Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-04-03, n. 201701521

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-04-03, n. 201701521
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701521
Data del deposito : 3 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2017

N. 01521/2017REG.PROV.COLL.

N. 09480/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9480 del 2014, proposto da:
P B titolare della omonima ditta individuale P B Trasporti Servizio Autogrù Facchinaggio rappresentato e difeso dagli avvocati G A e G F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G in Roma, via Antonio Gramsci n. 9;

contro

A.S.L. n.

3 - Azienda Sanitaria di Nuoro - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C R in Roma, viale Regina Margherita n. 262;

nei confronti di

Polo Sanitario Sardegna Centrale - Società di Progetto s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Grassi e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna, Sezione I, n. 00755/2014, resa tra le parti, concernente proroga del servizio di facchinaggio e trasporti nelle strutture ospedaliere dell'A.S.L. di Nuoro


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. n. .

3 - Azienda Sanitaria di Nuoro e di Polo Sanitario Sardegna Centrale - Società di Progetto s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati G F M, A M e Antonello Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.a. Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna, rubricato al n. 83/2014, il signor Bastiano Pira, titolare dell’omonima ditta individuale, esponeva che, in virtù della deliberazione del direttore generale della ASL 3 di Nuoro n. 95/2004, gli era stato aggiudicato il servizio di facchinaggio e trasporti nelle strutture ospedaliere della Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il servizio è stato ripetutamente prorogato.

Nell’ambito del servizio risultava ricompreso anche il trasporto dei pasti, posto che, sia nella deliberazione n. 2123 del 2008 che nella deliberazione n. 240 del 27 marzo 2013, si faceva espresso riferimento al “Trasporto dei pasti dalle cucine del presidio ospedaliero S. Francesco al presidio ospedaliero C. Zonchello e Gruppo Famiglia”, con la clausola di risoluzione dello stesso qualora l’aggiudicazione di nuova gara intervenga prima della data indicata (30 giugno 2013).

In entrambe le disposizioni di proroga era specificato che il prosieguo del servizio avverrà “alle stesse condizioni e modalità” e “agli stessi patti e condizioni di quello esistente” e che la proroga suddetta era disposta nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara, già bandita con la deliberazione del direttore generale n. 1561 del 21 ottobre 2010.

La nuova gara è stata revocata d’ufficio in autotutela, con deliberazione del direttore generale n. 492 del 29 marzo 2013, impugnata con ricorso iscritto al R.G. n. 400/2013, poi definito con sentenza n. 820/2013.

Con nota 6424 del 1 febbraio 2013, la ASL n. 3 comunicava alla ditta P B che “ a decorrere dal 7 febbraio 2013 sarà avviato il servizio con gestione diretta da parte del Polo sanitario Sardegna Centrale. Pertanto a decorrere da tale data non sarà necessario il trasporto pasti attualmente effettuato dalla vostra ditta all’interno del servizio di facchinaggio e trasporto ”.

Con la deliberazione n. 1108 del 26 luglio 2013, il direttore generale della ASL di Nuoro ha escluso il servizio “Trasporto dei pasti dalle cucine del presidio ospedaliero S. Francesco al presidio Ospedaliero C. Zonchello e Gruppo Famiglia” già facente parte dei pregressi provvedimenti di proroga.

Avverso gli atti indicati in epigrafe la ditta ricorrente ha proposto ricorso deducendo le seguenti censure:

1) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 e ss. della L. 241 del 1990;

2) eccesso di potere per contraddizione tra atti, illogicità manifesta, irragionevolezza, falsità dei presupposti, travisamento;

3) eccesso di potere, motivazione mancante e/o insufficiente, motivazione illogica e/o perplessa e/o contraddittoria.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

1.b. Con ricorso iscritto al R.G. 174/2014, la ditta ricorrente impugnava la deliberazione n. 69 del 21 gennaio 2014 del direttore generale della A.S.L n. 3 di Nuoro nella parte in cui dispone la proroga fino al 30 aprile 2014 del contratto di facchinaggio e trasporti intercorso con la Ditta P B, con esclusione del servizio trasporto dei pasti dalle cucine del presidio ospedaliero San Francesco ai presidi ospedalieri C. Zonchello e al gruppo famiglia di cui alla deliberazione n. 240 del 22 febbraio 2013 del direttore generale della A.S.L n.3 di Nuoro.

Questi i motivi dedotti avverso gli atti impugnati:

1) violazione di legge, violazione della normativa in materia di “ project financing” di cui agli artt. 153 e ss. del d.lgs. 163/2006, violazione della normativa in materia di concessioni di lavori pubblici di cui agli artt. 143 e ss. del d.lgs. 163 del 2006, nullità del contratto di concessione (rep. 1037) del 14 maggio 2008 intercorso tra la ASL n. 3 di Nuoro e la Cofatech servizi s.p.a. (oggi Cofely Italia) quale capogruppo del R.T.I. costituito con la Società INSO sistemi per le infrastrutture sociali s.p.a., per illiceità della causa ex art. 1344 c.c.;

2) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione delle garanzie procedimentali ex art. 7 e ss. della L. 241 del 1990;

3) eccesso di potere per contraddizione tra atti, illogicità manifesta, irragionevolezza, falsità dei presupposti, travisamento;

4) eccesso di potere, motivazione mancante e/o insufficiente, motivazione illogica e/o perplessa e/o contraddittoria.

Il Polo Sanitario Sardegna Centrale società di progetto depositava ricorso incidentale impugnando la deliberazione n. 69 del 21 febbraio 2014 del direttore generale della ASL n. 3 di Nuoro con cui si dispone la proroga fino al 30 aprile 2014 del contratto di facchinaggio e trasporti intercorso con la ditta P B.

Questi i motivi in diritto dedotti:

1) violazione dell’art. 23 della L. 62/2005 e s.m.i., violazione dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006;

2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 147 del d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta;

3) temerarietà delle azioni della ditta ricorrente principale (art. 26 c.p.a., art. 96 c.p.a.).

Con la sentenza in epigrafe, n. 755 in data 25 settembre 2014 il Tribunale Amministrativo della Sardegna, Sezione Prima, riuniva e respingeva i ricorsi principali e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale.

2. Avverso la predetta sentenza il signor Bastiano Pira, titolare della omonima ditta individuale P B Trasporti Servizio Autogrù Facchinaggio, propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 9480/2014, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento dei ricorsi di primo grado.

Si è costituita in giudizio la A.S.L. n. 3 di Nuoro, chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità, ovvero la conferma del rigetto dei ricorsi di primo grado.

Si è costituita anche la s.p.a. Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e proponendo appello incidentale, affidato alle stesse censure del ricorso incidentale di primo grado.

Le parti hanno scambiato memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 2 marzo 2017.

3. L’appello è infondato.

Il ricorrente ha gestito l’appalto relativo al servizio di facchinaggio e trasporti nelle strutture ospedaliere della Azienda Sanitaria di Nuoro;
scaduto il termine di efficacia del relativo contratto, ha beneficiato di alcune proroghe.

Con le impugnazioni proposte si duole del fatto che dall’ultima di tali proroghe è stato escluso il servizio “trasporto dei pasti dalle cucine del presidio ospedaliero S. Francesco al presidio ospedaliero C. Zonchello e Gruppo Famiglia” ed è stato disposto il suo affidamento in gestione diretta al Polo Sanitario Sardegna Centrale.

Sostiene l’appellante che l’evidente necessità della proroga alla quale aspira lo legittima a proporre ricorso;
per le stesse ragioni afferma la fondatezza dell’impugnativa.

La tesi non può essere condivisa, in quanto è certamente vero che l’Amministrazione deve assicurare la fornitura dei pasti presso i diversi plessi organizzativi che da essa dipendono, ma questo non significa certo che il servizio debba essere assicurato mediante proroga del contratto precedentemente in essere.

La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.

Questi, nel caso di specie, sono consistiti in una procedura di finanza di progetto alla quale l’odierno appellante è rimasto estraneo, e non può quindi contestarne l’esito.

Non vale poi addurre l’affermata nullità del relativo contratto in quanto anche a voler seguire tale ragionamento da esso non potrebbe conseguire l’obbligo, per l’Amministrazione, di affidare ulteriormente il servizio all’appellante senza esperire confronto concorrenziale.

Deve, in conclusione, essere affermato che l’appellante non ha titolo alla proroga dell’affidamento del servizio di cui si discute.

4. L’appello principale deve, di conseguenza, essere respinto.

L’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del grado devono essere integralmente compensate, in ragione della particolarità della controversia.

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