Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-04-29, n. 201501801
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N. 01801/2015 REG.PROV.CAU.
N. 02164/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2015, proposto dalla signora L T, rappresentata e difesa dagli avvocati F D L e A D L, con domicilio eletto presso lo Studio De Lorenzo in Roma, piazza Prati degli Strozzi, 34
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21
per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sezione II-quater, n. 448/2015
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati F D L e Camarda
Considerato che, in disparte i profili di fumus boni iuris (con particolare riguardo agli accertamenti relativi allo stato di fatto esistente al 31 marzo 2003), l’ordinanza in epigrafe appare meritevole di conferma per la parte in cui ha rilevato la carenza di un pregiudizio grave ed irreparabile connesso al provvedimento impugnato in primo grado. Sotto tale aspetto si osserva che il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di condono non comporta ex se l’ordine di demolizione delle opere in contestazione;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo