Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-26, n. 202305219
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 05219/2023REG.PROV.COLL.
N. 00369/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2023, proposto da
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio n. 56;
nei confronti
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Arcevia, Ristorante La Baita di Santini B. e G. Snc, Azienda Agricola Fratelli Politi S.S., Agriturismo Montefiore, Azienda Agrituristica Piccolo Ranch di Ticchi Orietta, non costituiti in giudizio;
Belfiori S.r.l., Rene' Bosselaar, Jeanette Kalfsterman, Ristorante Piccolo Ranch S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato T R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00326/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona, Regione Marche, Belfiori S.r.l., Rene' Bosselaar, Jeanette Kalfsterman e Ristorante Piccolo Ranch S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Rossi, Domizio e Del Vecchio, in sostituzione dell'avvocato De Bellis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi gli atti oggetto di impugnativa: Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona del 29 luglio 2021, n. 27, recante “Programma provinciale attività estrattive (PPAE) - Variante parziale per completamento programmazione”; Determinazione del Dirigente della Provincia di Ancona Area Valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 853 del 28 giugno 2021, avente ad oggetto “Programma provinciale attività estrattive (PPAE) - Variante parziale per completamento programmazione e Valutazione ambientale strategica (VAS) nonché della allegata “Relazione Istruttoria Valutazione Ambientale Strategica.
Si tratta in estrema sintesi del piano provinciale di Ancona per la realizzazione di cave (PPAE, piano provinciale attività estrattive, che si basa a sua volta sul PRAE 2005, piano regionale attività estrattive).
L’area del Monte S. Angelo è stata in particolare individuata per la estrazione di maioliche e scaglie rosse (materiali rari per cui, si anticipa sin da ora, si può applicare la deroga al generale divieto di estrazione che, nell’area in questione, sussisterebbe per particolari ragioni idrogeologiche).
2. Si premette ancora in punto di fatto che, sullo stesso sito di Monte S. Angelo:
2.1. Il TAR Marche, con sentenza n. 1242 del 2009, annullava una prima versione del PPAE in quanto difettavano alcuni riferimenti cartografici in merito ai divieti sussistenti sulla stessa area (difetto di istruttoria);
2.2. Il Consiglio di Stato confermava tale decisione con sentenza n. 4557 del 2011;
2.3. Veniva dunque riavviato il procedimento di approvazione del piano provinciale con delibera n. 8 del 1° agosto 2012 anch’essa annullata dal TAR Marche, con sentenza n. 592 del 2013, in quanto non erano stati valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente determinati da altri analoghi impianti gravanti sulla medesima area;
2.4. Tale decisione veniva riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4153 del 2014, in quanto la citata delibera n. 8 del 2012 costituiva mero avvio del procedimento di approvazione del suddetto piano attuativo, come tale priva di lesività (atto meramente propulsivo);
2.5. In seguito a tale ultima sentenza, il procedimento di approvazione è stato riavviato e concluso con determinazione dirigenziale n. 853 del 28 giugno 2021 (che approva la VAS legata al piano) e successiva deliberazione provinciale n. 27 del 29 luglio del 2021.
3. Italia Nostra Onlus ha così impugnato tale previsione (Monte S. Angelo quale area deputata alla ridetta estrazione) con ricorso che il TAR Marche ha tuttavia rigettato per le ragioni di seguito indicate:
3.1. La denunziata mancata considerazione degli impatti cumulativi sarebbe stata comunque effettuata nel provvedimento di VAS.
3.2. Non sussiste il lamentato difetto di istruttoria con riguardo ai numerosi profili (paesaggistici, archeologici, storico-artistici, botanico-vegetazionali, faunistici e idrogeologici, etc.) che in gran parte intercettano peraltro valutazioni merito come tali insindacabili in sede di giurisdizione amministrativa;
3.3. Non sussiste il difetto di istruttoria, in relazione al fabbisogno in calo di tale materiale estrattivo, e ciò dal momento che sarà il mercato ad autoregolarsi attraverso le quantità effettive da ottenere e dunque da chiedere attraverso apposita istanza di autorizzazione “a valle”;
3.4. Nessuna comparazione con altri siti doveva essere effettuata dal momento che, in occasione del precedente contenzioso, era stato affermato che su Monte S. Angelo andava effettuata soltanto una più approfondita ma comunque isolata ossia “a sé stante” istruttoria (e non una ulteriore ed eventuale comparazione con altri siti).
4. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito sintetizzati:
4.1. Erroneità laddove sarebbe stata del tutto omessa, con conseguente violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, ogni valutazione degli impatti cumulativi rispetto ad altri bacini e, in particolare, di quello di Monte le Cone.
4.2. Erroneità nella parte in cui non è stata rilevata la violazione delle disposizioni in tema di valutazione ambientale strategica (VAS). Ciò sulla base del rapporto ambientale di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che sarebbe privo dei requisiti a tal fine prescritti. Più in particolare, le previste misure di mitigazione degli impatti sarebbero state solo genericamente enunciate nel suddetto rapporto;
4.3. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato, in chiave di difetto di istruttoria dei gravati provvedimenti, che “il fabbisogno estrattivo” è drasticamente calato, nelle more della approvazione del piano provinciale, rispetto ai quantitativi a suo tempo stimati dal PRAE;
4.4. Erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerata la mancata “comparazione” tra siti tutti egualmente candidati ad ospitare simili attività estrattive;
5. Si costituivano in giudizio le appellate amministrazioni provinciali e regionali per chiedere il rigetto dell’appello. Si costituivano altresì ad adiuvandum alcuni titolari di attività turistico-ricettive gravitanti nella zona in questione. Più in particolare:
5.1. La Provincia di Ancona sollevava sostanzialmente duplice eccezione di inammissibilità dell’appello e del ricorso di primo grado per omessa previa tempestiva impugnativa, come rilevato dal TAR con pronunzia di tardività non contestata sul punto, del piano regionale cave (PRAE) n. 66 del 2002 nonché del piano provinciale attività estrattive n. 14 del 2005;
5.2. Veniva inoltre riproposta l’eccezione di inammissibilità del gravame, già sollevata in primo grado, per assenza di carattere immediatamente lesivo in capo alla delibera provinciale che approva la variante alla PPAE. Ciò in quanto atto di mera programmazione. L’eccezione veniva poi estesa anche agli intervenienti ad adiuvandum ;
5.3. Con riguardo a questi ultimi veniva altresì contestata la relativa posizione legittimante.
6. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2023 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso le eccezioni di rito sollevate dalla amministrazione provinciale sono infondate e debbono essere rigettate dal momento che:
7.1. Il piano provinciale in variante è stato sin dall’inizio impugnato anche per vizi propri e non soltanto per vizi derivati della pianificazione regionale (PRAE) del 2002 o della precedente pianificazione provinciale (PPAE) del 2005. Si veda a titolo esemplificativo proprio la contestata mancata riduzione della stima del fabbisogno che, se ai tempi della adozione del PRAE poteva avere nella prospettiva della difesa di parte appellante una sua qualche ragion d’essere, con la approvazione del PPAE “in variante” avrebbe perso ogni suo razionale significato data la drastica riduzione della domanda. In altre parole non si discute il contenuto del PRAE quanto, piuttosto, la mancata considerazione circa il sopravvenuto disallineamento tra le previsioni in esso contenute e la mutata situazione di fatto in termini di “fabbisogno estrattivo”. Trattasi dunque, nella prospettiva della difesa di parte appellante, di vizio che sarebbe emerso proprio nella fase di approvazione dell’ultima versione del piano provinciale del 2021. Analogo discorso per i vizi relativi alla procedura di VAS che costituisce, nella fattispecie in esame, fase strettamente propedeutica al piano provinciale, pur se adottato come nella specie “in variante”. Prova ne sia, di quanto testé affermato, il fatto che il TAR Marche, con la sentenza qui gravata, pur