Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-26, n. 202300913

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-26, n. 202300913
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300913
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00913/2023REG.PROV.COLL.

N. 02270/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2270 del 2022, proposto da
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS- (Sezione-OMISSIS-) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. Marco Valentini, nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il -OMISSIS- l’odierno appellato proponeva ricorso al TAR per -OMISSIS- per l’annullamento:

- del decreto ministeriale assunto il -OMISSIS- con il quale non è stato riconosciuto all’allora ricorrente in primo grado il superamento della sesta valutazione di professionalità (a decorrere dal -OMISSIS-);

- della presupposta deliberazione del CSM del -OMISSIS-, con la quale si è espresso giudizio negativo in ordine alla sua adeguatezza professionale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale tra i quali, specificamente, il parere negativo espresso a maggioranza dal Consiglio giudiziario di -OMISSIS-.

Il ricorrente - giudice del Tribunale di -OMISSIS- – premetteva avanti il primo giudice di essere stato sottoposto a valutazione in relazione al sesto quadriennio di esercizio della professione (a decorrere dal -OMISSIS-). Pur a fronte del giudizio ampiamente positivo riportato con riferimento ai parametri specificamente indicati dalla legge – capacità, laboriosità, diligenza ed impegno – il Consiglio giudiziario di -OMISSIS-, a maggioranza dei suoi componenti, esprimeva parere negativo, ad avviso del ricorrente acriticamente e pedissequamente recepito dal CSM che riteneva carente il prerequisito dell’indipendenza, sulla base di un asseritamente unico episodio della sua vita professionale.

In particolare, era emerso che in un giudizio civile a lui assegnato, l’odierno appellato aveva conferito incarico consulenziale tecnico d’ufficio a un professionista che era nominato anche in un procedimento pendente presso la -OMISSIS-, in cui era parte il condominio nel quale era ubicata l’unità immobiliare da lui abitata, unitamente alla moglie, proprietaria unica della stessa. L’odierno appellato deduceva di essere stato informato di questa circostanza soltanto al momento del giuramento del consulente nominato, e non essendo egli un condomino, e riguardando la causa parti comuni dell’immobile, aveva ritenuto che non sussistessero ragioni di conflitto di interessi o di incompatibilità per procedere alla sostituzione del consulente, successivamente avvenuta, ma per altri motivi.

L’odierno appellato aggiungeva che, nella valutazione negativa di professionalità, gli era stato contestato di aver successivamente conferito al medesimo professionista, nominato consulente tecnico d’ufficio nella citata causa condominiale, numerosi ulteriori incarichi consulenziali, mentre in precedenza lo aveva raramente nominato.

A contestazione di tale ultima argomentazione l’odierno appellato deduceva di essere stato per un lungo periodo addetto alla -OMISSIS-sezione civile del Tribunale di -OMISSIS-, che si occupa di contenziosi in materie estranee alla competenza professionale del consulente in questione, mentre una volta trasferito alla -OMISSIS-sezione civile, con specializzazione diversa, aveva nominato quel professionista in alcune cause in maniera del tutto fisiologica. D’altra parte, avendo avuto notizia che il citato professionista era stato nominato consulente tecnico d’ufficio anche nel giudizio riguardante il condominio solo al momento del giuramento dallo stesso prestato, se avesse dovuto revocare tutte le consulenze allo stesso affidate avrebbe sicuramente nociuto in maniera grave alla funzionalità e alla tempestività dei relativi giudizi.

In diritto, il ricorrente denunciava avanti il TAR, quale primo motivo, la violazione dell’art. 11 del D. lgs. n. 160/2006, per avere il CSM espresso un giudizio di professionalità negativo sulla base della supposta carenza del prerequisito dell’indipendenza, benché tutti i parametri indicati dalla suindicata disposizione fossero stati favorevolmente valutati.

Con un secondo ordine di motivi, l’odierno appellato deduceva sia il vizio di eccesso di potere, per insufficienza e perplessità

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