Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202102297

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202102297
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102297
Data del deposito : 17 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2021

N. 02297/2021REG.PROV.COLL.

N. 07070/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7070 del 2012, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



contro

-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avv. L M ed elettivamente domiciliato presso il dott. G M G (Grez e Associati s.r.l.) in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. F G nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso in appello il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza del 2 aprile 2012, n. 237, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) ha accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sottotenente -OMISSIS-, in servizio presso il Reggimento Allievi dell’Accademia Militare di Modena quale ufficiale frequentatore per il conseguimento della laurea triennale in Ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per impugnare, unitamente agli atti successivi, il decreto col quale l’Amministrazione, preso atto che il ricorrente, ottenuta la proroga per il terzo anno di corso, non aveva ancora concluso gli esami nel mese di settembre 2009, ne aveva disposto la cessazione dal servizio permanente effettivo e, non avendo egli presentato domanda per il transito nei ruoli speciali, lo aveva collocato nel ruolo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, con l’obbligo di ultimare la ferma volontaria.

Il -OMISSIS- ha resistito all’appello costituendosi in giudizio con memoria.

All’udienza pubblica del 24 novembre 2020, per la quale l’appellato ha prodotto una memoria di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

La questione controversa è quale fosse la corretta sessione conclusiva del corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica dell’Università di Modena e Reggio Emilia per gli ufficiali frequentatori appartenenti all’Accademia Militare di Modena.

Giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda.

Il S.Ten. -OMISSIS-, non avendo completato il ciclo di studi per il conseguimento della laurea di primo livello in Ingegneria meccanica entro la data del 30 settembre 2008, aveva ottenuto dalla Direzione Generale per il Personale Militare la proroga di un anno per il completamento degli studi, a mente dell’art. 25 del D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.

In seguito, con decreto dirigenziale del 12 maggio

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