Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-08, n. 201201318

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-08, n. 201201318
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201318
Data del deposito : 8 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00779/2008 REG.RIC.

N. 01318/2012REG.PROV.COLL.

N. 00779/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2008, proposto da D Z P, rappresentata e difesa dagli avvocati M E V, M B, F Z, con domicilio eletto presso M E V in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;



contro

Comune di San Giovanni Ilarione, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e L B, con domicilio eletto presso M C in Roma, piazza del Popolo, n. 18;



nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZIONE II, n. 1313/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI CONDONO EDILIZIO PER VINCOLO PAESAGGISTICO E ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINALE.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Sanino (per delega dell'avvocato Clarich) e l'avvocato dello Stato Galluzzo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con tre distinti ricorsi al Tar Veneto l’odierna appellante ha impugnato:

- l’ordinanza del Comune di S. Giovanni Ilarione 19 febbraio 1993 n. 777 recante ordine di ripristino dell’originario uso agricolo e atti presupposti;

- il provvedimento della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona 11 marzo 1999 recante annullamento del provvedimento 7 gennaio 1999 n. 6093 con cui il Comune di S. Giovanni Ilarione autorizzava, ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994, il condono edilizio chiesto dalla ricorrente;

- il provvedimento emesso dal Comune di S. Giovanni Ilarione 26 luglio 1999 n. 5061 recante rigetto della domanda di condono edilizio a seguito del detto provvedimento Soprintendentizio, con gli atti presupposti.

2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (Tar Veneto, 26 aprile 2007 n. 1313) ha riunito i tre ricorsi, dichiarato improcedibile il primo e respinto gli altri due.

Ha proposto appello parziale l’originaria ricorrente, con cui ripropone i motivi del secondo e del terzo ricorso di primo grado.

3. Il contenzioso verte sulle opere realizzate dall’appellante su un lotto di terreno mappale 1189, foglio 12, su cui inizialmente veniva costruito un fabbricato ad uso civile abitazione con annessi rustici, giusta concessione edilizia rilasciata nel 1988.

I locali venivano dati in locazione e utilizzati per il deposito di materiali edili.

Il Comune contestava con provvedimento 19 febbraio 1993 n. 777 il mutamento di destinazione d’uso.

Per tale mutamento veniva chiesto e ottenuto condono edilizio, per cui il contenzioso attivato in primo grado veniva dichiarato improcedibile, e su tale capo di sentenza non c’è appello.

Veniva anche chiesto il condono per il piazzale pertinenziale di circa 5200 mq. adibito a deposito di materiali edili.

Il Comune in data 7 gennaio 1999 autorizzava il condono con prescrizioni volte a

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