Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-08-22, n. 202207336
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Testo completo
Pubblicato il 22/08/2022
N. 07336/2022REG.PROV.COLL.
N. 08941/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8941 del 2016, proposto dalla società Appia Antiqua Aedes S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lavitola e Irene G. Bellavia, domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lavitola in Roma, via Costabella, n. 23,
contro
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore , e la Soprintendenza beni archeologici di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma - Sezione II quater , 28 aprile 2016, n. 4856, resa inter partes , concernente un parere paesaggistico sfavorevole in ordine ad una domanda di concessione in sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza beni archeologici di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2022 il consigliere Giovanni Sabbato mentre nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Appia Antiqua Aedes S.r.l. (di seguito anche la società) è proprietaria di una vasta tenuta agricola che si estende per circa 111.000 mq., sita nel territorio di Roma, località Torricola, via di G.R.A. n. 4905 sulla quale insistono un edificio rurale, un edificio ad uso agricolo, un alloggio del guardiano e pertinenze varie, legittimamente realizzati all’incirca alla fine del 1950, giusta licenza edilizia n. 740 rilasciata nell’anno 1957 dal Comune di Roma. La società ha quindi trasformato una preesistente serra, ampliandola, in un locale in cui riporre le attrezzature agricole. Tale mutamento di destinazione d’uso ed ampliamento della preesistente serra è stato realizzato in assenza di titolo edilizio e/o comunicazione al Comune. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 724/1994 l’appellante ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria (prot. n. 76569).
Dal momento che il terreno in oggetto risulta gravato da un vincolo archeologico imposto con D.M. del 7 marzo 1991, l’Ufficio Condono del Comune a seguito della presentazione dell’istanza ha richiesto alla Soprintendenza Archeologica di Roma il parere ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85. Con il provvedimento prot. n. 17651/2013, la Soprintendenza si è espressa in termini negativi sostenendo che dalla Carta dell’Agro Romano risultano diverse presenze antiche che insistono nella zona e che la realizzazione dell’abuso ha comportato movimenti di terra che “avrebbe potuto arrecare danni al patrimonio conservato nel sottosuolo ed ha compromesso, quindi, ogni possibilità di indagine” ed ha “alterato lo stato dei luoghi” .
2. Con il ricorso di primo grado la società ha impugnato il provvedimento anzidetto, ma il T.a.r. adìto (Sezione II quater ), con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
3. Avverso tale pronuncia la società ha proposto appello, notificato il 24 novembre 2016 e depositato il 25 novembre 2016, formulando le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della Legge n. 47/1985, come successivamente modificato e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 490/1999 oggi D.Lgs n. 42/2004. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria. - Error in procedendo e/o in iudicando. Difetto di motivazione. Omessa pronuncia .
L’appellante deduce che il provvedimento negativo della Soprintendenza, impugnato con il ricorso di primo grado, si fonderebbe su un presupposto erroneo costituito dal solo richiamo alla Carta dell’Agro Romano, dalla quale risulterebbe la presenza nella proprietà dell’appellante di “ testimonianze archeologiche” . L’appellante sostiene che il richiamo alla Carta dell’Agro Pontino sarebbe non utile ai fini della decisione amministrativa poiché tale Carta (documento peraltro piuttosto risalente) non sarebbe altro che un mero documento di studi che il Comune di Roma intese sottoporre alle autorità statali e regionali competenti in materia storico-monumentale e paesaggistica a cui ha fatto seguito lo studio puntuale e completo da parte della competente autorità statale preposta alla tutela dei beni. La Soprintendenza, con il D.M. del 7 marzo 1991, ha imposto il vincolo archeologico nella zona, individuando, nell’allegata planimetria, le