionale;
secondo la ricorrente, vi sarebbe il “legittimo e fondato sospetto che (le dichiarazioni di accettazione) non siano state autenticate in presenza del candidato sottoscrittore o comunque nel dichiarato luogo di autentica”, dal momento che le stesse sono state autenticate “in numero maggioritario da consigliere di ente locale differente da quello di residenza del candidato”;
a causa della falsità dell’autenticazione, la lista maggioritaria risulterebbe composta da un numero insufficiente di candidati, in quanto inferiore a cinque (il riferimento normativo, non esplicitato dalla ricorrente, è verosimilmente al disposto dell’art. 1 comma 5 della L. n. 43/1995, secondo cui “Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3”
)

6e Su queste deduzioni la decisione del Giudice di primo grado è stata la seguente.

Sono state giudicate del tutto generiche, e pertanto inammissibili, le censure rubricate come g.3 (“ non vengono indicati i moduli specificamente contestati, sicché la doglianza appare inammissibile perché generica e meramente esplorativa ”), g.5 (“ che è macroscopicamente generica (“molti degli atti separati della lista regionale…sono falsi…”) e g.6 (“ oltre a non individuare specificamente le dichiarazioni contestate (fra le dieci esistenti in atti) e i candidati che avrebbero firmato la dichiarazione di accettazione della candidatura in luogo diverso da quello di resistenza, non è fondata su un principio di prova, ma su meri sospetti e congetture ”).

Sono state invece reputate sufficientemente analitiche quelle di cui ai punti g.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi