Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-17, n. 202307006

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-17, n. 202307006
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307006
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 07006/2023REG.PROV.COLL.

N. 03581/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3581 del 2019, proposto da A P, G G, G B, V A, A C, C C, P M, rappresentati e difesi dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti N°103;



contro

A C, non costituito in giudizio;



nei confronti

Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Galletti in Roma, P.Le Don G. Minzoni, 9;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 560/2018


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati F A per parte appellante e L Z per il Comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza gravata ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’attuale appellato, avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’atto di diffida da lui presentato ed ha invece accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dal medesimo avverso la successiva nota del Dirigente del U.O. Edilizia privata e SUAPE del Comune di Perugia prot. n. 0036418 del 13 febbraio del 2018 che aveva rigettato la sua istanza di autotutela, con la quale chiedeva fossero demoliti gli interventi edilizi consistenti in una recinzione metallica, sostenuta da un muro, eretta a protezione della proprietà della parte appellante.

Avverso la decisione la parte - dopo aver proposto due eccezioni di inammissibilità del ricorso originario, l’una per carenza di interesse e l’altra per intempestività, già sollevate in primo grado - ha dedotto quale unico motivo di appello la violazione degli artt. 88 e ss. L. R. Umbria n. 1/2015 e dell'art. 21 R.R. Umbria n. 2/20153. E, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, della L.R. 1/2015.

2. Si è costituito in giudizio, aderendo alle deduzioni difensive della parte appellante, il Comune di Perugia.

Sebbene fosse stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio A C.

3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del

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