Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-05-23, n. 202204041

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-05-23, n. 202204041
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204041
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2022

N. 04041/2022REG.PROV.COLL.

N. 08155/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8155 del 2021, proposto da Autostrade per L'Italia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E S, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E S in Roma, via Sardegna, 14;



contro

Anas S.p.A., Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 805/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, cod. proc. amm.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Stajano e dello Stato Fedeli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito anche “ASPI”) svolge le attività di costruzione, ampliamento e gestione di una vasta rete autostradale in virtù del rapporto concessorio intercorrente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili regolato dalla Convenzione Unica, stipulata in data 12 ottobre 2007 e approvata per legge ex art. 8 duodecies, comma 2, L. 6 giugno 2008, n. 101.

2. In particolare, l’ambito di intervento sulla rete autostradale è contemplato all’art. 2.2 della Convenzione ove sono individuati diversi interventi di potenziamento autostradale (o l’esecuzione di nuove Tratte), sottoposti a un distinto regime giuridico, anche sul piano tariffario, in considerazione dell’atto originario che ne ha previsto la realizzazione.

3. In virtù del rapporto concessorio, ASPI è tenuta a sottoporre all’Amministrazione concedente l’approvazione dei progetti e delle perizie di variante relative agli interventi da realizzare nelle tratte autostradali in concessione, ai sensi dell’art. 24, comma 1 e 11 della Convenzione Unica, stipulata in data 12 ottobre 2007 e approvata per legge ex art. 8 duodecies, comma 2, L. 6 giugno 2008, n. 101.

4. ASPI sottoponeva all’approvazione della Concedente il progetto riguardante gli interventi da realizzare lungo l’Autostrada A-1.

5. In ottemperanza agli obblighi convenzionali, ASPI sottoponeva all’approvazione della Concedente gli interventi da realizzare relativi ai lavori di ampliamento alla terza corsia Barberino del Mugello – Incisa Valdarno, tratto: Firenze Nord – Firenze Sud, Tratta B – lotti 4-5-6 lungo l’Autostrada A/1 Milano - Napoli.

6. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto emergevano una serie di circostanze impreviste ed imprevedibili sia in sede di affidamento dei lavori sia nel corso di questi, che imponevano la presentazione di quattro perizie di variante tecniche e suppletive.

7. Tali perizie venivano approvate rispettivamente dalla Concedente con:

a) provvedimento ANAS prot. CDG-0001848-P dell’8 gennaio 2009;

b) provvedimento ANAS prot. CDG- 0096949-P del 9 luglio 2012;

c) provvedimento SVCA-MIT-0008052 dell’8 settembre 2014;

d) provvedimento M_INF-SVCA prot. 0013367 del 19 luglio 2017 (tutti provvedimenti impugnati in primo grado).

8. L’Amministrazione Concedente pur confermando la sussistenza dei presupposti per il legittimo ricorso alle varianti in corso d’opera, stralciava alcune voci di importi indicati in perizia e riduceva la durata dell’appalto.

9. ASPI, lamentando l’illegittimità della decurtazione delle perizie, proponeva ricorso originariamente davanti al T.A.R. Lazio – Roma.

10. I ricorsi, iscritti a ruolo rispettivamente con i nn. r.g. 2220/2009, 8132/2012, 13931/2014 e 10510/2017, venivano definiti con ordinanza n. 2336/2018 del 2 marzo 2018, con ordinanza n. 2305/2018 del 1 marzo 2018, con ordinanza n. 2312/2018 del 1 marzo 2018 e con ordinanza n. 2383/2019 del 22 febbraio 2019, con le quali il TAR Lazio - Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale, individuando nel TAR della Toscana, sede di Firenze, il giudice competente in ordine alle controversie in esame.

11. ASPI proponeva, nei termini di rito e per tutti i giudizi, ricorsi per riassunzione dinanzi al T.A.R. Toscana – Firenze, iscritti con i nn. r.g. 367/2018, 369/2018, 371/2018, 278/2019, manifestando il proprio interesse alla prosecuzione dei giudizi.

12. All’udienza del 19 novembre 2019, come risultante dal relativo verbale disponibile sul sito, il Presidente del Collegio, in via preliminare, ha informato “ i difensori delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che sussistono dubbi sulla competenza di questo Tribunale e che si ritiene di proporre d’ufficio regolamento di competenza a norma dell'articolo 15 c.p.a.; sottopone inoltre alle parti questione di giurisdizione ”, assegnando – su richiesta di parte - termine per depositare scritti difensivi e rinviando la discussione all'udienza pubblica del 28 gennaio 2020.

13. All’esito dell’udienza, in data 3 febbraio 2020, con ordinanze n. 140/2020, 141/2020, 142/2020, 143/2020, il TAR Toscana sollevava regolamento di competenza d’ufficio, ex. art. 15, comma 5 c.p.a.

14.

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