Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-26, n. 202400818
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2024
N. 00818/2024REG.PROV.COLL.
N. 08037/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8037 del 2023, proposto da
Art Cafe' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13646/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il Cons. M M e udito per le parti l’Avv. Vincenzo Margiotta, su delega dell'avvocato A G per la società appellante;
Viste, altresì, le conclusioni dell'amministrazione appellata, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la cancellazione dell’iscrizione dall’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 533 della legge n. 266/2005, come sostituito dall’art. 1, co. 82, della legge 220/2010 (elenco operatori apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro).
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il T ha preliminarmente richiamato l’art. 86, co. 1, T.u.l.p.s., secondo cui:
“non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili”.
Ha richiamato altresì il comma 3 dello stesso articolo secondo cui: “Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.
Il T ha quindi osservato quanto segue.
Dagli atti di causa risulta che, in data 19.09.2022, i dipendenti dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo hanno effettuato l’accesso nei locali dell’esercizio pubblico gestito dalla società ricorrente nel Comune di Luco dei Marsi, in Viale Duca degli Abruzzi n. 103, effettuato allo scopo di accertare la regolarità degli apparecchi da intrattenimento installati nell’esercizio e appartenenti alle categorie elencate dall’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.u.l.p.s..
Dal verbale del sopralluogo, emerge che gli ispettori hanno rilevato che all’interno dell’esercizio pubblico con