Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-02-01, n. 201300419

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2013-02-01, n. 201300419
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300419
Data del deposito : 1 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09057/2012 AFFARE

Numero 00419/2013 e data 01/02/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2012




NUMERO AFFARE

09057/2012

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da A P S,

contro

Comune di Quartu S.Elena, avverso approvazione regolamento impianti distribuzione di carburanti d.lgs n. 32/98 - impianti distribuzione oli minerali;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0019789 in data 10/10/2012 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere F Q;


Premesso e considerato:

che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società ricorrente indicata in oggetto ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Consiglio Comunale di Quartu S.Elena in data 9 gennaio 2001, n.. 3, nella parte in cui ha confermato l’inclusione dell’impianto di distribuzione di carburanti dalla stessa gestita tra quelli da dismettere per incompatibilità con il sito, già indicati nella precedente delibera consiliare n. 11 del 17 febbraio 1998;

che il Ministero dello sviluppo economico, nella propria relazione, fa tra l’altro presente che ai sensi della L:R: n. 38/1994 le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali sono soggette al controllo preventivo di legittimità e devono pertanto essere inviate ai comitati di controllo entro 10 giorni dall’adozione, a pena di decadenza;

che, a quanto affermato dalla stessa amministrazione riferente e dal Comune di Portu S.Elena , la deliberazione impugnata non è stata trasmessa all’organo di controllo, così incorrendo nella conseguente decadenza;

che, alla luce di ciò, la ricorrente non aveva alcun interesse al ricorso contro un atto che aveva perso già efficacia (il 19/1/2001) al momento della presentazione del gravame (2/5/2001), gravame che deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento della sospensiva;

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