Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-13, n. 201804915

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-13, n. 201804915
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804915
Data del deposito : 13 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2018

N. 04915/2018REG.PROV.COLL.

N. 04928/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4928 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F V e S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V in Roma, via Varrone, n. 9;



contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo di licenza di porto d'armi per difesa personale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l’Avvocato F V e l'Avvocato dello Stato Alfonso Peluso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con istanza del 9 dicembre 2008, il ricorrente richiedeva il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, rilasciatagli una prima volta il 15 gennaio 2002 e in seguito più volte rinnovatagli.

2. Seguiva un provvedimento di diniego di un ulteriore rinnovo, n. -OMISSIS-del 20 aprile 2009, motivato dalla Prefettura sulla base della ritenuta mancanza, in capo al richiedente, del requisito, previsto dall'art. 42 del R.D. 773/1931, del " dimostrato bisogno " di andare armato.

3. Nel giudizio di primo grado n. -OMISSIS-del 2009, intentato innanzi al T per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, il ricorrente ha censurato l’atto prefettizio, lamentando, sotto un primo profilo, la contraddittorietà tra gli atti dell’Amministrazione, per avere questa in passato rinnovatogli più volte la licenza e per essersi da ultimo determinata in senso opposto, nonostante i presupposti di fatto fossero rimasti invariati. Sotto un secondo profilo, il ricorrente ha lamentato l’incongruenza della valutazione operata dalla Prefettura, in quanto contrastante con gli elementi attestanti la situazione di potenziale pericolo cui egli si troverebbe esposto e che motiverebbe il rilascio del porto d’armi per difesa personale.

4. A questo proposito il ricorrente ha segnalato:

- di gestire una pluralità di immobili e di dover sovente “fronteggiare” conduttori morosi;

- di vivere in un quartiere isolato interessato da frequenti episodi di criminalità;

- di essere stato, nell’ottobre 2000, oggetto di “manifestazione di inimicizia” da parte di un inquilino, per avere segnalato alle pubbliche autorità un presunto esercizio della prostituzione nell’alloggio da questi condotto;

- di avere subito un tentativo di intimidazione, nel luglio 2000, da parte di un inquilino moroso, a seguito di un pignoramento conseguente al mancato pagamento dei canoni di locazione;

- di essere stato, negli anni 2001 e 2002, oggetto di minacce da parte di un terzo inquilino, padre di un soggetto pregiudicato per gravi reati;

- di avere appreso de relato , nel 2005, che un altro inquilino moroso, indicato come appartenente ad una famiglia di pregiudicati, avrebbe manifestato l’intenzione di dargli una “bella lezione prima o poi”;

- di avere ricevuto “male parole” da tale -OMISSIS-inquilino sfrattato;

- di essere stato in procinto di intraprendere un’azione legale contro un altro inquilino, -OMISSIS-., noto per essere stato coinvolto in passato in risse e colluttazioni;

- di essere solito circolare a bordo di una vistosa -OMISSIS-che, stante il valore di mercato, sarebbe auto “appetibile per il mercato criminale”;

- di essere oggetto di esposizione mediatica a seguito delle posizioni assunte pubblicamente in merito all’insediamento di un centro islamico.

5. Con la qui appellata sentenza n. -OMISSIS-, il T - dopo avere premesso che l’accertamento del “dimostrato bisogno” è soggetto a periodica verifica da parte dell’Autorità competente, attraverso un giudizio autonomo e per nulla influenzato dai precedenti esiti di analoghe istanze - ha respinto il ricorso, ritenendo adeguatamente svolta l’istruttoria prefettizia sui singoli fattori di rischio allegati dal ricorrente e articolata ed

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