Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-27, n. 202300955
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00955/2023REG.PROV.COLL.
N. 02971/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2971 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da LA AT SI, rappresentata e difesa dall'avvocato US Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Tafuro in Roma, via Orazio, n. 3;
contro
Comune di Cologno Monzese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Forte, Gabriele Pafundi e Giampaolo Pucci, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento, n. 14;
nei confronti
IA TT, CO US Maraglino, EL ER, non costituiti in giudizio;
EO RI, BI TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Battista Beretta, con domicilio eletto presso lo studio US Ametrano in Roma, via A. Sogliano, n. 70;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 02029/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese, di EO RI e di BI TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Silvia Forte e US Ametrano, in sostituzione dell'avv. Emilio Battista Beretta, in collegamento da remoto.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.LI AT SI proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia avverso il provvedimento del Comune di Cologno Monzese del 30 novembre 2011, con il quale, in esito all’istanza di riesame dalla stessa proposta, veniva confermata la validità del permesso di costruire n. 110/10 del 30 marzo 2010, relativo ad un immobile di proprietà di IA TT, di cui la ricorrente era promissaria acquirente.
2.Con ricorso per motivi aggiunti, la sig.ra SI chiedeva nuovamente l’annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, reiterando l’istanza di accertamento tecnico preventivo e la domanda cautelare, ciò in considerazione del fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza aveva aperto un procedimento, a seguito dell’esposto proposto dalla ricorrente, nell’ambito del quale la relazione depositata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero confermava, in relazione all’immobile oggetto di permesso di costruire in sanatoria, gli elementi fattuali evidenziati nel ricorso introduttivo.
3.Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2015, il difensore di IA TT comunicava al Collegio il decesso dell’assistita, depositando il certificato di morte. Con ordinanza n. 535 del 23 febbraio 2015, veniva dato atto dell’interruzione del processo.
4.LI AT SI riassumeva il giudizio, notificando l’atto di riassunzione anche a CO US Maraglino ed EL ER, acquirenti a titolo particolare dell’immobile oggetto del permesso di costruire in sanatoria, di cui la ricorrente aveva chiesto l’annullamento in autotutela, denegato dall’Amministrazione. Con il predetto atto si impugnava anche la nota con cui il difensore del Comune aveva riscontrato negativamente l’istanza datata 19 gennaio 2015, sottoscritta dalla sig.ra SI e dal suo difensore. Si costituiva in giudizio BI TT, erede di IA TT, che eccepiva l’estinzione del processo.
5. Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 2029 del 2015, dichiarava estinto il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2014, e dichiarava irricevibili i motivi aggiunti depositati in data 9 aprile 2015. Il Collegio riteneva che il ricorso originario nell’ambito del quale erano stati proposti i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2014, stante la mancata prosecuzione da parte dei