Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-24, n. 202405588

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-24, n. 202405588
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405588
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 05588/2024REG.PROV.COLL.

N. 06643/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6643 del 2020, proposto da
Arcap S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sabia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Candida, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione prima, n. 836/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Candida;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Arcap S.r.l. propone appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, 6 luglio 2020, n. 836, che ha respinto il ricorso con il quale è stato domandato l’annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio Comunale di Candida del 7 settembre 2017, n. 20, di diniego alla richiesta di rinnovo per ulteriori trent’anni del contratto di concessione della gestione del Centro Sportivo Polivalente, motivandolo alla luce della normativa nazionale e comunitaria che non consente affidamenti diretti di servizi pubblici.

In data 29 settembre 1989 il Comune di Candida sottoscriveva una Convenzione con cui affidava in concessione ad Arcap S.r.l. la gestione trentennale di un Centro Sportivo Polivalente, di proprietà e sito nel detto Comune.

La Società odierna appellante presentava la prima richiesta di rinnovo della Convenzione in data 27 ottobre 1997, riscontrata con delibera di C.C. n. 38 del 29 dicembre 1998 di diniego della richiesta di rinnovo.

In prossimità della scadenza della Convenzione, con nota prot. n. 2478 dell’11 agosto 2017, l’Arcap presentava istanza di rinnovo della concessione per un ulteriore trentennio (dal 29 settembre 2019 al 29 settembre 2049).

All’istanza summenzionata il Comune dava riscontro negativo, con delibera di C.C. n. 20 del 7 settembre 2017.

Avverso il summenzionato provvedimento l’Arcap S.r.l. ha proposto ricorso, domandando l’annullamento del medesimo e il risarcimento del danno, asserendo la sussistenza di un diritto potestativo al rinnovo, difetto di motivazione e violazione dell’art. 10 bis, l. 241/1990.

Il Tar adito, con sentenza del 6 luglio 2020, n. 836, ha respinto nel merito il ricorso, per le seguenti ragioni: con riguardo al primo motivo di ricorso, il Tar ha evidenziato che, dalla lettura delle norme della Convenzione relative al rinnovo (artt. 2 e 5), non esiste alcuna automaticità del medesimo a fronte della semplice istanza del concessionario, corroborata dal fatto che nel 2001 e nel 2013 le parti in causa avevano avviato delle trattative per un rinnovo consensuale della convenzione, le quali non avrebbero avuto ragion d’essere qualora vi fosse stato un diritto potestativo al rinnovo; ancora, il giudice di prime cure ha

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