Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-06-21, n. 201801616

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-06-21, n. 201801616
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801616
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00390/2018 AFFARE

Numero 01616/2018 e data 21/06/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 aprile 2018




NUMERO AFFARE

00390/2018

OGGETTO:

Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora S C, nata il 23 luglio 1952 a Portole, per l’annullamento: del provvedimento del Comune di Trieste, Area dei servizi e delle politiche sociali, del 26 gennaio 2017, con il quale le è stata irrogata “la sanzione disciplinare nella misura del richiamo scritto”.

LA SEZIONE

Vista la relazione 1° marzo 2018 trasmessa con nota 5 marzo 2018 n. 3549, con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 8 maggio 2017 e notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il 9 maggio 2017;

viste le controdeduzioni del Comune di Trieste del 16 novembre 2017;

vista la memoria di replica della ricorrente del 12 dicembre 2017;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso.

1. La ricorrente, dipendente del Comune di Trieste con la qualifica di funzionario direttivo assistente sociale, il 15 dicembre 2016 ha inviato una lettera alla collega signora Fulvia Presotto, con la quale aveva avuto in passato divergenze di carattere professionale in occasione del suo collocamento a riposo. Quest’ultima, rinvenendo nel contenuto della lettera “toni offensivi” nei confronti della sua persona e “valutazioni e toni denigratori” riguardo alla sua professionalità, ha segnalato il fatto ai dirigenti “al fine di eventuali azioni conseguenti di competenza anche secondo quanto previsto dal Codice di comportamento aziendale”.

Conseguentemente, l’Amministrazione comunale di Trieste ha avviato nei confronti della ricorrente un procedimento disciplinare, con contestazione di addebito per violazione del codice di comportamento, che si è concluso con l’adozione dell’impugnato provvedimento, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.

La signora C ha chiesto al Comune di annullare il provvedimento. La richiesta non è stata accolta dall’Amministrazione, e la signora C ha presentato il ricorso straordinario in esame.

Il Comune ha eccepito che il ricorso è inammissibile in quanto la materia oggetto di controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Ministero ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di materia di pubblico impiego privatizzato.


Considerato.

L’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, così come confermato dall’art. 67, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale precisa che: “resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Il ricorso in esame attiene alla sanzione disciplinare irrogata alla signora C in qualità di dipendente comunale, ossia ad una controversia attinente al rapporto di pubblico impiego “privatizzato” che spetta alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001, come confermato dall’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009.

Pertanto il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, secondo cui “Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa” .

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