Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-08-30, n. 201905992
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Pubblicato il 30/08/2019
N. 05992/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02577/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2577 del 2019, proposto da
M O e R O, rappresentate e difesi dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore
, Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
Angelo Vaia, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2592/2019 del 23 maggio 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Napoli Federico II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2019 il Consigliere O L e uditi, per le parti, l’avvocato Francesco Mangazzo, in delega verbale dell’avvocato G A, e l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;
- Rilevato che l’ordinanza oggetto della invocata ottemperanza, dopo aver richiamato il motivo d’appello con cui parte ricorrente ribadisce fra l’altro l’irrazionalità e l’inadeguatezza dei posti messi a concorso in numero inferiore rispetto a quanto programmato nelle sedi competenti, ha disposto lo scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione alle Scuole di specializzazione nei posti eventualmente disponibili nella sede richiesta, secondo l’ordine di priorità e nel rispetto della graduatoria ed entro i limiti della capienza finanziaria, al fine di consentire il proficuo inizio del corso didattico di specializzazione della parte ricorrente;
- atteso che, a fronte della chiarezza dell’adempimento ivi ordinato e dell’accertato inadempimento da parte dell’amministrazione, la domanda di ottemperanza è fondata e va accolta, con conseguente ordine di eseguire entro il termine di cui al dispositivo, fatta salva la successiva eventuale nomina di commissario ad acta;
- considerato che le spese della presente fase possono essere integralmente compensate tra le parti.