Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2019-03-25, n. 201901597

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2019-03-25, n. 201901597
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901597
Data del deposito : 25 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

98/html4">

Pubblicato il 25/03/2019

N. 01941/2019 REG.RIC.

N. 01597/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01941/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2019, proposto da
S A, M D, A D B, A D G, M C G, F I, M I, M M T, V V, rappresentati e difesi dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolo' Dall'Arca n. 24;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, G L R non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07553/2018, resa tra le parti, concernente annullamento dei seguenti atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca- MIUR:

a) del decreto 11 luglio 2017 n.1069, pubblicato in data imprecisata, con il quale il Direttore generale per il personale scolastico ha provveduto per l’Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 3 giugno 2015, n. 326 in tema di aggiornamento delle graduatorie di istituto, nella parte in cui esclude la parte ricorrente dall’inserimento in III fascia delle stesse;

b) della nota 11 luglio 2018 n.32043, di trasmissione del decreto suddetto-mcp;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che non sussistono le condizioni di indifferibile urgenza che giustificherebbero la pronuncia inaudita altera parte sull’istanza cautelare.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi