Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-14, n. 202501248
Ordinanza cautelare
24 aprile 2024
Ordinanza collegiale
7 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2024
Ordinanza collegiale
23 febbraio 2023
Ordinanza cautelare
25 maggio 2023
Rigetto
Sentenza
14 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
29 luglio 2024
Ordinanza cautelare
7 marzo 2024
Ordinanza collegiale
23 febbraio 2023
Ordinanza cautelare
25 maggio 2023
Sentenza
29 gennaio 2024
Ordinanza cautelare
7 marzo 2024
Ordinanza cautelare
24 aprile 2024
Ordinanza cautelare
29 luglio 2024
Ordinanza collegiale
7 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza
14 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2025
N. 01248/2025REG.PROV.COLL.
N. 02731/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto pro tempore e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –Catanzaro, Sezione II, 25 gennaio 2024, n. 103, resa tra le parti, non notificata e concernente la revoca del nulla-osta all’ingresso nel territorio nazionale;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione della Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo. Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Vibo Valentia ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale rilasciato all’appellante su istanza del suo datore di lavoro.
2. Con appello notificato il 20 marzo 2024 e depositato il 3 aprile successivo, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 25 gennaio 2024, n. 103, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –Catanzaro, Sezione II, ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia, Sportello Unico per l’immigrazione in data -OMISSIS- e in pari data notificato, con cui veniva revocato il nulla osta all’ingresso in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS- ”.
3. L’appellante ripropone le censure dedotte in primo grado ed affida il proprio gravame a due motivi di doglianza, con i quali lamenta:
“ I – ERROR IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO DEI PRIMI GIUDICI PER EC-CESSO DI POTERE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI LA SUSSISTENZA DEL NULLA OSTA ALL’INGRESSO PER CUI È CAUSA. ”: con tale mezzo viene sottoposta a vaglio critico la decisione impugnata, che avrebbe erroneamente ritenuto invalida l’asseverazione ex articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, trasmessa in ritardo rispetto alla data di presentazione della domanda perché mancante della comunicazione di inizio delle attività di gestione del personale, come previsto dall’articolo 1 della legge 1 gennaio 1979, n. 12, in violazione del quale è prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria, non venendo in rilievo il reato di cui all’articolo 348 c.p. che punisce l’abusivo esercizio di una professione;
“ II - VIOLAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183, CHE HA MODIFICATO IL "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATE-RIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" DI CUI AL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ER-RORE NEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA. ”: l’appellante lamenta che non potrebbe a lui imputarsi la mancata produzione dell’asseverazione, essendo tale onere a carico del datore di lavoro.
4. Si sono costituiti in giudizio con atto di stile depositato il 19 aprile 2024 il Ministero dell’interno e la Prefettura di Vibo Valentia, con allegata la memoria depositata in prime cure.
5. Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rilevando che “ il provvedimento di revoca del nulla osta impugnato è atto plurimotivato, basato su varie ragioni ostative legate a carenze documentali, tra le quali l’insussistenza dei requisiti di legge per richiedere il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale in capo al datore di lavoro e la circostanza che l’istanza da