Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-05-15, n. 201502467
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Testo completo
N. 02467/2015REG.PROV.COLL.
N. 06986/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6986 del 2010, proposto da:
Och Maria e F & Och & Co. s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Carso, 63;
contro
Comune di Merano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
Provincia autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio nel presente grado;
nei confronti di
Meran Centrum s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L M e Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 35/2010, resa tra le parti e concernente: diniego di concessione edilizia per ristrutturazione edificio e cambio di destinazione d’uso - qualificazione di immobile come edificio accessorio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Burigana e Andrea Manzi, quest’ultimo per delega dell’avvocato L M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano pronunciava definitivamente sui ricorsi n. 198 del 2007 e n. 229 del 2007, tra di loro riuniti, proposti dalle ricorrenti Och Maria e F & Och & Co. s.n.c. avverso i seguenti atti:
(i) il diniego di concessione edilizia del Sindaco del Comune di Merano del 10 aprile 2007, relativo al progetto (presentato dalla società ricorrente) di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso (da ufficio-magazzino ad abitazione) dell’edificio insistente sulla p.ed. 888 C.C. Merano, nonché gli atti presupposti (tra cui il parere della commissione comunale edilizia del 14 marzo 2007);
(ii) la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1354 del 23 aprile 2007 e l’ivi richiamato parere della commissione urbanistica provinciale del 5 aprile 2007, con cui erano stati respinti gli esposti presentati dalle parti ricorrenti ai sensi dell’art. 105 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.);
(iii) le concessioni edilizie per opere di ristrutturazione n. 156 del 15 giugno 1987 e n. 131 del 21 marzo 1989, nonché il permesso d’uso del 19 dicembre 1989, rilasciati dal Comune di Merano in favore della società istante, nelle parti in cui l’immobile in questione (insistente sulla p.ed. 888 C.C. Merano, di proprietà della società ricorrente, costituita dai coniugi Och Maria e F Antonio quali unici soci) era stato classificato come edificio accessorio (rispetto all’edificio principale insistente sulla confinante p.ed. 484 C.C. Merano, di proprietà dei coniugi Och Maria e F Antonio, in comunione legale), anziché come edificio principale.
2. In particolare, l’adìto T.r.g.a. provvedeva come segue:
(i) dichiarava irricevibili i ricorsi, per quanto proposti avverso gli atti § sub 1.(iii), per intervenuta decadenza;
(ii) respingeva i ricorsi nel merito, per quanto proposti contro gli atti sub §§ 1.(i) e 1.(ii) – prescindendo, per motivi di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’atto sub § 1.(ii) –, affermando, con richiamo e citazione testuale della propria sentenza n. 164 del 30 aprile 2009 (pronunciata, tra parti parzialmente diverse, in relazione allo stesso edificio, in una causa intentata contro la concessione edilizia rilasciata su un lotto confinante alla controinteressata Meran Centrum s.r.l. ), la natura accessoria dell’edificio, sorto sin dalla sua costruzione, negli anni 20, a servizio durevole della p.ed. 484, sulla base dei seguenti rilievi:
- le ricorrenti non hanno provato che l’edificio in passato avesse avuto legittima destinazione abitativa;
- il solo uso di fatto, anche prolungato nel tempo (nella specie, dal 1942 al 1955), di uno stabile ad una destinazione diversa (nella specie, abitativa) da quella propria (nella specie, uso magazzino), non poteva comportare un cambiamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante;
- irrilevanti erano, altresì, il successivo frazionamento (nelle particelle edilizie 888 e 484) dell’originario lotto di edificazione e la cessione a proprietari diversi, unicamente rilevando, per gli edifici esistenti prima dell’adozione del primo piano urbanistico, le risultanze degli elaborati allegati alla pratica edilizia rilasciata al proprietario;
- nella specie, dalla documentazione versata in giudizio (a partire dal parere della commissione edilizia del 7 giugno 1926 e dal successivo provvedimento di sanatoria della costruzione originariamente abusiva del 15 luglio 1926), emergeva chiaramente che il manufatto insistente sulla p.ed. 888 costituiva un corpo di fabbrica accessorio rispetto alla casa di abitazione p.ed. 484, mentre l’accessorietà non era riferibile, in senso limitativo/riduttivo, ad altro manufatto (legnaia) costruita in aderenza alla facciata sud della p.ed. 484, come assunto dalle parti appellanti;
- per il suo carattere di accessorietà, l’edificio era soggetto alla disciplina di cui all’art. 11 n.t.a. del p.u.c. di Merano, con conseguente legittimo diniego della concessione edilizia per la trasformazione ad uso abitativo, difettando i presupposti urbanistici, in