Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-02, n. 202200712
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00712/2022REG.PROV.COLL.
N. 00763/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2017, proposto da
Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AN IA EA, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Ada Rosso Santoni De Sio ed Elena Bisio, domiciliata in via digitale come da pubblici registri del difensore domiciliatario e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento n. 14;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01010/2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN IA EA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti l’Avv. Gabriele Pafundi e vista l'istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente impugna la sentenza del TAR Piemonte, sez. I, n. 1010/2016 (n. 319/2015 di R.G.), depositata il 15.7.2016.
In particolare, l’odierna parte appellata, dirigente penitenziaria in servizio quale direttore presso l’UEPE di Torino, ha proposto ricorso al T.A.R. Piemonte chiedendo il riconoscimento, anche a fini economici, della pregressa anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art.28, d.lgvo 15.2.2006, n.63, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze economiche.
Al riguardo, la stessa ha asserito di essere stata inquadrata dall’1.2.1982 nella VII qualifica funzionale a seguito di concorso; di aver poi ottenuto, sempre mediante concorso, le qualifiche VIII (in data 1.2.1991) e IX (in data 1.7.1996); di essere stata, quindi, nominata dirigente in data 16.8.2005; di aver ottenuto il riconoscimento della pregressa anzianità nelle dette qualifiche direttive con PDG del 18.12.2012 a fini giuridici, ma non anche il riconoscimento della stessa anzianità a fini retributivi, come dalla medesima ritenuto dovuto, sin dalla data del primo inquadramento nella VII qualifica funzionale.
L’adito T.A.R., con la sentenza gravata in questa sede, ha accolto il ricorso in base alle seguenti considerazioni:
“ 6. Nel merito, il quadro normativo dal quale trae spunto la pretesa della ricorrente trova la propria origine nell'art. 4, comma 1, della L. n. 154/2005, legge delega per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, il quale prevede che: ''.. in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale".
In attuazione della delega di cui al sopra richiamato art. 1, comma 1, della L. n. 154/2005, il d.lgs. n. 63/2006, all'art. 27, ha disposto che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito"; il successivo art. 28 ha introdotto delle "Clausole di salvaguardia", disponendo al comma 1 che: "Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza".
La lettura coordinata delle citate disposizioni porta a ritenere che l'intentio legis sia stata quella di riconoscere e preservare, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive, sia sotto il profilo giuridico sia per gli effetti economici.
In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione III, nei pareri dal n. 551 al n. 555 del 21 aprile 2009, con i quali ha sostenuto che:
- il legislatore con la legge n. 154/2005 ha inteso far confluire tutto il personale dirigenziale e direttivo penitenziario nel ruolo unico della nuova dirigenza penitenziaria, riconoscendo ai funzionari direttivi che alla data di entrata in vigore della legge erano inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, ai quali avevano avuto accesso mediante concorso pubblico, il diritto alla nomina a dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore, in quanto avevano già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale;
- dal principio sancito dall’art. 4 della Legge n. 154/2005, che ha riconosciuto che le funzioni svolte dai funzionari appartenenti alla