Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306420

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306420
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306420
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 06420/2023REG.PROV.COLL.

N. 01179/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2021, proposto dall’avv. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Galletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza n. 3;



contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima bis , del -OMISSIS- resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il cons. Francesco Guarracino, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla difesa della parte appellata e udito l’avv. Antonino Galletti per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’avv. -OMISSIS- in qualità di cessionario del credito controverso, ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto in qualità di procuratore speciale del gen. -OMISSIS- per impugnare, unitamente ai presupposti pareri dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS- e dell’Avvocatura generale dello Stato, il provvedimento del Ministero della difesa di rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali di patrocinio per i procedimenti penali in cui il gen. -OMISSIS-era stato imputato, venendone assolto “per non aver commesso il fatto”, innanzi alla Corte d’assise di -OMISSIS- e alla Corte d’assise di appello di -OMISSIS- in relazione alla strage di -OMISSIS- in -OMISSIS- del 28 maggio 1974, e per ottenere l’accertamento del relativo diritto.

Il Ministero della difesa ha resistito all’appello.

Le parti hanno prodotto scritti difensivi a sostegno delle rispettive ragioni.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. – E’ controversa in giudizio la legittimità del diniego opposto dal Ministero della difesa all’istanza di rimborso delle spese legali di patrocinio per i procedimenti penali subìti dal gen. -OMISSIS- quale imputato innanzi alla Corte d’assise di -OMISSIS- e alla Corte d’assise di appello di -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 110 e 285 c.p. e 81, 110, 575 e 577, n. 3, c.p., in relazione ai fatti di cui alla strage del 28 maggio 1974 di -OMISSIS- in -OMISSIS-, quando il gen. -OMISSIS-col grado di capitano, prestava servizio presso la Legione Carabinieri di -OMISSIS- come comandante del Nucleo investigativo, dai quali egli era stato assolto “per non aver commesso il fatto” con sentenza divenuta irrevocabile.

2. – Il rigetto dell’istanza di rimborso è stato disposto dal Ministero facendo proprie le considerazioni espresse dall’Avvocatura dello Stato.

Questa aveva escluso la connessione con l’espletamento del servizio e con l’assolvimento degli obblighi istituzionali del militare, osservando - con riferimento al fatto che gli era stato contestato di aver partecipato alle “ riunioni nelle quali l’attentato veniva organizzato ” e che in quella luce l’Autorità inquirente aveva riesaminato, sia pure al solo scopo di verificare e rafforzare l’impianto indiziario nei suoi confronti, ulteriori elementi (in sintesi, i suoi discussi metodi investigativi, attuati nel corso delle indagini da lui dirette; i suoi rapporti con -OMISSIS- che, assassinato in carcere e prosciolto per estinzione del reato, secondo la stessa Corte d’assise d’appello di -OMISSIS- avrebbe probabilmente partecipato alla esecuzione della strage; i suoi rapporti con l’estrema destra golpista; le dichiarazioni rese dalla convivente di -OMISSIS-simpatizzante dei movimenti estremistici di destra, secondo la quale il -OMISSIS- avrebbe custodito sotto il proprio letto per alcuni giorni, su incarico dell’allora cap. -OMISSIS-l’ordigno adoperato per la strage) – che “ se è vero che almeno alcune delle circostanze testé descritte si riferiscono all’attività istituzionale del -OMISSIS-è tuttavia evidente che ciò non possa dirsi della circostanza oggetto del capo di imputazione, vale a dire, la partecipazione alle riunioni organizzative del delitto, svoltesi secondo l’ipotesi accusatoria in -OMISSIS- nelle settimane immediatamente precedenti la strage e alle quali il -OMISSIS-avrebbe partecipato quale simpatizzante delle organizzazioni che si prefiggevano un mutamento istituzionale violento anche a costo di sanguinosi delitti: non certo quindi nello svolgimento della sua attività istituzionale, bensì addirittura in aperto contrasto con essa ” (così il parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato il 5 febbraio 2014).

3. – Il giudice di primo grado ha ritenuto che il parere chiarisse e avvalorasse l’impossibilità di imputare gli effetti dell’agire del dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza, con conseguente carenza del necessario rapporto di connessione dell’attività svolta col servizio espletato: presupposto questo da cui non potrebbe prescindersi a pena di dar rilievo alla mera ricorrenza della qualifica di pubblico ufficiale e, per l’effetto, alla semplice

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