Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-06, n. 201701606

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-06, n. 201701606
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701606
Data del deposito : 6 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2017

N. 01606/2017REG.PROV.COLL.

N. 01972/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2007, proposto da:
M S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G S C.F. SLLGNN55C20F839K, Guglielmo D'Ambrosio C.F. DMBGLL69P08F839E, con domicilio eletto presso Angelo Bonito in Roma, via Marco Papio, 15;

contro

Ministero della Difesa, Scuola Militare "Nunziatella" non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA –Sede di NAPOLI- SEZIONE VII n. 20656/2005, resa tra le parti, concernente pagamento competenze dovute per differenze retributive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Iannecce su delega di D'Ambrosio e Sallustri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe appellata n. 20656/2005 il T.a.r. per la Campania –Sede di Napoli - ha respinto il ricorso, proposto dalla odierna parte appellante M S, volto ad ottenere la condanna dell’amministrazione odierna appellata al pagamento delle differenze retributive per aver espletato mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza.

2. L’odierno appellante aveva dedotto che:

a) in data 10.5.1977 era stato assunto in servizio presso l’Amministrazione della Difesa “Scuola Militare Nunziatella” di Napoli, con la qualifica di operaio comune (III liv.);

b) purtuttavia aveva sempre svolto mansioni di guardiano (“famiglio comune”), proprie della IV q.f., fino al 9 maggio 1982, mentre dal 10.5.1982 al 30.9.1993 aveva svolto le mansioni superiori di centralista-telescriventista-operatore radio specializzato, tipiche della V q.f;

c) aveva pertanto chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla percezione delle differenze economiche per le mansioni superiori svolte dal 10.5.1982 al 30.9.1993

3. L’Amministrazione della Difesa e la “Scuola Militare Nunziatella” di Napoli, si erano costituite chiedendo la reiezione del ricorso.

4.Con la sentenza impugnata il T.a.r. ha innanzitutto fatto presente che l’azione intentata non aveva carattere impugnatorio, bensì di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi patrimoniali e poteva essere pertanto proposta nell’ordinario termine di prescrizione del diritto, prescindendo dall’impugnazione, nel termine decadenziale, degli atti che avessero formalmente impresso una diversa configurazione e qualificazione al rapporto.

4.1. Nel merito, ha respinto il ricorso rilevando che:

a) non sussisteva alcuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento che consentisse la retribuibilità in via di principio delle mansioni superiori svolte nel pubblico impiego;

b) inoltre, la pretesa fatta valere e consistente nel riconoscimento a vedersi attribuito, nel periodo 10.5.1982 - 30.9.1993, il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori della V q.f., non poteva trovare accoglimento anche per la insufficienza degli elementi di prova che tali mansioni fossero state effettivamente esercitate e per la inidoneità della documentazione probante (trattandosi di attestazioni ed ordini di servizio anche relativi al periodo successivo rispetto a quello interessato) nonché per il rilievo pregiudiziale, secondo il quale la valutabilità delle mansioni superiori svolte poteva avvenire solo con riferimento al livello e alla qualifica immediatamente superiore, risultando essere una grave anomalia la circostanza che il dipendente fosse di fatto adibito a mansioni riferibili a livelli o qualifiche non immediatamente superiori a quelle spettanti;

c) il principio secondo cui l’espletamento delle mansioni superiori da parte del pubblico dipendente non poteva mai riguardare una qualifica tre volte superiore a quella rivestita era stato ribadito più volte dalla giurisprudenza (il sig. M era stato inquadrato, ai sensi della legge n.312 del 1980, in ruolo nella 2^ q.f., corrispondente all’ex categoria degli operai comuni, a decorrere dal 10.5.1980, come risultava dal decreto del Ministro della Difesa 10.1.1983, depositato in atti e non impugnato).

4. L’originario ricorrente rimasto soccombente ha impugnato la decisione del T.a.r. denunciandone la erroneità.

Dopo avere analiticamente ripercorso le principali tappe del contenzioso (pagg.

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