Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-08-02, n. 201104586
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Testo completo
N. 04586/2011REG.PROV.COLL.
N. 03536/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 3536 del 2010, proposto dalla dottoressa P L, rappresentata e difesa dall’avv. Stanislao De Santis, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Di Rienzo in Roma, viale G. Mazzini, 11,
contro
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l’annullamento e/o la totale riforma,
previa sospensiva,
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 13783 del 25 novembre – 29 dicembre 2009, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante dinanzi al medesimo T.A.R., avente il nr. 1153/2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalla appellante (in data 9 giugno 2011) e dall’Amministrazione (in data 10 giugno 2011) a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. De Santis per la appellante e l’avv. dello Stato Melania Nicoli per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dottoressa P L, giudice di pace in servizio a Rossano, ha impugnato – chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione - la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lei proposto avverso gli atti relativi al procedimento disciplinare svoltosi nei suoi confronti, conclusosi con l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento.
A sostegno dell’impugnazione, la appellante ha dedotto:
1) l’erroneità della reiezione della censura di incompetenza del Sottosegretario di Stato a sottoscrivere il provvedimento sanzionatorio impugnato;
2) l’erroneità della reiezione delle doglianze formulate nel merito del provvedimento suddetto, con riguardo alla mancata considerazione del pregresso percorso professionale dell’istante, della grave patologia dalla quale la stessa era stata affetta nel periodo in riferimento, nonché dell’entità e rilevanza dei ritardi accumulati nel deposito delle sentenze, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e insussistenza di lesione al prestigio dell’ordine giudiziario.
Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, opponendosi all’accoglimento dell’appello siccome infondato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di