Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-08-30, n. 201905992

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-08-30, n. 201905992
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905992
Data del deposito : 30 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2019

N. 02577/2019 REG.RIC.

N. 05992/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02577/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2019, proposto da


M O e R O, rappresentate e difesi dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della

VI

Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;


contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

Angelo Vaia, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2592/2019 del 23 maggio 2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Napoli Federico II;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2019 il Consigliere O L e uditi, per le parti, l’avvocato Francesco Mangazzo, in delega verbale dell’avvocato G A, e l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;


- Rilevato che l’ordinanza oggetto della invocata ottemperanza, dopo aver richiamato il motivo d’appello con cui parte ricorrente ribadisce fra l’altro l’irrazionalità e l’inadeguatezza dei posti messi a concorso in numero inferiore rispetto a quanto programmato nelle sedi competenti, ha disposto lo scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione alle Scuole di specializzazione nei posti eventualmente disponibili nella sede richiesta, secondo l’ordine di priorità e nel rispetto della graduatoria ed entro i limiti della capienza finanziaria, al fine di consentire il proficuo inizio del corso didattico di specializzazione della parte ricorrente;

- atteso che, a fronte della chiarezza dell’adempimento ivi ordinato e dell’accertato inadempimento da parte dell’amministrazione, la domanda di ottemperanza è fondata e va accolta, con conseguente ordine di eseguire entro il termine di cui al dispositivo, fatta salva la successiva eventuale nomina di commissario ad acta;

- considerato che le spese della presente fase possono essere integralmente compensate tra le parti.

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