Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-10-07, n. 201906726

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-10-07, n. 201906726
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906726
Data del deposito : 7 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2019

N. 06726/2019REG.PROV.COLL.

N. 05296/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5296 del 2009, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Annunziata M, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 5185/2008, resa tra le parti, concernente la rideterminazione del trattamento economico.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 il Cons. Italo Volpe e udito l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe il Ministero della giustizia ha impugnato la sentenza n. 5185/2008 del Tar per la Campania, Napoli, pubblicata il 29.5.2008, che – a spese compensate – ha accolto l’originario ricorso della persona fisica pure in epigrafe indicata volto:

- all’annullamento della nota del predetto Ministero, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direttore dell’Ufficio centrale del personale, con la quale le era stato rideterminato il trattamento economico, quale Assistente sociale coordinatore VII q.f. dipendente della medesima Amministrazione;

- all’accertamento del suo alla retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 4- bis della l.n. 436/1987;

- alla condanna dell’Amministrazione al pagamento dei conseguenti diritti patrimoniali.

1.1. La sentenza ha premesso che la ricorrente aveva dedotto:

- di essere dipendente dall’1.12.1981 del Ministero della giustizia quale assistente sociale coordinatore-VII qualifica funzionale;

- di essere stata applicata per oltre otto anni presso istituti penitenziari o centri di servizi sociali e di avere maturato una anzianità di servizio di oltre 5 anni, senza demerito, nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore;

- di avere pertanto maturato i requisiti per il riconoscimento del trattamento retributivo dei primi dirigenti, classe iniziale previsto dall’art. 4- bis della l.n. 436/1987;

- di voler censurare la predetta nota ministeriale (di determinazione del trattamento economico che le sarebbe spettato):

-- sia perché venivano presi in considerazione, anziché lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale dei primi dirigenti di classe iniziale, gli incrementi differenziali rispetto al trattamento in godimento nella VII qualifica funzionale;

-- sia perché il suddetto trattamento retributivo era riconosciuto dall’1.1.1998 e non dal compimento dei quindici anni di servizio senza demerito, come previsto dal citato art. 4- bis della l.n. 436/1987.

1.2. La sentenza ha quindi deciso l’annullamento dell’atto impugnato affermando che l’Amministrazione aveva errato:

- nel prendere “ come parametro di riferimento lo stipendio tabellare di primo dirigente classe iniziale, nella misura in atto il giorno antecedente la sottoscrizione del CCNL area dirigenza ossia nella misura vigente alla data del gennaio 1991 ”. Parametro tuttavia non più vigente “ all'atto del riconoscimento del diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico;
inoltre la qualifica di primo dirigente non esisteva più in quanto confluita nella qualifica unica dirigenziale
”;

- quanto all’altra voce di trattamento retributivo legato alla qualifica dirigenziale, ossia l’indennità integrativa speciale, nel limitarla “ a quella spettante al primo dirigente classe iniziale laddove nel C.C.N.L. viene fissata "nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica" ”;

- incorrendo nella “ mancata ricomprensione nella retribuzione rideterminata delle voci concernenti la retribuzione individuale di anzianità, la maggiorazione per retribuzione individuale di anzianità e l’indennità di amministrazione penitenziaria ”;

- nell’interpretare restrittivamente l’art. 41, co. 4, della l.n. 449/1997, in relazione all’art. 4- bis della legge n. 436/1987, e, per l’effetto, nel limitare il riconoscimento delle maggiorazioni retributive al periodo successivo all’1.1.1998. Ciò perché “ il principio applicabile nel caso di specie è quello secondo cui già con l’entrata in vigore dell’art. 4 bis (… citato) dovesse applicarsi il migliore trattamento retributivo a coloro che avessero già maturato i requisiti richiesti ”. Requisiti che la ricorrente pertanto doveva ritenersi aver maturato dall’1.12.1996, tenuto conto della data di sua assunzione come assistente sociale coordinatore.

2. L’appello è affidato a censure di violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 4- bis della l.n. 436/1987 e dell’art.41, co. 4, della l.n. 449/1997, nonché di difetto di motivazione.

2.1. Ad avviso del Ministero, in sostanza:

- l’originaria ricorrente aveva preteso (ai sensi del citato art. 4- bis ) un trattamento economico che la norma stessa aveva diversificato in rapporto alle due posizioni di primo dirigente e di dirigente superiore. La l.n. 449/1997, di contro, presupponeva l’intervenuta fusione delle due figure dirigenziali (mercè il d.lgs. n. 29/1993) nella consapevolezza della differenza tra la pregressa retribuzione del primo dirigente ed il nuovo trattamento economico del dirigente di seconda fascia (conseguente al contratto collettivo successivo alla riforma);

- l’opzione interpretativa dei primi Giudici avrebbe comportato un beneficio economico all’incirca raddoppiato, giustificabile soltanto in presenza di una chiara volontà legislativa in tal senso;

- la giurisprudenza di secondo grado aveva inoltre già fatto chiarezza in argomento, nel senso contrario a quello seguito dalla sentenza impugnata.

3. L’appellata non si è costituita.

4. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza del 17.9.2019, è stata ivi trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato.

5.1. In particolare la giurisprudenza del Consiglio di Stato (emblematicamente con plurime sentenze dell’anno 2006, tra cui vale segnalare quella n. 1556 di tale anno) ha fornito una lettura chiarificatrice in argomento con un orientamento – non poi smentito e comunque di epoca anteriore alla sentenza di primo grado qui impugnata – secondo il quale in particolare, quanto alla questione del preteso riferimento alla retribuzione del primo dirigente della Polizia di Stato, invocato ai sensi dell’art. 4- bis , del d.l. n. 356/1987, convertito dalla l.n. 436/1987, “ si tratta, in realtà, di un equivoco che può chiarirsi solo in base ad un’accurata lettura di detta disposizione, per cui “in favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell’Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all’art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:

a) l’attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente” (della stessa Amministrazione penitenziaria, come deve intendersi, nel silenzio della legge, nulla autorizzando un rinvio all’analoga figura di una diversa Amministrazione, come quella della Polizia di Stato).” ”.

5.2. Sotto altro profilo, per quanto ancillare, non può sottacersi che dalla mancata costituzione di parte appellata è dato trarre elementi di conforto alla conclusione, qui assunta, della fondatezza delle censure del Ministero appellante.

6. In conclusione, l’appello è accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, è respinto l’originario ricorso di primo grado.

7. Nulla, peraltro, in ordine alle spese, tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.

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