Consiglio di Stato, sez. III, decreto collegiale 2014-04-14, n. 201401811
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N. 01811/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05638/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso n. 5638/2013 RG, proposto dal Ministero dell'interno e dalla Commissione ex art. 101 della l. 82/1991, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
i sigg. G e M M e la sig. C D M, rappresentati e difesi dall'avv. T G, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 265,
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, sez. I-ter, n. 1982/2013, resa tra le parti e relativa al diniego d’ammissione al programma speciale di protezione per i collaboratori di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Relatore nella camera di consiglio del 21 novembre 2013 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti, il solo Avvocato dello Stato Ferrante;
Vista l’istanza ex art. 78 del DPR 30 maggio 2002 n. 130 in data 19 agosto 2013, con cui l’odierno appellato sig. M M ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio nella causa, di cui al ricorso in epigrafe, avente ad oggetto l’appello nei confronti dell’ordinanza cautelare n. 1982, resa dal TAR Lazio il 17 maggio 2013;
Visto il decreto n. 135 del 2 ottobre 2013, con cui la Commissione per il patrocino a spese dello Stato presso questo Consiglio di Stato ex art. 14, all. 2), c.p.a. ha respinto l’istanza del medesimo sig. Missi;
Vista l’istanza di revisione, proposta dal patrono del sig. Missi, avverso il decreto n. 135/2013, ai fini dell’invocata ammissione e contestuale liquidazione anticipata degli onorari per l’attività svolta dal procuratore stesso;
Visti gli atti del fascicolo di causa e, in particolare, l’ordinanza della Sezione n. 3420 del 29 agosto 2013, che ha respinto l’appello cautelare del Ministero dell’interno avverso l’ordinanza del TAR n. 1982/2013;
Ritenuto che il rigetto dell’istanza dell’appellante, da parte della Commissione di questo Consiglio, è stata disposta in quanto «… allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono manifestamente infondate …»;
Ritenuto sul punto che il Collegio non reputa di doversi discostare dalla pur sommaria delibazione della Commissione, in quanto non evidentemente erronea s’appalesa la reiezione, da parte del TAR, della pretesa colà azionata;
Rilevato infatti che il rigetto dell’appello cautelare è stato sì disposto dalla Sezione e confermando la misura interinale statuita dal TAR, ma soprattutto ai sensi dell’art. 55, c. 10, c.p.a., ai fini, cioè, della pronta definizione della causa nel merito in primo grado;
Ritenuto altresì che detta statuizione del TAR ha riguardato essenzialmente l’opportunità di un complessivo riesame, da parte della P.A., della vicenda del sig. Missi, senza che né il Giudice di prime cure, né la Sezione abbiano esaminato funditus l’insieme delle questioni di diritto, né abbiano disposto alcunché sulle spese d’entrambi i gradi del giudizio cautelare;
Ritenuto quindi che, allo stato, le questioni sul merito della controversia con ogni evidenza prevalgono su ogni diversa valutazione anticipata degli onorari del patrono del sig. Missi;