Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-28, n. 201302908

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-28, n. 201302908
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302908
Data del deposito : 28 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01601/2011 REG.RIC.

N. 02908/2013REG.PROV.COLL.

N. 01601/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2011, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Salvatore Petillo in Roma, via Federico Ozanam, N.69;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 00517/2010, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Paolo Maria Montaldo (su delega di M C) e l'avvocato dello Stato Paolo Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il dott. A P, magistrato ordinario, esponeva:

- di essere stato nominato uditore giudiziario in data 3 dicembre 1991 e di avere conseguito la qualifica e la retribuzione di magistrato di tribunale (qualifica HH03, classe 0 di anzianità stipendiale) in data 3 dicembre 1993;

- di aver conseguito la qualifica di magistrato di tribunale con tre anni di anzianità (qualifica HH04) in data 3 dicembre 1996, con attribuzione della classe 0 e riconoscimento di una anzianità economica di anni uno e mesi cinque, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con conseguente scatto alla successiva classe 1 decorsi ulteriori sette mesi, vale a dire in data 1° agosto 1997;

- di essere stato nominato con D.M. 22 settembre 2005 magistrato di appello (qualifica HH05) con l’attribuzione di un’anzianità economica nella qualifica di anni undici a decorrere dalla data del 1° dicembre 2004, con successiva progressione di classe sino, a decorrere dal 1° dicembre 2007, alla classe 7^ del livello HH05.

Tanto premesso, l’esponente si doleva del fatto che il proprio stipendio fosse stato determinato per difetto, in ragione della mancata applicazione nei suoi confronti dell’art. 4, co. 5, della legge 425/84, ed in particolare della erronea attribuzione di classe stipendiale ai sensi dell’art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425. L’interessato chiedeva pertanto al TAR il riconoscimento del diritto alle differenze retributive asseritamente maturate per il mese di dicembre 2003 e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 394,73, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.

1.2- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.

2.- Il dott. P ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

2.1.- Si è costituita nel giudizio l’amministrazione della giustizia resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui riportate.

2.2.- Alla pubblica udienza del 26 marzo 2013, il ricorso trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- La controversia sottoposta alla Sezione dall’appello in esame ripropone la questione se nella determinazione del trattamento economico all’atto della nomina quale magistrato di appello, debba applicarsi l’incremento dovuto ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 425/84 (c.d. importo B), corrispondente al 3% dello stipendio base della qualifica precedente per ciascuno degli otto anni di anzianità trascorsi in essa, per un totale del 24%.

1.2.- A sostegno della sentenza impugnata che ha risolto negativamente la questione, il TAR ha rilevato che:

- “Per il personale di magistratura promosso in data successiva al 1° luglio 1983 la determinazione del trattamento stipendiale conseguente alla promozione o all’avanzamento è disciplinato dall’art. 5 della legge n. 425/84 («al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza»)”.

- “L’art. 4 della medesima legge, ivi compreso l’invocato comma 5, è, invece, innanzitutto disposizione di natura transitoria, avente la funzione di rideterminare gli stipendi del personale in servizio in vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema basato su classi e scatti biennali, mercé la valutazione dei servizi compiuti fino alla data del 30 giugno 1983 …………e non già la funzione di dettare la disciplina della progressione economica a regime”.

2. – L’appello, che contrasta l’orientamento assunto dal TAR, è infondato, riproponendo un’interpretazione applicativa della norma che la giurisprudenza di questo Consesso (C.d.S., sez. IV, 3 giugno 1996, n. 705 peraltro citata dalla sentenza) ha da tempo respinto.

Il tema centrale della controversia è l’art. 4, co. 1 che così dispone : «la determinazione dei nuovi stipendi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti».

Il giudice di prime cure ha sul punto correttamente osservato che il comma 5 dell’art.4 ha la funzione di rideterminare gli stipendi del personale in servizio in vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema basato su classi e scatti biennali, mediante la valutazione dei servizi compiuti fino alla data del 30 giugno 1983;
ciò collima con la funzione ed il dato temporale indicati dal primo comma dell’articolo il quale indica del tutto chiaramente la funzione di rideterminare la base di partenza del nuovo trattamento economico) sicchè la disposizione non può essere applicata per regolare la progressione economica a regime.

La tesi dell’appellante, che, ha iniziato la propria carriera in data 3 dicembre 1991 ( con la nomina ad uditore giudiziario) e che richiede quindi l’applicazione di dette disposizioni a progressioni di carriera che si maturano successivamente a tale data, non può pertanto trovare accoglimento .

3.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).

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