Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-24, n. 201806064

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-24, n. 201806064
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806064
Data del deposito : 24 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2018

N. 06064/2018REG.PROV.COLL.

N. 05545/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5545 del 2012, proposto da:
Comune di Alzano Lombardo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M A, G B e L R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B in Roma, via Monte Acero 2/A;

contro

Società Fabrica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P B e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 488 del 26 marzo 2012.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Fabrica S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati B e P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Alzano Lombardo e la Società Fabrica Srl, in data 23 ottobre 2006, hanno stipulato una convenzione urbanistica per il recupero di un complesso edilizio, situato in detto Comune, di proprietà della Società.

L’Amministrazione comunale, in data 1° febbraio 2011, ha dichiarato decaduta la Società Fabrica Srl dalla convenzione urbanistica ed inadempiente la stessa Società agli obblighi inerenti.

Il T.a.r. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Prima Sezione, con sentenza n. 488 del 2012, disattese le istanze riconvenzionali del Comune, ha accolto il ricorso proposto dalla Società e, per l’effetto, ha annullato il citato provvedimento di decadenza.

Di talché, il Comune ha proposto il presente appello, articolando le seguenti doglianze:

- il giudice di prime cure avrebbe ritenuto insussistente l’inadempimento del privato in quanto il termine per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sarebbe pattiziamente stabilito in dieci anni, per cui il privato avrebbe la facoltà di mettere a disposizione, per l’uso pubblico, lo spazio museale al termine dei dieci anni previsti per il completamento degli interventi convenzionati;

- l’onere posto dall’articolo 4, ultimo comma, della convenzione, viceversa, sarebbe obbligazione residuale e generale, che non deroga alle obbligazioni ed ai termini posti nello stesso art. 4, comma secondo, all’art. 5 ed all’art. 2 della convenzione;

- la norma, infatti, recita che “tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni”, sicché il privato avrebbe avuto l’onere di ultimare entro il termine di tre anni le opere di urbanizzazione e, nei successivi sette anni, di mettere a disposizione, per uso pubblico, lo spazio museale pattiziamente indicato come standard, proprio per la sua utilizzazione pubblica;

- lo spazio museale è stato ultimato entro trentasei mesi, ma non è stato mai messo a disposizione dell’Amministrazione risultando per tabulas un uso privato di detto spazio;

- in considerazione del comportamento del privato, sotto il profilo contrattuale sussisterebbe un inadempimento, in relazione all’uso pubblico promesso, e si sarebbe verificata la condizione potestativa pattuita in ordine ad un uso privato dello spazio museale, con i conseguenti obblighi di cui alla convenzione, di corresponsione degli oneri e monetizzazioni;

- di qui, la decadenza sancita e l’onere dei danni ed altri obblighi convenzionali.

Il Comune di Alzano Lombardo, quindi, ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia statuito l’inadempimento di Fabrica Srl e l’obbligo della stessa ai danni.

Fabrica Srl si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

All’udienza pubblica del 20 settembre 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il Collegio rileva in via preliminare che gli avvocati P B e A P, con dichiarazioni rispettivamente del 10 ed 11 luglio 2018, hanno rinunciato al mandato conferito dalla Società Fabrica Srl.

Tuttavia, non essendo stato nominato un nuovo difensore e non potendosi ammettere una vacatio dello ius postulandi , il loro ius postulandi continua a sussistere.

Infatti, ai sensi dell’art. 85 c.p.a., il difensore può sempre rinunciare alla procura, ma la rinuncia non ha effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

3. Il Comune di Alzano Lombardo, con provvedimento del 1° febbraio 2011, ha dichiarato decaduta la Società Fabrica Srl dalla convenzione urbanistica sottoscritta in data 23 ottobre 2006 tra la Società stessa e l’Amministrazione comunale per il recupero dell’edificio ex “Moresco” ed inadempiente la Fabrica Srl agli obblighi inerenti.

Il provvedimento è stato adottato considerato che:

- l’immobile è ancora oggi sprovvisto del certificato di agibilità in quanto il Certificato di Prevenzione Incendi, depositato agli atti dell’Amministrazione Comunale riguarda la classificazione dell’edificio per le attività 90 e 91, anziché n. 83, dell’elenco di cui al D.M. del 16 febbraio 1982 ed è pertanto inadeguato alle esigenze di pubblico interesse cui è deputato lo spazio museale;

- l’immobile è ancora oggi altresì sprovvisto del parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo circostanza, anche questa, che compromette il rilascio del Certificato di Agibilità dell’immobile e, di conseguenza, l’uso pubblico cui è deputato lo spazio museale;

- la convenzione per l’uso e la gestione dello spazio museale non può essere assoggettata a condizionamenti da parte della Soc. Fabrica srl;

- con lettera in data 23 dicembre 2010, indirizzata alla Soc. Fabrica Srl, si è resa nota l’impossibilità di concludere il procedimento con la sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo dello spazio museale, con il contestuale avviso di assunzione dei provvedimento conseguenti.

L’art. 5 della convenzione per il recupero dell’ ex opificio Italcementi denominato “Il Moresco”, stabilisce, al secondo periodo, che “ nell’ambito del compendio immobiliare in questione, data la sua natura, le parti danno atto che non vi è la concreta possibilità di reperire aree da cedere al Comune quali standard ai sensi dell’art. 28 comma 4 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ”.

I successivi periodi dispongono che:

Nell’ambito della ristrutturazione, però, la Fabrica S.r.l. si impegna a realizzare a propria cura e spese, in alternativa alla cessione di aree a standard o alla relativa monetizzazione, per mq. 2.735,90, la ristrutturazione di una porzione di edificio da destinarsi a museo e spazio espositivo, così come imposto dalla Soprintendenza … , ai fini di conservare una parte dell’edificio nelle sue condizioni originarie, con un costo complessivo stimato in euro 957.666,50, come da business-plan depositato ed agli atti del Comune .

Le parti convengono che il predetto spazio museale polivalente – espositivo, ai sensi del d.P.R. n. 380/01 venga considerato quale standard e ciò, in particolare, in quanto lo stesso sarà assoggettato a servitù di uso pubblico ed utilizzato, con le modalità ed entro i limiti che saranno concordati in apposito convenzionamento, da stipularsi tra la proprietà ed il Comune di Alzano Lombardo entro il termine di 6 mesi dall’approvazione del Piano Attuativo.

A titolo esemplificativo, il suddetto spazio potrà essere utilizzato per l’installazione di opere e lavori d’arte, ma anche per seminari, laboratori, convegni, balletti, sfilate, banchetti, manifestazioni teatrali, musicali e ricettive in genere, favorendo l’interazione con altre discipline quali la filosofia, la letteratura, l’economia ed il mondo del lavoro in genere, al fine di favorire l’autofinanziamento della gestione museale, che ne garantisca l’autonomia e lo sviluppo anche indipendentemente dal ricorso a pubblici finanziamenti.

Le parti danno atto che, trascorsi almeno sette anni dall’agibilità dei locali, la società proponente avrà la possibilità di mutare la destinazione d’uso dello spazio museale – espositivo che di conseguenza ritornerà nella piena disponibilità del privato;
la proprietà in tal caso rimane obbligata all’individuazione di analoga superficie da destinare ad aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ovvero, qualora l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse l’opportunità, potrà procedere al versamento della relativa monetizzazione al costo unitario di euro 62,00, rivalutato secondo l’indice ISTAT calcolato a partire dal giorno dell’approvazione definitiva della presente convenzione.

Nel caso in cui la proprietà volesse esercitare la facoltà di cui sopra, la stessa dovrà inoltre corrispondere all’Amministrazione Comunale gli oneri concessori di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 computati secondo le tariffe a quel momento vigenti in relazione alla nuova destinazione d’uso prevista e questo indipendentemente da qualsiasi disposizione normativa vigente o sopravvenuta.”

Di talché, lo spazio museale – espositivo che la Società si è impegnata ad edificare è considerato quale standard urbanistico, vale a dire quale quantità minima di spazio pubblico prevista in relazione agli insediamenti, perché assoggettato a servitù di uso pubblico, con le modalità ed i limiti da specificare in apposito convenzionamento, per sette anni.

Ciò posto, atteso che, in base all’art. 4 della convenzione, tutte le opere di urbanizzazione devono essere ultimate entro il termine massimo di trentasei mesi (secondo periodo) e gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di dieci anni (quarto periodo), risulta evidente che la Società avrebbe dovuto realizzare il polo museale – espositivo corredato da tutte le certificazioni necessarie per adibirlo ad uso pubblico entro tre anni dalla stipula della convenzione in modo da consentire l’utilizzo da parte dell’Amministrazione dello spazio per i successivi sette anni, nel termine complessivo di dieci anni.

Tale esegesi delle clausole convenzionali non consentono di condividere il percorso argomentativo del primo giudice secondo cui “ il Collegio ritiene, in primo luogo, che non è affermabile che la detta società sia significativamente inadempiente;
infatti la convenzione non è ancora, ad oggi scaduta: la stessa avendo, quantomeno ed invero, validità ed efficacia sino al 23.10.2016 … Sicché i vari obblighi assunti e propri della società sono, allo stato, ancora concretizzabili solo in modo spontaneo
”.

Viceversa, come correttamente rilevato dall’appellante e come precedentemente indicato, l’onere di mettere a disposizione per uso pubblico lo spazio museale espositivo decorreva dalla scadenza dei tre anni previsti per ultimare le opere di urbanizzazione.

Pertanto - avendo il Comune fornito adeguati elementi di prova, non efficacemente contraddetti da controparte, per affermare, da un lato, che lo spazio non è stato messo a disposizione, dall’altro, che non sono state conseguite le autorizzazioni necessarie ad un uso pubblico dello stesso - Fabrica Srl deve essere ritenuta inadempiente agli obblighi assunti in convenzione e, conseguentemente, la dichiarazione di decadenza deve ritenersi correttamente adottata essendo priva dei vizi riscontrati (decadenza in assenza di inadempienza) dal giudice di primo grado.

4. Di contro, con riferimento alla domanda riconvenzionale, nell’atto di appello il Comune si è limitato ad affermare che a carico della Società sussiste l’onere dei danni ed ulteriori obblighi convenzionali ed a chiedere che il Consiglio di Stato statuisca l’obbligo della Società “ai danni, come richiesti e/o da stabilirsi, se del caso, con altro e diverso giudizio”, sicché, in parte qua , pur volendo considerare riproposta in appello l’istanza riconvenzionale, la stessa deve ritenersi inammissibile per genericità della causa petendi .

5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), sono poste a carico della Società Fabrica Srl ed a favore del Comune di Alzano Lombardo.

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