Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-28, n. 202201365
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 01365/2022REG.PROV.COLL.
N. 00253/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 253 del 2016 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso, da ultimo, dall’avvocato C G e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa in persona del Ministro
pro tempore
;
il Comando generale dell’Arma dei carabinieri in persona del Comandante
pro tempore
;
il 1°Reggimento carabinieri paracadutisti “-OMISSIS-” in persona del Comandante
pro tempore
;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente trasferimento per incompatibilità ambientale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2021 il Cons. G L;
Presenti in udienza gli avvocati C G e Renzo Filoia e l’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto d’appello notificato alle Amministrazioni intimate il 19 dicembre 2015 e depositato il 16 gennaio 2016 il maresciallo dei carabinieri -OMISSIS-, già in forza al 1° Reggimento paracadutisti “-OMISSIS-” di stanza a -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa sul ricorso n. 81/2015 proposto dall’attuale appellante per l’annullamento, con gli atti connessi, dei seguenti provvedimenti relativi alla medesima vicenda:
1) il provvedimento del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti "-OMISSIS-" - Ufficio Comando - Sezione segreteria e personale del 17 novembre 2014 prot. n. 197/2-0-2014, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dall’appellante avverso la sanzione disciplinare di due giorni di consegna di rigore avente la seguente motivazione: " In sede di sommarie informazioni rese spontaneamente ad organo di polizia procedente su evento che aveva visto coinvolto commilitone (n.d.r.: il suicidio di quest’ultimo) ed interessato la vita del corpo di appartenenza, rilasciava dichiarazioni gravemente lesive del prestigio di quest'ultimo e dell’Istituzione. In un momento precedente, nell’informare i superiori della volontà di recarsi presso il citato organo, produceva, in concorso con altro militare, comunicazione di servizio incompleta, omettendo di menzionare contenuti relativi alla sfera· del servizio, pur se,·in successive comunicazioni scritte, asseriva essere stato disponibile a- riferire alla scala gerarchica ”;
2) il provvedimento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio personale marescialli prot. n.327108/T7-2/Pers.Mar. datato 8 gennaio 2015, con il quale è stato disposto nei confronti dell’appellante il trasferimento di autorità per incompatibilità ambientale con effetto immediato, d’accoglimento di proposta avanzata dalla scala gerarchica ed avente la seguente motivazione:
“ 1. In data 11 giugno 2014 il personale del 1° Reggimento CC par. veniva sconvolto dal suicidio di un proprio appartenente originato da problematiche sentimentali. Il giorno successivo il maresciallo -OMISSIS-, senza alcun giustificato motivo e senza aggiungere elementi che potessero aiutare i superiori a valutare la situazione, comunicava al suo Comandante di plotone di aver preso appuntamento telefonico con un funzionario della Squadra mobile della Questura di -OMISSIS-, per recarvisi con un altro sottufficiale e fornire notizie relative alla morte del commilitone. Sebbene consigliato dal diretto superiore e dal Comandante del Nucleo Comando della Compagnia a rivolgersi, per tale fatto, alla propria scala gerarchica, il noncurante maresciallo in oggetto indicato si portava comunque presso gli uffici della Polizia di Stato, per rilasciare dichiarazioni alquanto opinabili e senza alcuna rilevanza penale.
2. Poiché il quadro info-investigativo circa il suicidio (ricostruito in base a sopralluoghi e rilievi tecnici, verifiche di tabulati e messaggistica telefonica, raccolta di testimonianze, etc.) è risultato molto chiaro, il comportamento del maresciallo -OMISSIS- si è rivelato pretestuoso nonché palesemente lesivo del prestigio del Reggimento “-OMISSIS-" e dell'immagine di assoluta affidabilità dell’Arma dei Carabinieri, per il solo fatto di essersi coscientemente rivolto ad altra forza di polizia per evitare di essere confutato qualora avesse artatamente rappresentato dinamiche o situazioni ovviamente note soltanto ai Carabinieri.
3. In considerazione dell'ambiguità comportamentale, del totale difetto di lealtà nei confronti di colleghi c superiori, della manifesta assenza di fiducia nella propria Istituzione e, nello specifico, negli organi investigativi del Comando Provinciale e nel proprio reparto, che fonda su tali qualità umane i suoi elevati standard professionali, essendo composto da personale ad altissima specializzazione che affronta quotidianamente attività addestrative ed operative a rischio rilevante, si propone il trasferimento del maresciallo -OMISSIS- dal 1° Reggimento CC par. ad altra lontana sede per ''incompatibilità ambientale", poiché la sua presenza può ulteriormente nuocere all'armonia relazionale ed operativa dei ranghi del reparto, e quindi alla sua piena funzionalità, se non addirittura creare situazioni ancora più critiche con i militari che risultavano tra i più legati al commilitone vittima del suicidio.
4. In attesa di ricevere gli atti richiesti al magistrato competente, i quali potrebbero evidenziare mancanze disciplinari autonome, e nelle more della definizione del procedimento "de quo", si chiede a codesto Comando, per quanto rappresentato al punto precedente, di adottare un servizio provvisorio presso reparti della G.U. ove vi siano carenze di personale di tale ruolo. ”.
La sentenza, compensando le spese, ha accolto in parte il ricorso;in particolare ha accolto l’impugnazione del provvedimento sub 1) ed ha respinto l’impugnazione del provvedimento sub 2).
L’appello contesta il rigetto della suddetta impugnazione sub 2), sostenendo che in modo del tutto illogico e contraddittorio il Tar -OMISSIS- ha rigettato il ricorso di primo grado relativamente al trasferimento per incompatibilità ambientale;ed ascrive al Tar un’errata valutazione dei fatti di causa alla luce dei vizi sintomatici denunziati in sede di ricorso.
L’Amministrazione appellata ha depositato atto formale di costituzione il 2 febbraio 2016;e con successiva memoria ha chiesto preliminarmente che sia valutata l’opportunità di dichiarare per l’appello la sopravvenuta carenza di interesse, e nel merito il rigetto dell’impugnazione.
In esito ad avviso di perenzione consegnato il 2 febbraio 2021 parte appellante ha depositato, in data 8 aprile 2021, domanda di fissazione di udienza.
L’appellante ha altresì depositato documenti e una memoria.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2021.
2.- Va in primo luogo disattesa l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, formulata dall’Amministrazione sul rilievo che, come da nota del 14 dicembre 2015 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, risulta che l’appellante è stato trasferito a domanda in via definitiva alla Stazione carabinieri di -OMISSIS- con movimento effettuato il 7 gennaio 2016.
Appare decisivo in proposito, a prescindere da ogni altra considerazione, il dichiarato interesse, espresso dall’appellante nella propria memoria, a un proprio rientro al Reggimento paracadutisti -OMISSIS-.
Nel merito, peraltro, i rilievi d’appello sono infondati.
2.1 – Rileva l’appellante che in sede di ricorso di primo grado aveva puntualmente contestato il trasferimento d’autorità rilevando che gli atti relativi erano stati avviati ancor prima che il Comandante di Reggimento avesse potuto visionare il contenuto delle dichiarazioni rese alla Questura di -OMISSIS-, e che il provvedimento recava la sola ed esclusiva motivazione '' per il solo fatto di essersi coscientemente rivolto ad altra forza di polizia per evitare di essere confutato qualora avesse artatamente rappresentato dinamiche o situazioni ovviamente note soltanto ai carabinieri ";e che il provvedimento di trasferimento era stato reiterato dal Comandante il 26 giugno 2013, data in cui, per la prima volta, il Comandante medesimo aveva preso atto del contenuto delle dichiarazioni rese dall’appellante alla Questura di -OMISSIS-.
Il giudice di primo grado – prosegue l’appello - pur dando atto della correttezza dell'operato del sottufficiale nel recarsi a rendere spontanee dichiarazioni alla Polizia di Stato, e pur ritenendo assolutamente inconsistenti le accuse di manifestata mancanza di fiducia nei confronti dei propri superiori (motivo per il quale la sanzione disciplinare è stata annullata dal Tar), ha tuttavia ritenuto legittimo il contestato trasferimento per incompatibilità ambientale in ragione del contenuto di quelle dichiarazioni.
Sarebbe dunque evidente l'errore del Tar nel non aver tenuto conto che il procedimento di trasferimento è stato avviato il 13 giugno 2014 (con nota del Comandante del Reggimento n. 154/2) con la suddetta esclusiva motivazione che l'-OMISSIS- si era rivolto " ad altra forza di polizia per evitare di essere confutato qualora avesse artatamente rappresentato dinamiche o situazioni ovviamente note soltanto ai carabinieri ".
Sicché secondo l’appellante le considerazioni che hanno portato all'annullamento della sanzione disciplinare, e richiamate in sentenza anche per il trasferimento per incompatibilità, avrebbero dovuto portare il giudicante a ritenere illegittimo anche il secondo dei provvedimenti impugnati primo grado: il suddetto trasferimento per incompatibilità.
Il rilievo è infondato, poiché dalla citata nota del 13 giugno 2014 che ha avviato la procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale si evince chiaramente che - fermi restando i profili disciplinari derivanti dalla valutazione del comportamento dell'interessato e da definire in altra sede (dalla citata nota del 13 giugno 2014: “ In attesa di ricevere gli atti richiesti al magistrato competente, i quali potrebbero evidenziare mancanze disciplinari autonome, e nelle more della definizione del procedimento "de quo" ) - le ragioni del proposto mutamento di sede dell'interessato erano - appunto - per incompatibilità ambientale (dalla citata nota del 13 giugno 2014: “ si propone il trasferimento del maresciallo -OMISSIS- dal 1° Reggimento CC par. ad altra lontana sede per ''incompatibilità ambientale", poiché la sua presenza può ulteriormente nuocere all'armonia relazionale ed operativa dei ranghi del reparto, e quindi alla sua piena funzionalità, se non addirittura creare situazioni ancora più critiche con i militari che risultavano tra i più legati al commilitone vittima del suicidio ).
Questa autonomia fra profilo disciplinare e profilo di incompatibilità ambientale - pur nella commistione derivante dalla circostanza che l'origine di entrambi i provvedimenti scaturiva da comportamenti dell'interessato - è stata chiaramente percepita dal primo giudice, come si evince dalle diffuse argomentazioni contenute nei capi 4 e seguenti della sentenza appellata, cui si rinvia in applicazione del principio di sinteticità di cui all'articolo 3 del codice del processo amministrativo.
2.2 - Circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla Polizia di Stato dall’appellante egli afferma che il giudice di prime cure le ha erroneamente ha ritenute lesive del prestigio del Reggimento e comprovanti una scarsa fiducia nutrita del corrente nei confronti della propria linea di comando;e che quanto riferito dal sottufficiale agli organi della Polizia di Stato non sarebbe da intendere come frutto di proprie personali considerazioni bensì come esposizione di confidenze avute dal defunto collega.
Anche il riferimento, in quelle dichiarazioni alla Polizia di Stato, alla " lista nera " del personale del Reggimento non gradito alla linea di comando, e che – afferma l’appello - secondo il Tar dimostrerebbe la scarsa fiducia del ricorrente nella linea di comando, sarebbe del tutto privo di rilievo.
Si tratterebbe invece di terminologia propria del gergo militare, come sarebbe confermato dallo stesso Pubblico Ministero incaricato delle indagini sul suicidio del collega dell’appellante: la riferita " lista nera " sarebbe analoga agli atti di "nonnismo" o discriminazione all’interno delle Forze armate.
Ed anche ove si volesse ritenere che le affermazioni dell'-OMISSIS- denotino scarsa fiducia nella linea di comando si tratterebbe di valutazione assolutamente legittima e insindacabile, perché non estrinsecata in atteggiamenti esteriori e visibili, i soli capaci di minare la proficua permanenza di un militare presso il Reparto di appartenenza: le dichiarazioni spontanee fatte alla Polizia di Stato sull'esistenza della " lista nera " avrebbero rilevanza esclusivamente interna alle indagini di polizia.
Anche questi rilievi non sono fondati.
Le spontanee dichiarazioni rese ufficialmente il 12 giugno 2014 dall’appellante (maresciallo dei Carabinieri) ad un organo istituzionale di altra Forza di polizia (un ufficiale di polizia giudiziaria della Questura di -OMISSIS-) dimostrano una criticità di fiducia verso la propria struttura di appartenenza, anch’essa istituzionalmente deputata alle funzioni di polizia giudiziaria.
Inoltre le suddette dichiarazioni rese dall’appellante all’ufficiale di polizia giudiziaria della Questura di -OMISSIS- mostrano connotazione soggettiva e non di sola esposizione di confidenze avute dal defunto collega (dalle suddette dichiarazioni: “ da circa un anno … omissis … era entrato in quella che noi in caserma chiamiamo la “lista nera” ossia di coloro che non sono graditi alla linea di comando;nel corso di questo anno avevamo parlato dei motivi di ciò ”).
Né quelle dichiarazioni, volutamente rese da un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri ad un ufficiale di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, possono equipararsi a prospettazione di atti di “nonnismo” o di semplice discriminazione.
Quanto alla riferita natura solo interna delle dichiarazioni sull'esistenza della " lista nera " si rileva che quelle dichiarazioni risultano invece note al Reparto di appartenenza (v. la nota esplicativa del Comandante del Reggimento relativa al ricorso amministrativo dell’interessato;nonché la proposta di trasferimento n. 154/3 del 26 giugno 2014).
Va disatteso anche il rilievo secondo cui sarebbe paradossale che un militare ( recte : un sottufficiale dei Carabinieri), proprio perché tale, non potrebbe rendere spontanee dichiarazioni in piena libertà, dovendo sottacere osservazioni personali sulle indagini per il solo fatto che le stesse potrebbero potenzialmente dimostrare scarsa fiducia nei confronti della linea di comando: la dichiarazione sulla “ lista nera ” della scala gerarchica mostra una sfiducia non solo potenziale, per un sottufficiale dell’Arma, nei confronti dei propri superiori;e appare elemento importante, come ritenuto dal Tar, della incompatibilità ambientale alla base del contestato trasferimento.
2.3 - La sentenza impugnata sarebbe altresì erronea perché il Tar non avrebbe considerato che la durata del procedimento di trasferimento (oltre 6 mesi) dimostrava l'inesistenza di una situazione di incompatibilità.
L’appello, come in primo grado, richiama la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS- n. -OMISSIS-, non considerata dal giudice di primo grado. Ma, come rilevato dalle difese dell’Amministrazione, la vicenda oggetto di quella sentenza n. -OMISSIS- e i relativi principi individuati da quel giudice non sono omogenei al trasferimento qui in contestazione.
In quella sede infatti: non vi era stato l’interessamento da parte del ricorrente di organi di polizia giudiziaria appartenenti ad altra Forza di polizia;si era concretato uno specifico fattore tale da escludere, ad avviso del Tar, la incompatibilità ambientale;l’esser state affidate al ricorrente, unitamente ad altri colleghi, indagini particolarmente delicate.
Inoltre quanto alla durata della specifica vicenda procedimentale alla base del presente trasferimento l’appello omette di considerare che il primo giudice, con considerazioni che qui si richiamano, ha sottolineato che nel periodo di sei mesi indicato dall’appellante (e che può farsi decorrere dalla citata proposta del Comandante del Reggimento n. 154/2 del 13 giugno 2013, di avvio procedimentale, alla finale determinazione del Comando generale dell'Arma in data 8 gennaio 2015) la scansione dei fatti ha visto:
- l’istanza dell’appellante datata 16 giugno 2014, di accesso agli atti;
- le relative operazioni di accesso il 2 luglio 2014;
- la richiesta del 1 agosto 2014, accettata, dell’appellante al Comandante della 2^ Brigata mobile carabinieri, di essere ricevuto a rapporto (v. la nota della suddetta Brigata mobile carabinieri n. 58/11-9 del 16 ottobre 2014);
- la reiterazione in data 8 ottobre 2014, da parte del Comandante del Reggimento all’Ufficio personale della suddetta 2^ Brigata mobile, di immediato trasferimento del sottufficiale;
- la lettera n. 57 /12-2-2014 del 6 novembre 2014 della Divisione Unità mobili carabinieri, indirizzata al Comando Unità mobili e specializzate CC "-OMISSIS-", di “ di agevolare il militare verso una sede di gradimento più idonea ” , considerando le sue esigenze personali e familiari già rappresentate;
- la lettera n. 133/21-2 del 12 novembre 2014 del suddetto Comando Unità mobili e specializzate CC "-OMISSIS-" al Comando generale dell’Arma, competente al finale provvedimento, in cui si legge “ Seppur meritevoli di considerazione per quanto ha rilevato con l'individuazione della nuova destinazione, le private esigenze rappresentate dal maresciallo non ritengo possano prevalere un'opportunità di adottare tale misura, anche ad evitare che l’interesse a permanervi abbia ad apparire prevalente sull’imprescindibile senso di appartenenza al reparto ”.
Dalla scansione procedimentale riportata emerge la correttezza del rilevo del Tar secondo cui la situazione di incompatibilità non poteva dirsi sanata per effetto del tempo intercorso fra l’avvio e la conclusione del procedimento;e che semmai l’Amministrazione risulta aver inteso assicurare all’interessato, anche con l’apporto dell’intera scala gerarchica, la garanzia del contraddittorio.
Un’ulteriore censura afferma che il Tar non ha ben valutato la censura di illogicità e contrarietà al principio di buon andamento del trasferimento del ricorrente da un Reparto di élite , impiegato in teatri bellici, ad una Stazione dell’Arma ove le attitudini professionali e le abilità del trasferito, maturate in molti anni di addestramento ad alta qualificazione, appaiono evidentemente inutilizzate.
In effetti la sentenza appellata non mostra di aver considerato le ampie prospettazioni formulate in proposito nel ricorso in primo grado, le quali richiamando una pronuncia dello stesso Tar sostenevano l’erroneità di non aver trasferito il ricorrente in una sede più confacente alla sua professionalità operativa. Ma esaminando ora la censura in sede devolutiva essa risulta infondata, poiché le prospettazioni di sede più gradita effettuate dall’appellante ignoravano la suddetta sua professionalità operativa.
Risulta infatti dalla citata nota n. 58/11-9 del 16 ottobre 2014 del Comandante della 2^ Brigata mobile carabinieri che il ricorrente, nel colloquio chiesto ed ottenuto, aveva prospettato non già l’assegnazione a sedi operative, anche lontane (come esposto nel ricorso in primo grado) bensì la permanenza, per esigenze familiari (oltre che economiche), presso il Reparto di appartenenza;sicché l’assegnazione a sede diversa ma vicina (a 3 chilometri in linea d'aria dalla Caserma Vannucci, sede del Reggimento, come prospettato nel ricorso in primo grado ) appare aver soddisfatto quanto meno l’aspirazione a una sede che, come prospettato dall’interessato al Comandante della Brigata, consentisse la vicinanza alla famiglia.
3. - L’appello, in conclusione, va respinto.
Le caratteristiche della vicenda, e in special modo la prospettata situazione familiare dell’appellante, inducono alla compensazione delle spese del grado.