Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-02-11, n. 201100922

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-02-11, n. 201100922
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100922
Data del deposito : 11 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09795/2001 REG.RIC.

N. 00922/2011REG.PROV.COLL.

N. 09795/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9795 del 2001, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Lucia Frosoni in Roma, via Romano Calò n. 84;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Milano, la Commissione Medica di II istanza presso la Regione Militare Nord Ovest – Comando del Servizio Sanitario di Torino, l’Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, Sezione I n. 961 del 17 luglio 2000, resa tra le parti, concernente il giudizio di non idoneità al servizio dell’appellante e il diniego di trasferimento dello stesso nella corrispondente qualifica di altri ruoli dell’amministrazione penitenziaria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. Dante D'Alessio e udito l’avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’appellante sig. Francesco M, agente della polizia penitenziaria già in servizio presso la Casa Circondariale di Novara, aveva impugnato davanti al TAR per la Calabria (con due successivi ricorsi) gli atti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con i quali era stato ritenuto non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio d’istituto ed era stato quindi destituito dal servizio, con decreto del 3 maggio 1996, nonché il decreto del 1 marzo 1996 con il quale era stato negato il suo trasferimento in una corrispondente qualifica di altri ruoli dell’amministrazione.

Il Tar per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione I con la sentenza n. 961 del 17 luglio 2000, riuniti i due ricorsi presentati dal sig. M, ha ritenuto il primo ricorso inammissibile ed ha respinto il secondo.

2.- Il sig. M ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

In particolare, dopo aver chiesto (con il primo motivo) il riconoscimento dell’errore scusabile per la mancata tempestiva impugnazione di numerosi atti del procedimento (che ha determinato la pronuncia di inammissibilità del primo dei due ricorsi da lui proposti davanti al TAR), ha in sostanza sostenuto:

che il giudizio di inidoneità al servizio deve ritenersi infondato e comunque immotivato (secondo motivo);

che il TAR non ha dato rilievo alla illegittimità derivante dalla sua mancata partecipazione al procedimento (terzo motivo);

che il giudizio di non idoneità è illogico tenuto conto che le patologie indicate (ammesso che sussistano) non potevano non essere state riscontrate nelle visite mediche effettuate al momento della sua assunzione in servizio e comunque non erano tali da giustificare la dispensa dal servizio (quarto motivo);

che doveva comunque essergli concesso, come da lui richiesto, il trasferimento in altra qualifica dell’amministrazione, anche inferiore (quinto motivo);

che doveva essergli in ogni caso riconosciuta la causa di servizio (sesto motivo),

ed ha affermato, infine, che il TAR avrebbe dovuto ordinare l’esibizione in giudizio di tutti gli atti e disporre un’apposita consulenza medico-legale.

Si è costituita nel giudizio di appello l’Amministrazione della Giustizia chiedendone il rigetto con la conferma degli atti impugnati.

3.- Deve essere innanzitutto respinta la preliminare richiesta dell’appellante volta ad ottenere il riconoscimento dell’errore scusabile per la mancata tempestiva impugnazione (davanti al TAR) di numerosi atti del procedimento con i quali è stata accertata la sua inidoneità al servizio. Tale istanza non considera infatti che nella sentenza di primo grado è stata comunque compiutamente esaminata la legittimità dei provvedimenti a carattere definitivo (impugnati dal sig. M con il secondo dei ricorsi da lui proposti) che hanno determinato la sua dispensa dal servizio nonché il diniego di trasferimento in altra qualifica dell’amministrazione.

4.- L’appello risulta comunque infondato (anche con riferimento agli atti che si è ritenuto siano stati impugnati tardivamente) e deve essere quindi respinto.

Si deve al riguardo ricordare che il sig. M è risultato affetto da “oligofrenia di grado lieve testisticamente accertata” nonché da “personalità ipoevoluta” ed è stato quindi dispensato dal servizio a seguito del giudizio della Commissione medica ospedaliera di Milano, espresso con verbale del 25 settembre 1995, che lo ha dichiarato non idoneo al servizio in modo assoluto e permanente.

Tale giudizio è stato emesso da una Commissione Medica Ospedaliera e quindi dall’organo cui è demandato lo specifico compito di verificare l'esistenza dei requisiti prescritti in relazione allo svolgimento dell’attività di agente di polizia penitenziaria e tiene conto, come si rileva dagli atti di causa, di una serie di visite mediche e di accurati esami diagnostici ai quali l’interessato è stato sottoposto.

Considerato che, per principio pacifico (fra le tante: Consiglio Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619), i giudizi medico-legali espressi dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere sono connotati da discrezionalità tecnica e non sono censurabili, se non per evidente irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (che nella fattispecie non si ravvisano), le censure proposte avverso il giudizio in questione non possono essere accolte.

Né tale giudizi, emessi dagli unici organi legittimati a compiere gli specifici accertamenti richiesti, possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte (Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2007, n. 6047).

5.- Il giudizio sanitario con il quale il sig. M è stato dichiarato non idoneo al servizio in modo assoluto e permanente non può poi risultare manifestamente illogico, come lamentato con il quarto motivo, per il solo fatto di porsi in contrasto con il precedente giudizio di idoneità al servizio emanato all’atto dell’assunzione, tenuto conto del diverso momento in cui i relativi accertamenti sono stati svolti e del maggior grado di approfondimento con il quale sono state effettuati i diversi esami diagnostici e psicoattitudinali che hanno condotto al giudizio (temporalmente successivo) che ha determinato la dispensa dal servizio.

6.- Infondata risulta poi la censura (sollevata con il terzo motivo) con la quale è stata lamentata (in modo peraltro generico) la mancata partecipazione al procedimento seguito dall’amministrazione per l’emanazione del decreto di dispensa dal servizio.

Risulta infatti dagli atti che l’amministrazione ha seguito la prescritta procedura alla quale l’interessato, quando previsto, ha avuto modo di partecipare.

7.- Non risultano poi fondate nemmeno le censure, sollevate ancora con il quarto motivo, avverso il decreto con il quale l’amministrazione ha conseguentemente disposto la dispensa dal servizio dell’appellante considerato che, come è stato affermato dal TAR per la Calabria, l'amministrazione, vista la valutazione tecnico-sanitaria con la quale l’interessato è stato riconosciuto non idoneo allo svolgimento del servizio e tenuto conto della disciplina di settore e dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità sanciti dell'art. 97, Cost., non godeva di alcun margine di discrezionalità nel provvedere.

8.- Per quanto riguarda poi la mancata assegnazione dell’appellante in una qualifica diversa dell’amministrazione (oggetto del quinto motivo di appello), risultano ampiamente esposte negli atti (e nello stesso impugnato decreto del 1 marzo 1996) le ragioni che hanno determinato il mancato accoglimento della istanza del sig. M. All’esito della prevista prova attitudinale la competente Commissione consultiva di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 738 del 1981, ha espresso infatti il suo parere negativo basato proprio sull’esito della prova attitudinale. E tale conclusione è stata poi condivisa dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 50 del d. lgs n. 443 del 1992 che ha ritenuto non vi fossero le condizioni per l’assegnazione del’appellante alle richieste funzioni di coadiutore.

L’appellante sostiene che la sua richiesta doveva ritenersi proposta anche per qualifiche inferiori ma, a prescindere dalla considerazione che non risulta dimostrato che vi fosse effettivamente tale possibilità, risulta comunque dagli atti che egli stesso aveva fatto domanda, in data 23.10.1995, per essere trasferito, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n. 443 del 1992 nel profilo professionale di coadiutore, IV qualifica funzionale, dell’amministrazione.

9.- Inconferente con gli atti impugnati (e comunque infondata) risulta infine la censura relativa al mancato riconoscimento della causa di servizio. La censura è inconferente perché non risulta che sia stato in qualche modo attivato lo specifico procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità ed è comunque infondata perché non risulta in alcun modo dagli atti che l’accertata inidoneità al servizio dell’interessato sia stata determinata da fatti collegati al suo servizio di agente della polizia penitenziaria (né l’interessato ha fornito alcuna prova in merito).

10.- Per tutti gli esposti motivi l’appello deve essere respinto.

Le spese, considerata la natura della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

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