Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-03-19, n. 201001047

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-03-19, n. 201001047
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001047
Data del deposito : 19 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00846/2009 AFFARE

Numero 01047/2010 e data 19/03/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 22 dicembre 2009




NUMERO AFFARE

00846/2009

OGGETTO:

Ministero Difesa Dir.Le Gen.Le Per il Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Guardiamarina del ruolo speciale del corpo di commissariato M.M. Amedeo VINCIO avverso negata corresponsione del premio di fine ferma previsto dall’art. 38 della L. 20 settembre 1980, n. 574.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. MDGMILIV130102713 del 25 febbraio 2009, trasmessa con nota in pari data recante n. MDGMILIV13C0102718, pervenuta in Segreteria il successivo 12 marzo, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare chiede il parere sul ricorso indicato in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del 23 giugno 2009 e la nota di adempimento dell’Amministrazione in data 7 agosto 2009 e 5 ottobre 2009;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas;
Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;


PREMESSO:

Il Guardiamarina in congedo Amedeo VINCIO, con atto del 21 luglio 2008, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 1/1/2/9945 del 21 aprile 2008 emesso dalla Direzione di commissariato M.M. di La Spezia, a messo del quale veniva negata all’interessato la corresponsione del beneficio economico previsto dall’art. 38 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché di ogni altro atto consequenziale e connesso, ed in particolar della circolare del Ministero della Difesa prot. n. M-D-GMILIV-13^-4-098207 del 20 febbraio 2008.

Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare il 5 settembre 2005 è ufficiale in congedo dal 4 marzo 2008, avendo prestato servizio in qualità di Ufficiale in ferma prefissata.

Con lettera del 26 febbraio 2008, l’Ufficiale chiedeva, tra l’altro, la corresponsione del premio di fine ferma, richiamando, a tal fine, l’art. 30 della legge n. 574/1980, gli artt. 20 e 40 della legge n. 958/1986 nonché l’art. 24 del d.Lgs. n. 215/2001.


La Direzione generale riscontrava la suddetta istanza con foglio prot. n. MDGMILIV134222UO6 del 24 aprile 2008, informando l’interessato del fatto che, sulla base del parere n. 148337 del 28 novembre 2007, reso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P., in data 20 febbraio 2008, l’Amministrazione aveva emanato apposita circolare in ordine alle modalità di corresponsione del premio di fine ferma ed anche evidenziando al VINCIO che il Servizio amministrativo di competenza avrebbe proceduto alla corresponsione del premio di fine ferma, qualora riscontrati i requisiti indicati nella menzionata circolare (allegato 6).

Successivamente, sulla scorta delle direttive impartite dalla Direzione generale, la Direzione di commissariato M.M. di La Spezia, con foglio prot. n. 9945 del 21 aprile 2008, nel notificare la succitata circolare, comunicava all’interessato che, non avendo lo stesso maturato alcun periodo di rafferma utile, non poteva essergli corrisposta la provvidenza in questione.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone doglianze di eccesso di potere per violazione dell’art. 38 della legge n. 574 del 1980 in relazione all’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 e per disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi versanti nella medesima situazione.

In sintesi, ritiene il ricorrente che l’emolumento di cui all’art. 38 sopra indicato sia dovuto in favore degli ufficiali in ferma prefissata in ragione dell’estensione ai medesimi del trattamento economico riservato agli ufficiali di complemento, stante la sostanziale analogia delle funzioni svolte presso le Forze Armate (artt. 24, primo comma, e 28, quarto comma, del d.lgs. n. 215 del 2001).

Sottolinea al riguardo che l’ufficiale in ferma prefissata assolve una ulteriore ferma volontaria successiva a quella obbligatoria, che è stata medio tempore abolita, talché la circolare ministeriale, ponendo condizioni ulteriori alla corresponsione del premio, introduce ostacoli non previsti a quest’ultima, contraddicendo la ratio della normativa istitutiva del benefico, volta a costituire una sorta di gratifica per coloro che abbandonano definitivamente la vita militare senza diritto a pensione.

Avendo il ricorrente richiesto esplicitamente di essere posto a conoscenza degli scritti difensivi dell’Amministrazione, quest’ultima ha provveduto alla relativa trasmissione all’ufficiale e, a seguito della richiesta istruttoria formulata dalla Sezione con parere interlocutorio reso nell’adunanza del 23 giugno 2009, ha comunicato che l’interessato non ha fatto pervenire motivi aggiunti.

Nella propria relazione l’Amministrazione controdeduce concludendo per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO:

Il ricorso è infondato.

L’art. 38 della legge 30 settembre 1980, n. 574 stabilisce che “gli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell’ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

I premi di congedamento previsti dall’art. 9 l. 21 maggio 1960, n. 556, e dall’art. 6 l. 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre d ferma volontaria espletata.

Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero.

In relazione a tale disposizione il ricorrente, già ufficiale in ferma prefissata, invoca la corresponsione in suo favore del premio di fine ferma, adducendo l’avvenuta equiparazione, sul piano giuridico ed economico, della posizione della categoria di ufficiali di appartenenza a quella degli ufficiali di complemento.

Tale equiparazione, normata in considerazione dall’analogia e del ruolo svolto nell’ambito delle Forze Armate dalle due categorie di ufficiali, trova il suo fondamento nel d.lgs. n. 215 dell’8 maggio 2001 (art. 24, comma 1 e 28, comma 4).

Deve rilevarsi in proposito che, con riferimento alla corresponsione del premio agli ufficiali di complemento, la giurisprudenza ha già avuto occasione di affermare, con interpretazione che la Sezione condivide, che il premio compete agli ufficiali che abbiano terminato la ferma volontaria di due anni e che tale ferma è ulteriore rispetto al servizio di prima nomina;
ed invero l’art. 37 l. n. 574 del 1980 rende palese che la decorrenza e durata della stessa inizia dal compimento del servizio di prima nomina.

Quanto agli ufficiali in ferma prefissata, la categoria è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 21 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, quale categoria di ufficiali ausiliari, di cui le Forze Armate possono avvalersi per soddisfare specifiche esigenze professionali ed operative.

Ai sensi del successivo art. 23 del citato decreto legislativo, l’ufficiale in ferma prefissata è vincolato ad una ferma di due anni e sei mesi, e, a domanda (art. 24, comma 6, del medesimo decreto legislativo) può essere ammesso ad una ulteriore ferma annuale partecipando alle apposite procedure concorsuali.

Anche per tale categoria di ufficiali pertanto, è verificabile la condizione derivante dal succitato art. 38 della legge n. 574 del 1980, della corresponsione del premio solo al termine dello svolgimento di un periodo di ferma ulteriore rispetto a quella inizialmente contratta.

Invero, non è rilevabile un principio di corresponsione di benefici economici automaticamente conseguenti alla cessazione di un pubblico rapporto di lavoro assunto volontariamente;
il relativo diritto sussiste solo ove una disciplina ne stabilisca presupposti e limiti coordinati alla specifica posizione rivestita dal lavoratore.

E, al riguardo, va osservato come il beneficio premiale in questione opera attraverso il mero rinvio alla normativa prevista per gli ufficiali di complemento e, pertanto, essa è applicabile in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto per essi previsti.

In relazione all’ottenimento del premio di fine ferma è pertanto necessaria la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa, che non sono rivestiti dal ricorrente, risultando inoltre inconferenti eventuali erogazioni del premio attribuite ad altri ufficiali, peraltro non identificati dal ricorrente, e in ordine alle quali, se non dovute, compete all’Amministrazione il ripristino del corretto trattamento.

Del resto sulla vicenda, di cui al ricorso straordinario in oggetto, sussiste ormai una giurisprudenza consolidata dai Tribunali amministrativi regionali (

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi