Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-02, n. 202200712

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-02, n. 202200712
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200712
Data del deposito : 2 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2022

N. 00712/2022REG.PROV.COLL.

N. 00763/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 763 del 2017, proposto da
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A M R, rappresentata e difesa dagli avvocati G P, A R S D S ed E B, domiciliata in via digitale come da pubblici registri del difensore domiciliatario e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. G P in Roma, via Tagliamento n. 14;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01010/2016;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A M R;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti l’Avv. G P e vista l'istanza di passaggio in decisione di parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente impugna la sentenza del

TAR

Piemonte, sez. I, n. 1010/2016 (n. 319/2015 di R.G.), depositata il 15.7.2016.

In particolare, l’odierna parte appellata, dirigente penitenziaria in servizio quale direttore presso l’UEPE di Torino, ha proposto ricorso al T.A.R. Piemonte chiedendo il riconoscimento, anche a fini economici, della pregressa anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art.28, d.lgvo 15.2.2006, n.63, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze economiche.

Al riguardo, la stessa ha asserito di essere stata inquadrata dall’1.2.1982 nella VII qualifica funzionale a seguito di concorso;
di aver poi ottenuto, sempre mediante concorso, le qualifiche VIII (in data 1.2.1991) e IX (in data 1.7.1996);
di essere stata, quindi, nominata dirigente in data 16.8.2005;
di aver ottenuto il riconoscimento della pregressa anzianità nelle dette qualifiche direttive con PDG del 18.12.2012 a fini giuridici, ma non anche il riconoscimento della stessa anzianità a fini retributivi, come dalla medesima ritenuto dovuto, sin dalla data del primo inquadramento nella VII qualifica funzionale.

L’adito T.A.R., con la sentenza gravata in questa sede, ha accolto il ricorso in base alle seguenti considerazioni:

6. Nel merito, il quadro normativo dal quale trae spunto la pretesa della ricorrente trova la propria origine nell'art. 4, comma 1, della L. n. 154/2005, legge delega per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, il quale prevede che: ''.. in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale".

In attuazione della delega di cui al sopra richiamato art. 1, comma 1, della L. n. 154/2005, il d.lgs. n. 63/2006, all'art. 27, ha disposto che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito";
il successivo art. 28 ha introdotto delle "Clausole di salvaguardia", disponendo al comma 1 che: "Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza".

La lettura coordinata delle citate disposizioni porta a ritenere che l'intentio legis sia stata quella di riconoscere e preservare, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, sia sotto il profilo giuridico sia per gli effetti economici.

In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione III, nei pareri dal n. 551 al n. 555 del 21 aprile 2009, con i quali ha sostenuto che:

- il legislatore con la legge n. 154/2005 ha inteso far confluire tutto il personale dirigenziale e direttivo penitenziario nel ruolo unico della nuova dirigenza penitenziaria, riconoscendo ai funzionari direttivi che alla data di entrata in vigore della legge erano inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, ai quali avevano avuto accesso mediante concorso pubblico, il diritto alla nomina a dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore, in quanto avevano già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale;

- dal principio sancito dall’art. 4 della Legge n. 154/2005, che ha riconosciuto che le funzioni svolte dai funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva penitenziaria erano già di livello dirigenziale, il legislatore delegato ha tratto la conseguenza che tutta l’anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, ovvero alle posizioni economiche di provenienza, andasse conservata nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici;

- da tale disposizione normativa di rango primario deriva la legittimità della previsione inserita dal Governo nel decreto legislativo n. 63/06 finalizzata a salvaguardare, ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al medesimo decreto legislativo, tutta l’anzianità maturata dai direttori e dirigenti penitenziari con riferimento sia alle pregresse qualifiche dirigenziali, sia a quelle direttive, sia alle diverse posizioni economiche (C1, C2 e C3) di provenienza;

- nello stesso senso rileva il fatto che l’art. 27 del menzionato d.lgs. prescrive che “fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall’art. 23, comma 5, ai funzionari individuati dall’articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito”;
e che detto trattamento economico risulta chiaramente delineato dalla clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 28, che così recita: “ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l’anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza”.

Sulla base di queste condivisibili premesse, deve concludersi che la ricorrente ha il pieno diritto di vedersi riconosciuto anche il trattamento economico conseguente a tutta l'anzianità maturata nella carriera direttiva, con corresponsione delle conseguenti classi di stipendio maturate tenendo conto di detta anzianità ”.

La medesima sentenza ha quindi adottato il seguente dispositivo:

“- accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, di tutta l’anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva dell’Amministrazione Penitenziaria, a partire dalla nomina ad Assistente Sociale Coordinatore nella VII qualifica funzionale;

-accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento delle conseguenti classi di stipendio maturate oltre la classe 0 ed al conseguente ricalco della retribuzione;

- dichiara tenuto e condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al pagamento delle differenze retributive dovute alla ricorrente a titolo d’anzianità maturata ai sensi dell’art. 28 d.lgs 15 febbraio 2006, n. 63, comprensive di ogni voce stipendiale, accessori ed indennità, con interessi dalle scadenze al saldo, nonché alla ricostruzione ai fini economici della carriera della ricorrente in conformità a quanto precede;

- condanna la parte resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.. .”.

Il Ministero della Giustizia ha impugnato la sentenza formulando il seguente rubricato motivo di appello: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.28, d.lgvo 15.2.2006, n.63 – Motivazione carente ed illogica”.

L’appellante non ha contestato i fatti come accertati in sede di sentenza, incentrando la sua censura sull’erroneità dell’interpretazione dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, che dovrebbe essere interpretato nel senso del riconoscimento, in sede di inquadramento nella nuova carriera dirigenziale, dell’anzianità giuridica ed economica maturata e non anche del trattamento economico-retributivo proprio del nuovo inquadramento con effetto retroattivo, ossia a decorrere dalla data di ingresso o di inquadramento nella qualifica posseduta all’atto dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 154/2006 e del susseguente decreto delegato, secondo quanto indicato nel parere del Consiglio di Stato n. 258/2016 del 4.2.2016, che ha escluso che nella nuova qualifica dirigenziale vi sia un trascinamento dì anzianità giuridica ed economica maturata in altra qualifica.

Si è costituita in giudizio la parte appellata resistendo al ricorso, con il deposito di due memorie difensive.

La parte appellata ha affermato la già intervenuta applicazione, ad opera dello stesso Ministero, degli artt. 27 e 28 del Dlgs 63/2006 attraverso il

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