Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-12, n. 202001102
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Pubblicato il 12/02/2020
N. 01102/2020REG.PROV.COLL.
N. 00111/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2010, proposto dal
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
signori P L, A N, M B non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente mancata iscrizione al quadro d’avanzamento al grado superiore per l’anno -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il Cons. C A e uditi per le parti l’avvocato Andrea Manzi su delega dell’avv. G V e l’Avvocato dello Stato Gianmario Rocchitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente atto di appello è stata impugnata la sentenza Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto dall’allora -OMISSIS-avverso il quadro di avanzamento a scelta da tenente colonnello a colonnello del -OMISSIS-.
L’odierno appellante era stato giudicato idoneo all’avanzamento ma non era stato iscritto nel quadro di avanzamento in quanto, in base al punteggio ricevuto di -OMISSIS-punti, era stato collocato al -OMISSIS- posto su -OMISSIS- valutati, mentre i posti erano 25 posti.
Con il ricorso e con i motivi aggiunti presentati in primo grado a seguito del deposito della documentazione relativa alle valutazioni da parte dell’Amministrazione è stata censurata la violazione dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 nonché l’eccesso di potere contestando la valutazione dei titoli del ricorrente e di quelli dei controinteressati.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso escludendo la natura comparativa di tali valutazioni, inoltre di natura discrezionale e affermandone comunque la correttezza nei limiti dell’ambito del sindacato sul potere discrezionale dell’Amministrazione.
Con l’appello sono state riproposte le censure di eccesso di potere e violazione di legge proposte in primo grado, contestando le affermazioni del giudice di primo grado sulla correttezza delle valutazioni operate dall’Amministrazione.
Si è costituito il Ministero della Difesa che, nella memoria in vista dell’udienza pubblica, ha contestato la fondatezza dell’appello.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 “ la Commissione di Vertice, la Commissione Superiore, la Commissione Ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni”.
In base all’art. 17, “il Direttore Generale della Direzione Generale del personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della Difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
2. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono”.
In base al rinvio operato dall’art. 16 del detto d.lgs. le valutazioni operate dalle Commissioni sono disciplinate dalla legge n. 12 novembre 1955 n. 1137, il cui articolo 25 dispone “l a Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo ”.
Ai sensi dell’art 26: “ il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione ”.
Sulla base di tale disciplina che regola l’avanzamento degli ufficiali è evidente che non si tratta di
comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, che si conclude con un punteggio complessivo in base ai giudizi espressi dai Commissari per i vari aspetti oggetto della valutazione;l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata, quindi, dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Rispetto ai giudizi espressi dalla Commissione, la giurisprudenza è costante nel ritenere le valutazioni compiute dall’Amministrazione sulla carriera degli ufficiali siano espressione di una valutazione complessiva dei titoli in possesso dei singoli scrutinandi, che vengono considerati in un giudizio di merito con ampi poteri di natura discrezionale, atteso che la complessità ed eterogeneità dei titoli in parola non può evidentemente consentire una rigida predeterminazione e schematizzazione del valore attribuibile a tutti gli elementi da esaminare.
L’apprezzamento dei titoli dei partecipanti deve effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile e non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione di avanzamento, ai fini del giudizio globale, nel quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, risultando con ciò del tutto impraticabile la scissione delle singole componenti del giudizio stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2014, n. 6084;id .22 marzo 2011 n. 1744;id, 10 marzo 2011 n. 1568;id., 6 maggio 2008, n. 2051;id. 28 dicembre 2005, nr. 7397.
In altri termini, le valutazioni svolte nei singoli casi dalla Commissione non possono essere equiparate alla risultante di una mera sommatoria dei vari elementi presi in esame, costituendo piuttosto un giudizio di sintesi relativo al complesso dei titoli considerati, nel contesto di una valutazione caratterizzata da una elevata discrezionalità, che, inoltre, quando si si riferisce ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, come nel caso di specie, comporta sfumatissime analisi di merito che implicano la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901;id. 23 dicembre 2010, nr. 9374).
Inoltre, le valutazioni della Commissione comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto con valutazioni connotate da altissima discrezionalità tecnica, sono sottoposte al sindacato giurisdizionale solo per vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito (Consiglio di Stato sez. IV, 22 marzo 2011 n. 1744;id. 23 dicembre 2010, nr. 9374;id. 31 marzo 2009, n. 1901;id., 30 luglio 2007, n. 424).
Sul piano processuale ciò comporta che la cognizione del giudice amministrativo debba intendersi limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione e porta ad escludere che il giudice possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero verificare la congruità del punteggio attribuito, potendo la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione essere sindacata solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2009 n. 8758;id. 17 febbraio 2009, nr. 912).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, si da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire (Cons. Stato Sez. IV, 11 dicembre 2014, n. 6084).
Con riferimento poi ad alcuni aspetti specifici posti con l’atto di appello si devono anche richiamare i pacifici orientamenti giurisprudenziali che, riguardo alla valutazione degli incarichi di comando espletati dagli ufficiali scrutinandi, riservano all'ampia discrezionalità della Commissione di avanzamento il giudizio in ordine alla loro importanza e rilevanza, la cui sindacabilità di regola è preclusa salvi i casi di macroscopica illogicità o incoerenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, nr. 2828;id. 11 febbraio 2011, n. 926). Non si devono, dunque, considerare gli incarichi svolti dagli ufficiali interessati al giudizio in maniera isolata e atomistica, bensì nel quadro di una valutazione complessiva di tutta la carriera degli scrutinandi (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, nr. 999).
Anche con riferimento alla valutazione delle onorificenze e dei riconoscimenti conseguiti in carriera sono considerati scarsamente rilevante il numero degli elogi ed encomi riportati, afferendo alla discrezionalità della Commissione di avanzamento la valutazione della loro entità e rilevanza nell'ambito della globale considerazione della carriera del militare interessato. Il numero in sé degli encomi o degli elogi, salvo casi eccezionali, non riveste importanza decisiva ai fini dell'attribuzione di un punteggio superiore, atteso che trattasi di riconoscimenti connessi a specifici comportamenti, e quindi si riferiscono ad aspetti episodici della storia personale dell'ufficiale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, nr. 999;id. 17 febbraio 2009, nr. 912).
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali al caso di specie, deve, in primo luogo, rilevarsi che il giudizio complessivo relativo all’odierno appellante è stato comunque molto positivo.
Non solo è stato giudicato idoneo all’avanzamento, ma ha ottenuto anche un punteggio alto, pari a -OMISSIS-su -OMISSIS- posto su -OMISSIS- ufficiali valutati.
Non ha quindi raggiunto l’avanzamento solo in quanto collocato in una posizione inferiore rispetto ai 25 posti previsti per l’avanzamento al grado di colonnelli;tale posizione è dovuta a minime differenze di valutazione nell’ambito di ufficiali già di grado elevato quindi dotati tutti di ottime capacità professionali e di stato servizio.
Quanto alle specifiche contestazioni mosse dall’appellante con riferimento alla sua valutazione e a quella dei controinteressati, con riferimento agli incarichi svolti nel corso della carriera, ritiene il Collegio che tali censure non superino la soglia del sindacato ammissibile sulle valutazioni di discrezionalità tecnica.
Nella sostanza l’appellante richiede un giudizio integralmente sostitutivo rispetto a quello operato dalla Commissione dei vari aspetti della sua carriera professionale e che hanno portato all’attribuzione di un punteggio di qualche decimo inferiore rispetto ad altri ufficiali.
In particolare contesta l’erroneità di tale valutazione che con riferimento agli incarichi di comando ricoperti e alle benemerenze conseguite nel corso della carriera.
Come sopra evidenziato la giurisprudenza è costante nel ritenere che le valutazioni dei commissari siano espressione di un giudizio globale che trascende i singoli episodi delle carriera.
Ritiene, pertanto, il Collegio di non potere entrare nel merito di una tale valutazione che, peraltro ictu oculi , non risulta macroscopicamente illogica o irragionevole.
Con riferimento, infatti, alle deduzioni dell’appellante circa l’incarichi ricoperti, gli elogi ricevuti e i corsi frequentati, si deve rilevare che non emergono significative differenze di servizio rispetto ai controinteressati, i quali- secondo quanto dedotto dalla stessa parte appellante- hanno anch’essi frequentato corsi, ricoperto incarichi e ricevuto elogi, anche se qualcuno in numero minore dell’appellante.
Le piccole differenze oggetto delle deduzioni appellanti non sono idonee ad inficiare il giudizio discrezionale dell’Amministrazione che è di carattere complessivo non può essere sindacato in questa sede con riferimento al singolo elogio ricevuto o alla frequenza di uno specifico corso.
Quanto al giudizio espresso dalla Commissione circa “l’attitudine ad assumere incarichi di grado superiore”, si tratta di un giudizio espresso dalla Commissione, con riferimento alla complessiva personalità e attività svolta dell’ufficiale, con una proiezione in futuro delle capacità dimostrate dall’ufficiale nell’arco dell’intera carriera in relazione a specifici aspetti della personalità connessi agli incarichi del grado superiore;è evidente quindi che tale giudizio comporta una valutazione altamente discrezionale che coinvolge personali apprezzamenti dei membri della commissione di avanzamento (Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2008 n. 2051).
Nel caso di specie anche tale giudizio, espresso comunque in termini ampiamente positivi anche per l’appellante, non può ritenersi macroscopicamente illogico o irragionevole nella parte in cui ha privilegiato in termini di punteggio gli altri scrutinandi, trattandosi di un giudizio prognostico espresso dai membri della Commissione.
Per indurre questo Consiglio a svolgere una valutazione positiva delle doglianze dell'appellante, sarebbe, invece, dovuta emergere con evidenza la sussistenza di valutazioni talmente macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, da comportare una totale irragionevolezza del giudizio espresso rispetto alle risultanze di fatto.
Pertanto, per le ragioni fin qui esposte l'appello in esame deve essere respinto in quanto infondato.
In considerazione della particolarità della materia in questione le spese del giudizio possono essere compensate.