Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-12-17, n. 202008133
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Testo completo
Pubblicato il 17/12/2020
N. 08133/2020REG.PROV.COLL.
N. 09069/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LV Fachile in Roma, piazza Mazzini 8,
contro
il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, -OMISSIS- del 19 luglio 2018, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le ordinanze istruttorie -OMISSIS- del 27 giugno 2019, -OMISSIS- del 27 dicembre 2019 e -OMISSIS- del 28 ottobre 2020;
Visti tutti gli scritti difensivi;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 ottobre 2018 e depositato il successivo 13 novembre il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, -OMISSIS- del 19 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto per “contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.
Deduce l’appellante l’erroneità della sentenza per non aver, in particolare, dichiarato l’illegittimità del diniego per difetto assoluto di motivazione.
2. Con ordinanza -OMISSIS- del 27 giugno 2019 la Sezione ha disposto incombenti istruttori al fine di acquisire gli atti su cui si fonda la valutazione di pericolosità.
Non avendo il Ministero adempiuto, l’ordine è stata reiterato con ordinanza -OMISSIS- del 27 dicembre 2019.
In data 12 dicembre 2019 è stata celebrata la pubblica udienza, senza che l’adempimento istruttorio fosse stato evaso. Peraltro quando la causa era stata già trattenuta in decisione, alla segreteria della Sezione è pervenuta busta chiusa “riservata” dal Ministero dell’interno contenente risposta alla disposta istruttoria.
Di tale circostanza è stato avvertito il Collegio, che ha ritenuto di dover fissare nuova udienza senza reiterare l’incombente istruttorio, presumibilmente assolto, seppure con notevole ritardo.
3. In data 9 marzo 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno.
4. Con ordinanza -OMISSIS- del 7 maggio 2020 è stato reiterato l’incombente istruttorio, non adempiuto nei termini che erano stati chiesti dalla Sezione.
A fronte dell’inadempimento l’incombente istruttorio è stato nuovamente disposto con ordinanza -OMISSIS- del 28 ottobre 2020.
5. In data 7 dicembre 2020 è stato depositato plico chiuso – riservato alla Segreteria della Sezione.
Con istanza del successivo 8 dicembre l’appellante ha chiesto termini a difesa e, quindi, il differimento dell’udienza di merito.
Con memoria del 9 dicembre lo stesso appellante ha ritirato la richiesta di differimento atteso che, dopo aver preso visione del deposito avvenuto il 7 dicembre, ha ritenuto sufficiente ribadire i motivi di gravame e, in particolare, il difetto di motivazione.
6. All’udienza del 10 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, -OMISSIS- del 19 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto per “contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.