Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-07, n. 202103576

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-07, n. 202103576
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103576
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2021

N. 03576/2021REG.PROV.COLL.

N. 02333/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2333 del 2020, proposto dall’ Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;



contro

il Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C, in Roma, via Savoia 72;



per l’annullamento ovvero la riforma

previa sospensione

della sentenza T.A.R. Toscana, sez. II, 20 dicembre 2019 n. 1750, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 599/2019 R.G. proposto per l’annullamento:

dell’ordinanza 6 marzo 2019 n.13, notificata lo stesso giorno, con la quale il Sindaco del Comune di Capoliveri ha ingiunto al Demanio pubblico dello Stato, ramo Marina Mercantile, quale proprietario la delimitazione a terra e a mare dell'area in località Mola, distinta al catasto al foglio 17 part. 70, con divieto di accesso e interdizione del sito e dello specchio acqueo antistante interessato dall'abbandono di rifiuti, nonché il ripristino immediato dell'area mediante la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti stessi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capoliveri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’ordinanza contingibile e urgente 6 marzo 2019 n.13 indicata in epigrafe, il Comune intimato appellato, che si trova nell’isola d’Elba, ha ingiunto al “Demanio pubblico dello Stato, ramo Marina Mercantile, quale proprietario” di recintare un’area in riva al mare, che si trova in località Mola, di ripulirla dai rifiuti ivi abbandonati e di smaltirli di conseguenza (doc. 10 in I grado Comune, ordinanza citata).

2. L’ ordinanza in questione è stata impugnata dall’Agenzia del demanio, sulla base di quattro motivi, così come segue:

- con il primo di essi, ha dedotto la propria incompetenza ad eseguire gli interventi di manutenzione descritti. In proposito, ha precisato che la gestione dell’area, come parte del demanio marittimo, sarebbe stata trasferita al Comune autore dell’ordinanza, tenuto quindi ad agire in proprio, come da art. 105 del d. lgs. 31 marzo 1998 n.112;

- con il secondo motivo, ha dedotto violazione dell’art. 54 del d. lgs. 18 agosto 2000 n.267, perché l’ordinanza in parola, indirizzata ad un’amministrazione non nella disponibilità del bene, sarebbe da ritenere arbitraria;

- con il terzo motivo, ha dedotto violazione dell’art. 105 del suddetto d. lgs. 112/1998, ancora per essere stata l’ordinanza rivolta ad un’amministrazione incompetente ad eseguirla;

- con il quarto motivo, ha infine dedotto violazione dell’art. 192 d. lgs. 3 aprile 2006 n.152, perché in ogni caso il proprietario non responsabile per dolo o colpa dell’abbandono di rifiuti sul proprio terreno, non potrebbe essere costretto allo smaltimento a proprie spese.

3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia, ritenendola

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