Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-26, n. 201001777

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-26, n. 201001777
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001777
Data del deposito : 26 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03606/2002 REG.RIC.

N. 01777/2010 REG.DEC.

N. 03606/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3606 del 2002, proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Consiglio di Stato;

contro

C Alfredo non costituito;

per la riforma

della sentenza del TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA n. 00146/2001, resa tra le parti, concernente ATTRIBUZIONE FUNZIONI DIRIGENZIALI - CORRESPONSIONE SOMME.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il cons. Sandro Aureli e udito l’avvocato dello Stato Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La sentenza della Sezione staccata di Reggio Calabria indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso di primo grado, annullando , nei limiti delle censure dedotte , gli atti impugnati.

Questi ultimi sono rappresentati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.94 dell’11 dicembre 1997 e dai decreti, censurati per illegittimità derivata, del Segretario Generale del Consiglio di Stato n.5 del 18 gennaio 1998. e n.91 dell’8 marzo 1999.

Il primo dei detti decreti ha ad oggetto l’attribuzione delle funzioni ai dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale di cui agli artt. 9 e 14 lett. a) e lett..b) del D.P.R. n 580/1995 , relativamente agli anni 1997 e 1998 , i secondi la determinazione della retribuzione dei Segretari e dirigenti centrali e territoriali dei TT.AA.RR.

Il primo decreto concerne la "graduazione" delle funzioni svolte, negli anni 1997 e 1998, dai preposti agli uffici dirigenziali della struttura amministrativa del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, i secondi la determinazione della retribuzione di posizione, relativamente all'anno 1999 (n.5), e della retribuzione di risultato, relativamente all'anno 1998.

Il primo dei menzionati decreti , “inquadra”sia la sede di servizio dal punto di vista organizzativo e funzionale, in relazione ai compiti istituzionali che ad essa competono , utilizzando coerenti parametri valutativi che fungono da presupposti a discendenti esiti classificatori, sia la figura astratta del dirigente che ne ha la responsabilità , in relazione alla complessità delle attribuzioni e degli adempimenti di carattere provvedimentale necessari al funzionamento della struttura.

I secondi , in via del tutto consequenziale , quantificano quindi la retribuzione concretamente spettante al dirigente nell’anno preso in considerazione , nella doppia caratterizzazione della retribuzione per la posizione rivestita e per il risultato accertato.

L’appello dell’Amministrazione merita l’accoglimento.

E’ utile che l’esame delle critiche rivolte dall’Amministrazione alla sentenza impugnata siano precedute da brevi considerazioni di carattere generale.

Ciò per evidenziare che dall’esame complessivo del decreto n.94 /1997 , emerge come il criterio distintivo in esso utilizzato risiede nella diversa complessità della gestione affidata ai Segretari Generali dei TT.AA.RR. articolati in sede centrale e sezione staccata , ai Segretari Generali di T.A.R. con sede unica, ed ai Dirigenti di sezione staccata , qual è il ricorrente in primo grado.

E’ utile ancora premettere che il quadro complessivo di valutazione dell’attività dei predetti soggetti, emergente come conseguenza di quanto precede, è intrinsecamente unitario e coerente, e non può pertanto venir messo in discussione, come pretenderebbe il ricorrente, attraverso un’estrapolazione di alcuni degli elementi che concorrono a formare l’insieme, ovvero attraverso la sostituzione di alcuni elementi con altri , sol perché ritenuti più rispondenti a criteri logici.

Il primo giudice accogliendo il primo motivo di ricorso ha ritenuto illegittimo il decreto n.94/1997, nella parte in cui non avrebbe esplicitato i criteri utilizzati per valutare , con riferimento ai diversi uffici dirigenziali presi di volta in volta in considerazione , il “livello di impegno della specifica posizione - Complessità applicazione normativa, Reperibilità continua",(punto D 1) , ed il "livello di specializzazione richiesto, anche in relazione all'iscrizione ad albi professionali ed esercizio delle specifiche relative responsabilità", (punto D 2).

Tale omissione, renderebbe impossibile la ricostruzione e la verifica da parte del giudice dell'iter logico seguito nella “graduazione” degli uffici dirigenziali ed il relativo punteggio effettuata in applicazione dei detti parametri, tradotta nella loro classificazione come "medio" (punti 1), "medio - alto" (punti 2), "complesso (punti 3) o "elevato" (punti 4).

Al riguardo, la Sezione osserva anzitutto in termini generali che i parametri utilizzati per definire la graduazione degli uffici dirigenziali, appaiono chiari e coerenti con le finalità per le quali sono stati introdotti, nonché espressione di un livello di specificazione che offre in sé la possibilità di raccordare ad essi la quadripartizione degli uffici dirigenziali innanzi specificata.

E’ evidente altresì che tali parametri riflettono il differente livello di attribuzioni che in base alle norme in vigore (artt.10 e 11 del d.P.R. 580/1995) vengono riconosciute ai Segretari generali piuttosto che ai dirigenti di sezione staccata, ai quali ultimi competono per lo più atti di gestione di rilievo qualitativo e quantitativo circoscritto rispetto a quello che compete ai primi, oltre al fatto che a quest’ultimi competono poteri ben più ampi e qualitativamente più elevati di quelli annoverabili nella tipologia della sola gestione dell’ufficio dirigenziale (es. poteri di organizzazione , di coordinamento , di vigilanza).

Alle luce di quanto precede può ben affermarsi che le censure dell’Amministrazione colgono nel segno.

Il primo giudice ha inoltre condiviso il profilo d’illegittimità riguardante la condizione di notorio disagio in cui si trova il dirigente della Sezione staccata di Reggio Calabria rispetto a quello della sede della Valle d’Aosta., con la conseguenza che non troverebbe spiegazione il miglior punteggio (punti 2) attribuito a quest’ultima rispetto alla prima (punti 1) per la “voce” in questione.

Sembra potersi affermare, ad avviso della Sezione, che nell’accogliere il profilo di censura in esame, il primo giudice , non perspicuamente, abbia voluto riferirsi al significato di “sede disagiata” che viene accreditato dalla ”communis opinio” sulla base delle dinamiche socio-economiche e delle condizioni ambientali , e assai diffuso soprattutto tra i pubblici dipendenti , senza avvedersi che esso è del tutto irrilevante nella fattispecie , giacchè estraneo alla ratio del decreto impugnato n.94.

Al riguardo è sufficiente osservare che il criterio per individuare la posizione dei singoli dirigenti preposti agli uffici di segreteria dei TAR , senza che vengano in rilievo particolari condizioni operative è, come si è detto, tutto incentrato sulla natura e qualità delle funzioni che sono chiamati a svolgere nelle diverse sedi. in relazione all’ufficio ricoperto

Essendo del tutto insussistenti le ragioni per le quali il primo giudice ha accolto il ricorso, la sentenza impugnata merita d’essere riformata.

Ed invero tale rilevata insussistenza determina anche l’insussistenza dei profili di illegittimità derivata recati nel ricorso di primo grado.

L’appello, in conclusione, deve essere accolto .

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio



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