Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-01, n. 202101724

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-01, n. 202101724
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101724
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01724/2021REG.PROV.COLL.

N. 09226/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9226 del 2016, proposto da V M, A R, A C, G B, M R, Giuseppe D'Amico, B A, F C, A Giuffrida, F M B, L M G S, V B C, L M R T, S P, E T, V L B, A M F, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferrau', domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio 39/A;
D L D, A Gioacchino Manta, Giovanna Traversa, Maria Teresa Daniela Giunta, Gesualdo Cascino, Giuseppe Ciccazzo, Maria Di Noto, Salvatore Mangione, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferrau', domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Nunziata Caruso, Ercole Tringale, Vittorio Dell'Erba, Giuseppe Mirabella, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferrau', domiciliato presso la Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da Pecda Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio 39/A, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Battista Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A Giacchino Antonio Manta, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio 39/A, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Battista Scalia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, non costituito in giudizio;



nei confronti

Patrizia Angela Nicolini non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza 21 luglio 2016, n. 8363 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III- bis


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato. L’udienza si è svolta ai sensi degli artt. 25 del decreto-legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, del decreto - legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.




FATTO e DIRITTO

1.˗ Le parti indicate in epigrafe hanno partecipato a talune procedure concorsuali che si sono svolte nella Regione Sicilia e che hanno determinato un contenzioso giudiziale pendente.

In particolare: i ) le suddette parti nel 2004 hanno partecipato ad un corso-concorso, il cui esame finale è stato sostituito dal legislatore, nel corso di svolgimento, dalla presentazione di una relazione finale, con annullamento dell’intero concorso con sentenze n. 477 e n. 478 del 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia; ii ) con legge 3 dicembre 2010, n. 202, è stata disposta la rinnovazione delle prove concorsuali già svolte; iii ) le parti indicate non hanno superato le prove, con proposizione di ricorso giurisdizionale ancora pendente.

In questo contesto è intervenuto nuovamente il legislatore che, con l’art. 1, commi 87-89, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto una particolare procedura volta al superamento del contenzioso in atto, ammettendo, tra gli altri, le parti allo svolgimento di una procedura, alla quale hanno partecipato con esito negativo.

2.˗ Le parti hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, per motivi riproposti in sede di appello e riportati nei successivi punti.

3.˗ Il Tribunale amministrativo, con sentenza 21 luglio 2016, n. 8363, ha rigettato il ricorso.

4.˗ I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello.

4.1.˗ Si è costituita in giudizio l’amministrazione

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