Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-02-07, n. 202000609
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Pubblicato il 07/02/2020
N. 00609/2020 REG.PROV.CAU.
N. 10742/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10742 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi, 4;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense – sessione 2018 presso il Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense – sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Milano, Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense – sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Napoli, Terza Sottocommissione per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense – sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Napoli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il consigliere G C;
Uditi per le parti l’avvocato D S e l'avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;
Ritenuto che - pure nei limiti della cognizione propria della tutela cautelare - l’ordinanza impugnata appare nel solco della giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (riassuntivamente, per buon parte dei profili coinvolti, sez. IV, 21 dicembre 2017, n. 5966) e va pure condivisa nella parte in cui ha ritenuto la sede cautelare inidonea a una rimeditazione dei principi di diritto enunziati in materia dall’Adunanza plenaria;
non sembra convincente la tesi, su cui la difesa dell’appellante ha insistito anche in sede di discussione orale, secondo la quale dovrebbe essere reso esplicito il voto espresso da ciascun singolo commissario d’esame;
l’appello cautelare risulta perciò infondato e va respinto;
le spese della presente fase processuale seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.