Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-04-10, n. 201301714
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Testo completo
Numero 01714/2013 e data 10/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 20 febbraio 2013
NUMERO AFFARE 00064/2013
OGGETTO:
Ministero dello sviluppo economico dipartimento per l'impresa.
Interpretazione dell’art. 16, co. 6- bis , d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- Sanzione per mancata comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle società;
LA SEZIONE
Vista la relazione con il quale il Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento per l'impresa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Garofoli;
PREMESSO
Il Ministro dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito all’interpretazione dell’art. 16, co. 6- bis , d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), introdotto dall’art. 37, co. 1, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), secondo cui “ L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ”.
Nel dettaglio, la questione sottoposta al Consiglio di Stato concerne l’individuazione delle conseguenze per l’impresa che, decorsi i previsti tre mesi di sospensione della domanda di iscrizione, non abbia provveduto alla integrazione della domanda stessa con l’indicazione, ancorché tardiva, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito anche PEC).
CONSIDERATO
Ritiene la Sezione che alla soluzione della questione interpretativa prospettata sia opportuno anteporre la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dall’art. 16, co. 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, con cui il legislatore ha introdotto l’obbligo, per le imprese in forma societaria, di “ indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta