Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-03-03, n. 202501770

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Rigetto
Sentenza
3 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-03-03, n. 202501770
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501770
Data del deposito : 3 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2025

N. 01770/2025REG.PROV.COLL.

N. 06492/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6492 del 2024, proposto dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Calabria, il Ministero della Salute, la Regione Calabria, non costituiti in giudizio;



nei confronti

B.s.m Diagnostica Rete di Imprese, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello G. Feola e Valerio Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di Catanzaro n. 872/2024, con cui è stato confermato il decreto n. 101627/2023 del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza n. 683 del 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla BSM – Rete Imprese, ricorrente incidentale depositato in data 3.9.2024;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra sentiti i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Rete Bsm Diagnostica, rete di strutture laboratoriali private ed altri operatori, accreditati presso il servizio sanitario regionale, odierna parte controinteressata, con ricorso iscritto al n. 863/2019 R.G. ha contestato, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, la legittimità del criterio adottato dall’A.S.P. di Cosenza per la ripartizione delle risorse stanziate nel 2019, riguardanti l’assistenza specialistica ambulatoriale e il budget conseguentemente assegnato alla rete. L’impugnativa è stata, poi, estesa al D.C.A. n. 41 del 26 febbraio 2019, nella parte in cui detto decreto aveva introdotto la cd. “clausola di salvaguardia”.

1.1.Con successivo D.C.A. n. 36 del 21 febbraio 2019, il Commissario ad acta per il Piano di rientro, ha fissato in euro 7.418.681,68 il budget regionale per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell’anno 2019, con incremento, rispetto al 2018, assegnando, da un lato, all’A.S.P. di Cosenza la quota di competenza pari a euro 23.056.774,99; e, dall’altro, disponendo i criteri a cui le A.S.P. si sarebbero dovute attenere per ripartire la propria quota di budget tra le singole strutture private accreditate.

1.2. A seguito della conclusione del contratto, l’A.S.P. di Cosenza, con nota prot. 44048/2019, ha comunicato alla B.s.m. Rete Imprese che il budget sarebbe stato suddiviso tra le strutture applicando, in luogo dei criteri dettati dal visto D.C.A. n. 36/2019, il criterio della «ripartizione proporzionale della somma aggiuntiva assegnata alle varie macro aree rispetto al 2018, partendo dai budget già assegnati per lo stesso

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