Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-23, n. 202404592

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-23, n. 202404592
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404592
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2024

N. 04592/2024REG.PROV.COLL.

N. 08693/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8693 del 2022, proposto da
Confagricoltura Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F I, B G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Provinciale Ctti Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Inps, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00584/2022, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e della Federazione Provinciale Ctti Oristano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. R R e uditi per le parti gli avvocati L C e G Di Danieli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Consorzio di Bonifica Oristanese (in prosieguo solo “il Consorzio”) è un ente di diritto pubblico ai sensi dell’art.59 del R.D. 13.2.1933, n.215, dell’art. 862 del C.C. e della L.R. 23.5.2008 n.6, ed è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 239 del 4 dicembre 1996. Il Consorzio riunisce i proprietari dei fondi compresi nel comprensorio ed ha come finalità lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2 e art. 3, comma 6, della L.R. Sardegna n. 6/2008.

2. Con gli atti in epigrafe indicati esso Consorzio ha deliberato di aderire alla Federazione Provinciale Ctti di Oristano, alla quale ha anche conferito la delega, ai sensi dell’art. 11 della legge 12.03.1968, n.334, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della predetta delega: a motivo di tale decisione il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato che: (i) l’adesione del Consorzio a un ente a base associativa costituisce legittimo esercizio delle facoltà degli organi del Consorzio, (ii) l’azione di sensibilizzazione – per le esigenze dei Consorziati e degli agricoltori – svolta da un consorzio sconta la limitatezza dei mezzi e delle capacità, mentre l’azione svolta da Ctti presso i decisori politici nazionali e comunitari, per la politica del Made in Italy e del territorio, costituisce una opportunità con la quale anche i consorzi di bonifica debbono confrontarsi, (iii) Ctti risulta essere l’associazione agricola più rappresentativa sia a livello nazionale che locale, (iv) l’esercizio del diritto di libertà associativa da parte del Consorzio di bonifica è scelta libera e discrezionale, che si fonda su principi costituzionali applicabili anche agli enti pubblici economici;
(v) con specifico riferimento alle spese gravanti sul datore di lavoro in conseguenza del rilascio della delega , il Presidente del Consorzio ne ha assunto il carico, autorizzando gli uffici a decurtare tali costi dalle di lui spettanze;
il Consiglio di Amministrazione ha inoltre rilevato che l’adesione del Consorzio alla Ctti veniva esercitata dal Consorzio in quanto ente pubblico economico nonché datore di lavoro, e non incideva né condizionava in alcun modo l’autonomo analogo diritto dei proprietari consorziati nella loro qualità di datori di lavoro.

3. Avverso l’indicata decisione del Consiglio di Amministrazione ha proposto ricorso la Confagricoltura di Oristano (in prosieguo solo “Confragricoltura”), associazione professionale agricola aderente alla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, che asserisce essere la principale organizzazione datoriale agricola nazionale.

3.1. Ha dedotto, con un primo motivo, che la deliberazione sarebbe in contrasto con i principi e le norme che disciplinano la costituzione, i poteri, il funzionamento, l’organizzazione di un ente pubblico: sostiene, in particolare, Confagricoltura che “ Per effetto dell’adesione, il Consorzio resistente viene a trovarsi, rispetto alla Federazione della Ctti, alla stregua di qualsivoglia coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo che svolga la sua attività nella Provincia di Oristano, ed in particolare, finisce per porsi -rispetto alla Ctti- sullo stesso piano dei consorziati che, per finalità istituzionale, deve, invece, amministrare ”, che l’adesione a una associazione non rientrerebbe tra le finalità istituzionali del Consorzio e, più in generale, che il Consorzio non sarebbe titolare del diritto di libertà associativa riconosciuto dai principi costituzionali a qualsivoglia cittadino: “ Infatti, la possibilità per gli enti pubblici di aderire ad associazioni è disciplinato per legge ed incontra i tipici limiti sottesi alla natura, finalità, costituzione e funzionamento degli stessi, a tutela anche della funzione pubblica autoritativa demandata .”.

3.2. Sotto diverso profilo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 11 della L. n. 334/68 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto (i) sarebbe errata in fatto l’affermazione secondo cui Ctti é l’associazione agricola più rappresentativa sia a livello nazionale che locale, (ii) la deliberazione impugnata avrebbe lo scopo, e comunque l’effetto, di rafforzare la rappresentatività e la posizione di Ctti, quale associazione cui appartengono tutti gli aderenti al Consorzio, e (iii) per concedere la delega di cui all’art. 11 della L. n. 334/68 il Consorzio avrebbe dovuto esperire una procedura ad evidenza pubblica.

4. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR per la Sardegna, prescindendo da alcune eccezioni preliminari di rito, ha respinto il ricorso nel merito.

4.1. Il TAR, ritenuto incontroverso il diritto degli enti pubblici alla libertà di associazione, ha affermato che non può essere negato il diritto del Consorzio di Bonifica di aderire ad una associazione di categoria, trattandosi di un ente pubblico economico, qualificabile in termini di datore di lavoro agricolo;
da tale qualificazione consegue, inoltre, la possibilità per il Consorzio di rilasciare la delega ex art. 11 della l. n. 334/68 in favore di una associazione di categoria, atteso che come datore di lavoro agricolo il Consorzio è anche tenuto all’obbligo contributivo;
infine, la decisione di aderire a una associazione di categoria è discrezionale, non soggetta a procedura di evidenzia pubblica, e, nella specie, congruamente motivata.

5. Ha proposto appello la Confagricoltura.

6. Si sono costituiti in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame, sia il Consorzio che la Federazione Provinciale Ctti di Oristano, quest’ultima anche riproponendo le eccezioni di rito non esaminate in primo grado, connesse alla tardività del ricorso e al difetto di legittimazione attiva e al difetto di interesse di Confagricoltura.

7. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 21 dicembre 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Il Collegio procede, preliminarmente, all’esame delle eccezioni processuali di rito.

8.1. E’ infondata l’eccezione di tardività: è incontroverso tra le parti che la delibera impugnata è soggetta a pubblicazione per legge e che tale pubblicazione, sull’albo pretorio del Consorzio, ha avuto luogo tra il 7 e il 22 giugno giugno 2021: tenuto conto della sospensione processuale dei termini dal 1° al 31 agosto, il termine per l’impugnazione veniva a scadere il 21 settembre 2021, ed il ricorso introduttivo del giudizio è stato passato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 20 settembre 2021. La notifica del ricorso di primo grado è, pertanto, tempestiva.

8.2. Viceversa è fondata l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire e di interesse in capo a Confagricoltura.

8.2.1. Secondo la Federazione Provinciale Ctti di Oristano, Confagricoltura non sarebbe titolare di un interesse meritevole di tutela, tale da consentire ad essa di agire per l’impugnazione degli atti in concreto gravati: l’annullamento degli atti impugnati, infatti, non procurerebbe alcun giovamento alla appellante, né in termini economici, né in qualità di titolare di interessi esponenziali, e tampoco in qualità di soggetto in competizione con Ctti. Il difetto di interesse ridonderebbe anche sulla legittimazione attiva di Ctti, secondo l’insegnamento di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2020.

8.2.2. Il Collegio ritiene la censura fondata, essendo evidente che l’interesse che sorregge l’impugnativa svolta da Confagricoltura è solo quello di evitare che Ctti possa rafforzare la propria rappresentatività, e tale interesse, seppure di fatto indubbiamente ravvisabile, non assurge a interesse qualificato, cioè di interesse meritevole di tutela: ciò per la ragione che lo scopo di una associazione di categoria di natura sindacale, che sia essa rappresentativa di datori di lavoro o di lavoratori, non consiste nell’ostacolare l’azione delle altre associazioni di categoria, essendo invece da individuare nel perseguimento degli interessi dei propri associati.

8.2.3. Confagricoltura, infatti, dall’annullamento degli atti impugnati nel presente giudizio non conseguirebbe alcun beneficio diretto: non quello di ottenere, in luogo di Ctti, l’adesione del Consorzio, posto l’adesione di un consorzio di bonifica ad una associazione di categoria non è prevista dalla legge come obbligatoria e, secondo la prospettazione della stessa Confagricoltura sarebbe addirittura preclusa dalla natura pubblica del Consorzio;
non potrebbe poi conseguire un beneficio economico. L’unico beneficio che Confagricoltura potrebbe ottenere sarebbe, appunto, quello di limitare l’aumento di rappresentatività della Ctti, che però non è meritevole di tutela per le ragioni già precisate.

8.2.4. La sentenza appellata dovrebbe, dunque, essere riformata non avendo rilevato il difetto di legittimazione attiva di Confagricoltura, nella misura in cui la stessa ha azionato un interesse non qualificato e non meritevole di tutela.

9. L’appello, peraltro, é infondato anche nel merito, per le ragioni che si vanno ad esporre.

9.1. Sostiene Confagricoltura con il primo motivo, che il Consorzio non potrebbe essere qualificato quale datore di lavoro agricolo, pur essendo lo stesso tenuto ad inquadrare i propri dipendenti quali lavoratori agricoli ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della L. n. 92/79: la nozione di datore di lavoratore agricolo, per l’appellante, sarebbe solo quella desumibile dall’art. 2135 c.c. - secondo cui “ è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse .”;
- oppure dall’art. 206 del D.P.R. n. 1124/1965, come sostituito dall’art. 1 della L. n. 778/86 – secondo cui “ Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili ” -.

9.2. La censura non coglie nel segno. Si deve osservare che le funzioni istituzionali del Consorzio, come definite dallo Statuto, sono quelle individuate all’art. 2 e all’art. 6, comma 3, della L.R. Sardegna n. 6/2008;
l’art. 2, in particolare, menziona le attività di gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
le attività di gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica;
e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale). L’art. 2, comma 3, della L.R. n. 6/2008, inoltre, afferma che “ I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico ”.

9.3. Le attività sopra richiamate possono indubbiamente considerarsi “ attività connesse ” a quelle indicate all’art. 2135, ed è bene ricordare che il Consorzio svolge tali attività nell’interesse dei propri consorziati (come ricorda anche l’appellante, l’art. 14 della L.r. 6/2008 stabilisce che “ i consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio ”), i quali sono proprietari, titolari a loro volta di imprese agricole: le attività che fanno carico al Consorzio, in particolare, sono imprescindibili per il successo delle attività agricole dei singoli consorziati.

9.4. L’assimilazione di tali attività a quelle proprie dell’imprenditore agricolo è corretta anche in considerazione del fatto che il Consorzio, agendo nell’interesse e su mandato dei singoli consorziati (il consorzio, infatti, realizza una figura di mandato) in pratica rappresenta degli interessi imprenditoriali, e non a caso esso, come tutti i consorzi di bonifica, ha la natura di ente pubblico economico, ovvero di soggetto che – come ricordato dal primo giudice - ha natura ibrida: essi partecipano del carattere pubblico negli aspetti relativi alla loro costituzione e organizzazione e perché perseguono fini di interesse generale, ma comunque svolgono una attività di tipo imprenditoriale, operando con gli strumenti del diritto privato, con la conseguenza che tutte le attività che vengono poste in essere in ottica imprenditoriale sono regolate dal diritto civile (cfr. Cass. Civ., S.U., 15 luglio 1993, n. 7841).

9.5. A conferma del fatto che le attività dei consorzi di bonifica vanno considerate attività agricole, depone sicuramente anche il fatto che l’attività dei dipendenti dai consorzi di bonifica é stata ritenuta, dall’art. 6 lett. b) della L. n. 92/79, idonea a considerare tali lavoratori quali “ lavoratori agricoli ” agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale: in tal senso si è pronunciata la Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 3139 del 23 maggio 1985: “ Secondo la disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, perché attività diverse dalla coltivazione del fondo possano considerarsi di natura agricola, ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è necessario, sotto il profilo soggettivo, che esse siano svolte da un imprenditore agricolo e, sotto il profilo oggettivo, che le attività stesse siano svolte nell'interesse e per conto di un'azienda agricola, in quanto collegate all'attività principale da un rapporto economico-funzionale di connessione, complementarietà o accessorietà. La disciplina dell'art. 6, lett. B), della legge 31 marzo 1979 n. 92 - che, in difformità dai criteri stabiliti dalla disciplina predetta, considera lavoratori agricoli, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche i dipendenti dei consorzi di bonifica (sia volontari che obbligatori) impegnati in attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo - ha carattere non interpretativo ma innovativo, in quanto assegna natura agricola anche ad attività gestite fuori di un'azienda agricola e non riferibili ad un imprenditore agricolo, e, pertanto, non può avere efficacia retroattiva. ( V 5451/83, mass n 430380;
( V 2653/83, mass n 427538;
( V 1895/80, mass n 405509).
”.

9.5. Dunque, contrariamente a quanto assume Confagricoltura nel primo motivo d’appello, il Consorzio riveste la qualifica di datore di lavoro agricolo, potendo esso considerarsi, nella sostanza, un imprenditore agricolo, con l’unica precisazione che gli introiti del Consorzio vengono gestiti a beneficio di tutti Consorziati e, indirettamente, di tutto il comprensorio territoriale gestito dal Consorzio. La censura in esame va quindi respinta.

10. Con il secondo motivo d’appello Confagricoltura contesta l’affermazione del TAR secondo cui non vi sarebbe incompatibilità tra la natura pubblica del Consorzio e la adesione dello stesso ad una associazione di categoria.

10.1. Deduce l’appellante che il TAR sarebbe incorso in sostanziale omissione di pronuncia su un elemento decisivo della controversia, essendosi limitato ad una affermazione frettolosa.

L’appellante, quindi, ripropone l’originario primo motivo di ricorso, evidenziando che dalla sola attribuzione della qualifica di ente pubblico discendono gli stessi poteri dell’ente, in particolare in materia di autorganizzazione, disciplina del rapporto di lavoro, assoggettamento alle regole sul procedimento amministrativo, funzionalizzazione dell’attività dell’ente al perseguimento dell’interesse pubblico cui è preposto, con conseguente assoggettamento a controlli di legittimità e/o di merito;
assoggettamento alle regole sull’evidenza pubblica nell’attività negoziale;
regime dominicale dei beni strumentali;
poteri di supremazia quali quelli di autotutela. In particolare, la delibera impugnata, sarebbe in contrasto con i principi di cui all’art. 97 della Costituzione e, in particolare, con i canoni di buon andamento e di imparzialità, che impongono una netta separazione tra l’attività politica e l’attività amministrativa. Vi sarebbe anche violazione delle norme dello Statuto Regionale che disciplinano la costituzione degli enti regionali e prevedono il rispetto delle norme generali e speciali dell’ordinamento nazionale che regolano il funzionamento degli enti pubblici.

E, ancora, si configurerebbe violazione dell’art. 2 della L.R. n. 6/2008, poiché tra i fini istituzionali del Consorzio non sarebbe dato ravvisare quello di aderire ad una associazione di categoria: sul punto, Confagricoltori sostanzialmente assume che le finalità che il Consorzio ha inteso demandare a Ctti, sarebbero devolute ad un’Associazione istituzionale, cioè l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, cui aderisce anche il Consorzio appellato, nel rispetto della normativa vigente che rappresenta e tutela sindacalmente in modo diretto, i bisogni e le esigenze del mondo consortile, con le azioni di sensibilizzazione del mondo politico, sociale, economico ed in particolare l’opinione pubblica sul ruolo dei consorzi di bonifica nella gestione del territorio, soprattutto nella sua sistemazione attraverso le opere di bonifica e di manutenzione. Confagricoltori evidenzia che il Consorzio appellato aderisce anche al sindacato SNEBI – Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di irrigazione e di miglioramento Fondiario, concludendo che “ il diritto del Consorzio ad associarsi sindacalmente, risulta pienamente soddisfatto con l’adesione all’associazione SNEBI, che in modo specifico e mirato tutela da vicino le esigenze e le politiche del Consorzio, soprattutto in materia di assistenza nel lavoro. Conseguentemente, i Consorzi di bonifica, sono già aderenti ad una associazione di categoria (datori di lavoro), per cui non è giustificata l’adesione ad una ulteriore associazione di categoria come quella di Ctti, che, peraltro, rappresenta in misura prevalente le imprese agricole non datoriali ma autonome, i cui interessi e le aspettative non sono assimilabili a quelli consorziali, che, per questo, si sono organizzati in modo autonomo .”, soggiungendo che “ Perfino lo Statuto di Ctti non prevede l’adesione di un soggetto quale il Consorzio di Bonifica. L’art. 1 afferma infatti: “E’ costituita, con sede in Roma, la Confederazione Nazionale Ctti, in forma abbreviata Ctti, organizzazione sindacale di rappresentanza delle persone e delle imprese che operano in agricoltura, nel settore ittico, nelle attività connesse e nell’agroalimentare ”.

10.2. Osserva il Collegio, in primo luogo, che il fatto stesso che siano stati costituiti dei sindacati dei consorzi di bonifica dimostra che v’è compatibilità tra la natura di detti consorzi e l’adesione di essi ad associazioni di categoria.

10.3. Ciò precisato, e rammentato che l’ordinamento italiano è ispirato al principio della libertà sindacale, al pluralismo sindacale e alla libertà di associazione, si deve ammettere che qualsiasi soggetto debba ritenersi libero di aderire anche a più di una associazione sindacale. Il pluralismo sindacale, infatti, ammette che in un certo settore produttivo possano esistere più sigle sindacali, che si differenziano in base a diverse ragioni, di carattere ideologico, culturale, professionale;
pertanto è ben possibile che diversi sindacati, pur rappresentativi della medesima categoria, tutelino in modo differente gli interessi dei datori di lavoro o dei lavoratori di quella categoria, e questo spiega il motivo per cui un soggetto può sentire la necessità di aderire a più sigle sindacali: tale fenomeno deve considerarsi lecito nell’ordinamento italiano, ispirato, come già precisato, al pluralismo sindacale nonché alla libertà di associazione.

10.4. Non è quindi dato ravvisare un ostacolo giuridico a che il Consorzio appellato potesse aderire alla Federazione Provinciale Ctti di Oristano, pur essendo già iscritta all’ANBI e allo SNEBI: in particolare, il fatto che lo Statuto di tale Federazione non menzioni espressamente i Consorzi , tra i possibili associati, non pare in sé ostativo alla adesione del Consorzio appellato.

10.5. Ad ogni buon conto, si tratterebbe di preclusione che dovrebbe essere fatta valere dalla Federazione Ctti, in quanto l’adesione di un soggetto ad una associazione sindacale, come anche l’accettazione di tale adesione da parte della associazione prescelta, integrano atti di natura negoziale, neppure soggetti al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo. Tale aspetto non è stato eccepito in primo grado, ragione per cui si è formato un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice amministrativo e sulla qualificazione degli atti impugnati quali atti amministrativi;
ciò non toglie che l’atto in questione, essendo manifestazione della natura imprenditoriale propria dei consorzi di bonifica – di cui sopra si è già detto - non può essere sindacato alla stregua di un atto amministrativo discrezionale, e quindi non si presta ad essere impugnato da terzi estranei al rapporto negoziale, per supposti motivi di violazione di legge o per eccesso di potere, sub specie di sviamento di potere.

10.6. Confagricoltura, pertanto, non è legittimata e non può far valere la presunta invalidità dell’adesione del Consorzio appellato alla Federazione Provinciale Ctti di Oristano, né può sindacare le ragioni che hanno spinto il Consorzio a tale risoluzione (ciò che l’appellante fa, ad esempio, quando assumere che il Consorzio non avrebbe avuto alcuna necessità di aderire a Ctti, o quando assume che la stessa “ rispetto al Consorzio di Bonifica, la Federazione

della Ctti è notoriamente portatrice di interessi oppositivi, in una dinamica evidentemente di contrapposizione, in particolare per quanto attiene la modalità di erogazione del servizio irriguo, la determinazione dei costi di detto servizio e di quelli della bonifica, che vanno a gravare sui consorziati iscritti all’associazione. Pertanto, le motivazioni addotte a giustificazione dell’impugnata adesione sono prive di giuridico fondamento e ciò in ragione della natura pubblico-economica del Consorzio, della sua finalità istituzionale, delle funzioni di governo del territorio e della gestione delle risorse.. ”).

10.7. Anche il secondo motivo d’appello va, conclusivamente, respinto.

11. Con il terzo motivo Confagricoltura contesta la statuizione con cui il TAR ha ritenuto che il Consorzio appellato può operare la delega ai sensi dell’art. 11 della l. n. 334/68: la contestazione si fonda, ancorquì, sul presupposto che il Consorzio non è qualificabile quale datore di lavoro agricolo. Soggiunge l’appellante che le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice non sono condivisibili in quanto le motivazioni addotte nell’atto impugnato, circa la decisione di aderire a Ctti, non sono state dimostrate o supportate da alcun documento, in particolare circa la rappresentatività di Ctti, che non sarebbe affatto l’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Avrebbe quindi errato il TAR nel ritenere che la decisione del Consorzio si sia basata, sul punto, su un dato attendibile;
ne consegue che l’atto impugnato sarebbe affetto da eccesso di potere per sviamento, perché ai consiglieri di amministrazione sarebbe stato rappresentato un dato di fatto non corretto (appunto quello relativo alla rappresentatività di Ctti).

E ancora, l’appellante insiste sul fatto che il Consorzio avrebbe dovuto esperire una procedura ad evidenza pubblica per scegliere a quale organizzazione affidare la delega in questione.

11.1. La censura è manifestamente destituita di fondamento, sulla base di quanto già osservato nei paragrafi che precedono: la natura pubblica dei consorzi di bonifica non implica che tutti gli atti da essi adottati abbiano natura di atti amministrativi, proprio per la ragione che essi hanno anche natura imprenditoriale, e la scelta di aderire ad una associazione di categoria è tipica espressione di autonomia negoziale, del datore di lavoratore o del lavoratore, da una parte, e dell’associazione, dall’altra parte.

11.2. Per tale ragione la decisione del Consorzio di aderire a Ctti avrebbe semmai potuto essere impugnata, per una delle patologie proprie degli atti negoziali, dai soggetti legittimati in base alle norme civilistiche, e non da un terzo estraneo al rapporto. Non venendo in considerazione un atto amministrativo non rilevano possibili errori di fatto che siano stati posti a fondamento della decisione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e tanto meno si imponeva al Consorzio l’obbligo di indire una procedura ad evidenza pubblica per individuare il sindacato cui aderire. Quanto al fatto che il Consorzio non avrebbe potuto rilasciare la delega ex art. 11 della l. n. 334/68, si richiama quanto sopra detto circa il fatto che il Consorzio riveste la qualifica di “datore di lavoro agricolo”.

12. In conclusione, la sentenza appellata va confermata, con motivazione integrata, dovendosi ritenere il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di interesse e infondato nel merito.

13. La particolarità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.



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