Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-28, n. 202501741

TAR Lecce
Ordinanza cautelare
20 luglio 2022
CS
Rigetto
Sentenza
28 febbraio 2025
TAR Lecce
Sentenza
15 maggio 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-28, n. 202501741
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501741
Data del deposito : 28 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2025

N. 01741/2025REG.PROV.COLL.

N. 08169/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8169 del 2023, proposto da
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Frediani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

IL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di San Nicola Da Tolentino n. 67;



nei confronti

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00636/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di IL Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con determinazione n. 9477 del 21 aprile 2022 il Comune di Carovigno respingeva l’istanza di autorizzazione ex artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito Codice) presentata da IL Italia S.p.A. il 15 dicembre 2021 per la realizzazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile in via Martiri di Bologna, s.n.c..

IL impugnava il provvedimento di diniego dinanzi al Tar per la Puglia – Sezione staccata di Lecce, con ricorso iscritto al n. 734/2022 chiedendone l’annullamento con contestuale declaratoria del silenzio assenso formatosi in ordine alla propria istanza.

Il Tar accoglieva il ricorso con sentenza n. 636 del 15 maggio 2023 accertando il perfezionamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9 del Codice antecedentemente all’adozione del diniego impugnato.

Quanto alle censure formulate dalla ricorrente in merito all’articolato motivazionale dell’impugnato diniego, il giudice di prime cure rilevava:

- che l’amministrazione aveva omesso la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;

- che il contestato mancato inserimento del progetto « nel Piano annuale del sito di installazione dell’impianto de quo ex art. 7 della L.R. n.5/2002 … al più precluderebbe la presentazione della D.I.A. e non già la richiesta di autorizzazione »;

- che la mancata trasmissione dell’istanza all’Ufficio Patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale, integra un incombente non richiesto dalla normativa statale ai fini della legittima formazione del silenzio assenso;

- che il parere dell’Ufficio Patrimonio, al pari delle certificazioni di conformità edilizia e urbanistica dell’opera (da considerarsi in ogni caso carenze regolarizzabili) potevano costituire oggetto di richiesta di integrazione nel termine perentorio di 15 giorni dalla presentazione della domanda;

- che le comunicazioni di inizio lavori presentate venivano ritualmente sottoscritte;

- che risultava trasmesso l’Attestato di avvenuto deposito sismico di cui all’art. 65, comma 7, e art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Comune impugnava la sentenza con appello depositato il 13 ottobre 2023 deducendone l’erroneità per:

1. « Violazione e falsa applicazione art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 »;

2. « Violazione e falsa applicazione art. 10 bis e 21 octies della legge n. 241/1990 »;

3. « Violazione art. 9 comma 2 legge regionale Puglia n. 5/2005 e del Regolamento n. 14 del 14/09/2006 di applicazione della legge regionale Puglia n. 5 dell’8 marzo 2002 ».

IL si costituiva in giudizio il 16 ottobre 2023 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 20 gennaio 2025 con la quale confutava analiticamente le avverse censure.

In pari data depositava memoria anche il Comune ribadendo le censure oggetto dell’atto introduttivo del giudizio di appello.

All’esito della pubblica udienza del 20 febbraio 2025, la causa veniva decisa.

Con il primo motivo il Comune censura la sentenza del Tar nella parte in cui riconosce l’intervenuta formazione del silenzio assenso in ordine all’istanza di IL nonostante non fosse intervenuto il prescritto parere dell’A.R.P.A..

Il motivo è infondato.

In primis deve rilevarsi che, come già affermato dalla Sezione, « quanto al rilievo giuridico del parere dell’Arpac, in continuità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, va affermato che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, detto parere non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, “bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Id., sez. III, 9 agosto 2017, n. 3970; Id., sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128)» chiarendo «che l’eventuale mancanza del parere Arpac non impedisce il perfezionamento dell’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 tramite silenzio assenso (cfr., Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3970) » (Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 687).

In ogni caso deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, il parere in questione veniva acquisito al procedimento.

L’istanza di autorizzazione del 15 dicembre 2021 veniva da IL inviata, oltre che allo Sportello Unico delle Attività Produttive, anche al Dipartimento Provinciale di Brindisi dell’A.R.P.A. Puglia che esprimeva il proprio «

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