Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304467

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304467
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304467
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 04467/2023REG.PROV.COLL.

N. 05487/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5487 del 2022, proposto da R T, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pomezia, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Caso Stefania Nella Qualità di Unica Titolare della Ditta Individuale “Cleopatra di Caso”, non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6675/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Luciano Carletti per l'amministrazione comunale appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sentenza gravata ha rigettato il ricorso col quale la parte appellante ha chiesto l’annullamento della Determinazione dirigenziale n. 286 del 5 marzo 2021 con cui il Dirigente del Servizio afferente al Settore 6 – Ambiente e Urbanistica del Comune di Pomezia, ha approvato la procedura di “Affidamento di due concessioni di beni demaniali marittimi. Approvazione bando di gara con i relativi allegati, e schema di concessione”, relativamente al lotto n° 2 (stabilimento balneare “Cleopatra”) e degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

A sostegno del gravame sono esposte le seguenti circostanze di fatto:

- la parte appellante è titolare della concessione demaniale marittima n.15 del 2002 rilasciata dal Comune di Pomezia relativa all’utilizzo di un’area sul litorale di Torvajanica, Lungomare delle Meduse n.100 per complessivi mq.1833,01;

- il 4 maggio del 2017 ha presentato una richiesta di autorizzazione ex art.45 bis del cod. della navigazione concernente l’affitto di ramo d’azienda alla signora S C, limitatamente alla parte della licenza relativa allo stabilimento balneare denominato “Cleopatra di Caso”;

- solo nell’aprile del 2019 ha avuto notizia della nota del 13 aprile del 2018, con la quale venivano richieste integrazioni informative e documentali, oltre che il pagamento di un’imposta di bollo;

- mentre si accingeva ad ottemperare a quanto richiesto, il 26 agosto del 2019 riceveva un’altra nota del Comune che imponeva il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata di inizio attività;

- dopo aver richiamato una serie di fatti ed atti precedenti ritenuti ostativi, e cioè: la SCIA presentata dalla Caso per gli anni 2017 e 2018 relativamente all’esercizio dell’impresa “Cleopatra di Caso”; due verbali di contestazione elevati dalla Stazione CC di Torvajanica del 18 luglio e del 2 agosto del 2019, riferibili alla mancata presentazione della SCIA; una nota del 12 agosto del 2019 trasmessa dall’Ufficio Demanio Marittimo al SUAP che comunicava che relativamente alla concessione n.15 del 2002 non risultava essere stata rilasciata autorizzazione ai sensi dell’art.45 codice della navigazione in favore della Società “Cleopatra di Caso”; la constatazione che, per l’anno 2019, non risultava pervenuta al SUAP la SCIA relativa all’attività turistico-ricreative concernenti l’impresa “Cleopatra di Caso”, la nota concludeva ordinando l’immediata cessazione dell’attività;

- con successiva comunicazione, priva di data e di numero di protocollo, la città di Pomezia disponeva l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione all’esito di: 1. un’ispezione disposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che aveva evidenziato irregolarità amministrative e contabili, ossia la mancata corresponsione all’erario, malgrado ripetuti solleciti, del canone demaniale marittimo per gli anni 2008-2019 per un importo complessivo di euro 323.487,59; 2. il sopralluogo dei CC della Stazione di Torvajanica del 18 febbraio del 2019, nel corso del quale era riscontrata la presenza del sig. D C, dichiaratosi gestore dell’attività, sebbene tale circostanza non risultasse ai sensi dell’art.45 bis del codice della Navigazione;

- il 10 marzo del 2020 il Comune di Pomezia adottava la Determinazione dirigenziale di decadenza n. 286 che precisava che il mancato versamento del canone demaniale marittimo e la sostituzione nella conduzione della concessione rappresentavano violazioni degli obblighi assunti con la Concessione Demaniale Marittima e che, ai sensi dell’art.17 del Regolamento al Codice della navigazione la concessionaria era inadempiente all’obbligo di integrare annualmente il deposito cauzionale a garanzia degli impegni sorti per effetto della Concessione Demaniale;

- la nota concludeva ribadendo che, trattandosi di decadenza, ossia di un atto avente natura sanzionatoria e vincolata non vi era alcuna discrezionalità né tanto meno una possibilità di valutazione comparativa fra l’interesse pubblico violato e quello del privato concessionario.

L’ente locale adottava in seguito l’ordinanza n.40/2020 che, richiamando la normativa intervenuta in tema di epidemia COVID e i poteri spettanti al Sindaco ex art.1 lett. d) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, art.32 della Legge n.833/1978 e artt.50, comma 5, e 54, commi 4 e 4bis, del D. Lgs. n.267/2000 disponeva l’interdizione al pubblico di nove aree demaniali, tutte interessate da un provvedimento decadenziale, tra

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