Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-13, n. 201002927

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-13, n. 201002927
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002927
Data del deposito : 13 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09064/2009 REG.RIC.

N. 02927/2010 REG.DEC.

N. 09064/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9064 del 2009, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dal Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

il signor B C, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Luigi Cardamone in Roma, via Tracia 4;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione 2ª n. 05333/2009, resa tra le parti;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di B C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Consigliere Anna Leoni e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gerardis e l’avvocato Cundari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio il sig. B C impugnava la determinazione del 14/09/04, emanata dal Comandante in seconda della Guardia di finanza, con la quale veniva inflitta al ricorrente la perdita del grado per rimozione, mettendolo a disposizione del distretto militare competente come soldato semplice con decorrenza immediata, perché accusato di aver detenuto e fatto uso di sostanze stupefacenti (cannabinoidi).

2. Il provvedimento impugnato veniva annullato dal TAR del Lazio, Sez. II, che accoglieva il ricorso in ragione della ritenuta episodicità dell’uso di cannabinoidi, che non avrebbe potuto recare ripercussioni all’attività di servizio.

Inoltre, il Comando generale della Guardia di finanza, nell’infliggere la sanzione, non avrebbe osservato il principio di proporzionalità.

Nessun rilievo, inoltre, veniva attribuito alla circostanza che il militare prestasse servizio anche in settori che operavano in materia di sequestro di sostanze stupefacenti, dal momento che non era dimostrato, con la necessaria nettezza, che si fosse posto scientemente nella condizione di assumere sostanze e di farne uso.

3. Appellano il Ministero dell’Economia e delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, rilevando anzitutto l’erroneità della sentenza nella parte in cui evoca, quale parte resistente, anche il Ministero della Difesa e ne chiedono la correzione, per evidente carenza di legittimazione passiva.

Nel merito, poi, sostiene, l’erroneità della sentenza per essere fondata su un orientamento giurisprudenziale minoritario e superato dalla giurisprudenza più recente.

Sarebbero, altresì, errate, le affermazioni di mancanza di proporzionalità fra addebito e sanzione, di mancata considerazione degli accertamenti medici e di mancata dimostrazione della consapevolezza, da parte del militare, di essersi posto nella condizione di assumere sostanze e, comunque, di farne uso.

4. Si è costituito in giudizio il sig. C, resistendo alle censure dell’Amministrazione appellante.

5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 16/2/2010 e trattenuto per la decisione.

6. La questione di diritto che si pone nel presente giudizio riguarda la legittimità della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione inflitta a militare del Corpo della Guardia di Finanza in relazione all’uso occasionale di sostanze stupefacenti.

Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, richiamandosi a pregressa giurisprudenza, e rilevando che il provvedimento di destituzione impugnato è stato disposto sulla base di un episodio che, di per sé solo, non è idoneo a fondare l’adozione del grave provvedimento espulsivo in danno di un appartenente alla Guardia di Finanza.

La Sezione si è già pronunciata sulle tematiche controverse tra le parti, con una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 9 della legge 21.07.2000, n. 205 (cfr. di recente, IV, 10 luglio 2007 n. 3887 ;
31 gennaio 2006, n. 339;
n. 2415/09;
n. 2424/09).

7. In linea preliminare, va condiviso il rilievo mosso dagli appellanti circa la estraneità del Ministero della difesa, cui non risulta notificato il ricorso di I grado, alla controversia in esame. Va, pertanto, ordinata la estromissione del Ministero della difesa dal presente giudizio.

8. Nel merito, si osserva che gli appellanti, da un canto, sostengono che l’accertamento di un unico caso di assunzione di sostanze stupefacenti è circostanza idonea a legittimare la sanzione espulsiva;
dall’altro lamentano che il primo giudice ha contestato la proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta, laddove il rapporto tra proporzionalità e sanzione è manifestazione della discrezionalità amministrativa, e che ha erroneamente ritenuto non debitamente considerati gli accertamenti sanitari eseguiti.

La sentenza si fonda sulla ricorrenza nella fattispecie di una assunzione occasionale di cannabinoidi, confermata dallo stesso militare ed incentra il tema del decidere sul corretto apprezzamento di tale fatto episodico, ritenuto non idoneo per sé solo a fondare la destituzione irrogata.

Ne consegue che il fatto processuale relativo all’uso isolato di droghe deve assumersi in questa sede come acclarato e non contestato.

In assenza di appello incidentale il giudizio verterà unicamente su aspetti del contenzioso che formano oggetto del giudizio come configurato dall’atto introduttivo in secondo grado.

Non potendo ravvisarsi carattere incidentale nella memoria di costituzione dell’appellato, nella quale, peraltro, non si esclude la possibilità di assunzione periodica di sostanze psicotrope, ne consegue come verità processuale che il finanziere ricorrente ha fatto uso occasionale di tali sostanze psicotrope, e che tale dato non può essere messo in discussione.

9. La perdita del grado è stata inflitta all’appellato, in applicazione dell’art. 40 della legge 03.08.1961 n°833, che è posta a fondamento dell’atto espulsivo in parola.

Al riguardo si può osservare, che il punto 6) di detta norma, oggetto di odierno esame, prevede che il militare di truppa incorre nella perdita del grado, quando è stato rimosso “per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina”.

Secondo tale previsione la perdita del grado non segue, come negli altri casi elencati dalla stessa norma, al verificarsi di un fatto da essa direttamente individuato.

Correttamente, quindi, la più recente giurisprudenza al riguardo è giunta alla conclusione che la previsione di cui al punto n°6) è astratta e si riferisce ad una seria aperta di infrazioni (Cons. St., IV, 11 ottobre 2005, n°5622;
n. 3887/07;
n. 2415/09).

Risulta evidente, quindi, che in tal caso la sanzione della perdita del grado dovrà conseguire non al verificarsi di un fatto direttamente individuato dalla norma, bensì collegando il fatto con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo, richiedendo tale operazione un giudizio di attinenza e congruenza (Cons. Stato, IV Sez., n. 3387/07).

Né può ritenersi, come sostiene l’appellato, che la gravità del comportamento del militare incolpato debba influire sulla misura della sanzione in essa contemplata.

La perdita del grado, è, infatti sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la caratteristica di regolarne un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio (cfr. IV Sez. n. 2415/09).

Neppure può ritenersi illegittima, in quanto affetta da difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia consumato, anche episodicamente, sostanze stupefacenti, essendo stato ricondotto tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo;
si deve considerare difficile, infatti, sostenere che il consumo anche occasionale di droga non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se, come nella fattispecie, tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti (cfr. dec. n. 3887/07 cit.;
n. 2879/05;
n. 2415/09).

Nel caso di specie, risultando dal procedimento disciplinare che il fatto contestato all’incolpato è stato argomentatamente ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata, ma neppure per difetto della motivazione.

Né può condividersi l’affermazione del TAR secondo cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto degli esami clinici svoltisi presso il Policlinico Gemelli di Roma, ai quali era stato sottoposto il militare, nell’ambito del procedimento disciplinare, e al loro esito negativo, considerato che l’assunzione di sostanze cannabinoidi è stata ammessa dallo stesso militare, sia pure nelle rappresentate circostanze di occasionalità e di precaria situazione psicologica del momento.

Ad escludere l’involontarietà o l’inconsapevolezza dell’assunzione gioca l’avere il militare fatto parte di squadre antidroga, di aver partecipato a numerosi sequestri di sostanze stupefacenti e di aver visto più volte varie tipologie di sostanze, nonché l’affermazione dello stesso, riportata nel provvedimento sanzionatorio impugnato, che pur essendo stato informato che la sigaretta offertagli era uno “spinello”, aveva continuato, consapevolmente, a fumarla.

Si deve, infatti, ricordare che al Corpo della Guardia di Finanza l’ordinamento affida un ruolo centrale e di primissima linea nella repressione dello spaccio di stupefacenti e nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata ad esso connessi: di talché non può ragionevolmente ipotizzarsi che simili compiti, essenziali per la salvaguardia della pubblica sicurezza, siano in concreto espletati da soggetti i quali a loro volta fanno uso delle sostanze la cui diffusione si tratta invece di impedire.

Il giudizio dell’Amministrazione – in ordine alla correlazione tra uso delle sostanze stupefacenti e perdita dei requisiti di affidabilità richiesti ad un militare del Corpo – non appare in definitiva viziato da illogicità né da carenza di motivazione: è del tutto evidente infatti che una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l’appartenenza alla Guardia di Finanza, la continuazione del rapporto di impiego ne risulta preclusa (v. dec . n. 2415/09 cit.).

Ne consegue che il ricorso originario è infondato.

6. – In conclusione, l’appello, previa dichiarazione di estromissione del Ministero della Difesa, deve essere accolto ed il ricorso di primo grado respinto perchè infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la integrale compensazione fra le parti delle spese relative al doppio grado di giudizio.

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