Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-29, n. 201900727

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-29, n. 201900727
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900727
Data del deposito : 29 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2019

N. 00727/2019REG.PROV.COLL.

N. 05116/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2018, proposto da
R B, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, L F e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Amministrativisti in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.11;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco, domiciliata ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

nei confronti

M A, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Valentinotti e Mauro Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6288/2018, resa tra le parti e concernente la correzione dei risultati delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio del 4.3.18, nella parte in cui sono stati attribuiti a R B, candidato consigliere n. 9 della lista elettorale n. 12 “Sergio Pirozzi Presidente”, n.

4.313 voti di preferenza;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di M A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati L F, Fiammetta Fusco e Maselli su delega di Valentinotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellante R B ha impugnato in primo grado, dinanzi al Tar Lazio, il verbale di proclamazione degli eletti - adottato il 16.3.18 dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Roma - per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio del 4.3.18, nella parte in cui il ricorrente è stato classificato secondo dei non eletti della lista n. 12 “Sergio Pirozzi Presidente”, con attribuzione di n.

4.313 voti di preferenza, contro i 4342 del primo dei non eletti (l’appellato M A).

Invero, il candidato Buonasorte ha invocato la spettanza in proprio favore di almeno ulteriori 54 voti in diverse Sezioni di Roma Capitale e della provincia di Roma, allegando dichiarazioni sostitutive di atto notorio di rappresentanti di lista, candidati, elettori presenti allo spoglio;
inoltre, egli ha dedotto il contrasto tra i dati della tabella dell’Ufficio circoscrizionale centrale e i verbali di sezione di tre comuni (Montelibretti, Valmontone, Velletri), per ulteriori 12 voti di preferenza.

In primo grado, il controinteressato A ha proposto ricorso incidentale, tuttavia mediante memoria non notificata, lamentando, a sua volta, la mancata attribuzione di voti in proprio favore.

2. Con la sentenza in epigrafe, il Tar ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla Regione Lazio relativamente al ricorso principale e ha dichiarato tale gravame inammissibile sotto il differente profilo della mancanza di un effettivo principio di prova, ritenendo indispensabile (cfr. capo 5.6.) “che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto

esauriente, non potendosi prescindere quanto meno da una rappresentazione dei fatti per come direttamente percepiti”, mentre (cfr. capo 5.10.) otto dichiarazioni sostitutive di atto notorio, prodotte dal ricorrente e riferite ad altrettante sezioni elettorali per un totale di 52 voti di preferenza: - sarebbero tutte dello stesso tenore (alcune rese su un identico modulo con apposizione a penna solo dei dati riferiti agli estremi identificativi del dichiarante, al numero della sezione e degli asseriti voti di preferenza attribuiti al Buonasorte);

- non recherebbero alcuna rappresentazione di fatti, ma solo la quantificazione del numero dei presunti voti;

- non conterrebbero riferimento alcuno al contegno tenuto e alle valutazioni espresse dai componenti dei seggi elettorali e, nel caso delle dichiarazioni rese dai cittadini elettori, non conterrebbero neppure riferimenti al voto di preferenza del dichiarante.

Sarebbero, altresì, prive di valenza indiziaria le ulteriori considerazioni svolte circa l’andamento complessivo della lista di appartenenza e sulla asserita non verosimiglianza dei dati.

Ciò stante, a nulla rileverebbe anche la disponibilità manifestata dalla difesa di parte ricorrente a presentare una eventuale querela di falso in relazione ai verbali.

Infine, risulterebbe di conseguenza inammissibile (per difetto della prova di resistenza) l’ulteriore censura incentrata sulla spettanza di dodici voti di preferenza.

Il ricorso incidentale sarebbe, invece, inammissibile in quanto irritualmente proposto con mera memoria non notificata.

3. Appellando tale pronuncia, il Sig. Buonasorte deduce, con il primo motivo, che le dichiarazioni di cui si tratta:

* conterrebbero elementi indiziari plausibili, in quanto contestualizzate, circostanziate e assistite dall’assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale, riferendosi a un numero estremamente circoscritto di voti e Sezioni;

* costituirebbero un principio di prova idoneo a giustificare la richiesta di acquisizione istruttoria da parte del G.A.;

* non potrebbero essere considerate inutilizzabili perché di tenore analogo.

Con il secondo motivo di appello si ripropone il primo motivo del ricorso al Tar relativo alla mancata attribuzione di 54 voti di preferenza;
e con il terzo motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il secondo motivo del ricorso di primo grado relativo alla rivendicazione di ulteriori 12 voti di preferenza.

Infine, l’appellante formula istanza istruttoria perché siano acquisiti tutti gli atti del procedimento relativi alle operazioni dell’Ufficio Circoscrizionale Centrale di Roma e delle Sezioni elettorali indicate nel secondo e nel terzo motivo, nonché, ove occorra, delle singole schede elettorali scrutinate.

4. La Regione Lazio e l’appellato A riprendono gli argomenti della sentenza di primo grado e concludono per la reiezione dell’appello.

L’appellante ha, a sua volta, prodotto ulteriori scritti difensivi in vista dell’odierna pubblica, all’esito della quale l’appello è stato trattenuto in decisione.

5. La quale decisione verte essenzialmente sulla attendibilità da attribuire alle specifiche dichiarazioni sostitutive prodotte in primo grado dall’attuale appellante.

5.1. Invero, va al riguardo osservato che la nota sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 32/2014 di questo Consiglio - sulla quale (così come sulle successive pronunce che ne hanno riaffermato i principi) fa fondamentale leva la difesa dell’appellante - ha sì ritenuto non sostenibile “una esclusione aprioristica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio dal novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale” (capo 6.1.), ma non ne ha affatto affermato un’altrettanta aprioristica ammissibilità “sempre e comunque”, facendo espressamente salvo, allo stesso capo 6.1., il libero apprezzamento del giudice circa l’attendibilità delle dichiarazioni concretamente rese e prodotte, al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo: cfr. in termini, ad es. le sentenze 22.1.2015, n. 266 e 27/03/2015, n. 1598 (capo 5.1.) della Sezione Quinta di questo Consiglio, all’epoca competente in materia elettorale.

Sull’esame della attendibilità e/o intrinseca verosimiglianza delle dichiarazioni sostitutive prodotte nel giudizio elettorale che era chiamata a decidere, si è, poi, soffermata anche questa Sezione, nel frattempo divenuta competente: si vedano i capi 4.8. e 4.9. della sentenza 19/04/2017, n. 1821.

5.2. E’ in questo complessivo quadro di “limitata rilevanza probatoria” (cfr. ancora capo 5.1. sentenza n. 1598/2015) rivestita dalle dichiarazioni sostitutive nel solo rito speciale elettorale (nel rito ordinario, continua ad essere escluso il valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Consiglio di Stato sez. IV, 25/05/2018, n. 3143), che si inserisce la sentenza n. 3142/2017 di questa Sezione, espressamente assunta a precedente giurisprudenziale di riferimento dal Giudice di prime cure .

Ebbene, ai capi 7.3.2., 7.3.3. e 7.3.4. la Sezione ha svolto le considerazioni (per buona parte riportate integralmente al punto 5.7. della sentenza qui gravata) che di seguito si riepilogano:

a) sembra necessario che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente, quanto meno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e ritiene di aver riscontrato: non si chiede che il dichiarante individui il parametro di legge che assume violato, ma semplicemente che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente;

b) il relativo onere varia a seconda della posizione del dichiarante: qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch'essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione;

c) tanto, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace;

d) nel caso esaminato dalla decisione n. 3142/2017, le dichiarazioni depositate erano tutte di identico tenore, avendo ad oggetto l'esistenza di voti contenenti preferenze in favore dell'appellante, ma non conteggiati: non si precisava, tuttavia, per quale motivo, in quattro diverse sezioni, ben trentuno voti complessivi non fossero stati conteggiati;
che tipo di comportamento avessero tenuto, e che valutazioni avessero espresso al riguardo i componenti dei rispettivi seggi elettorali (senza peraltro che, riguardo alla omessa considerazione di dette presunte preferenze, fosse stato verbalizzato alcunché);

e) il Collegio ne trae la conclusione della mancanza di un effettivo principio di prova, idoneo a consentire l'attivazione dei poteri istruttori ai fini della verifica delle schede dei seggi in questione.

5.3. La fattispecie dedotta nella presente controversia è assolutamente identica a quella decisa dalla sentenza n. 3142/2017 - alle cui coordinate interpretative il Collegio intende qui attenersi, condividendole - in quanto:

aa) le dichiarazioni depositate in primo grado dall’appellante - in disparte le differenze relative alla sezione elettorale e al numero di voti di preferenza - sono del medesimo tenore, ovvero “ che nel corso detto spoglio delle schede sono stati scrutinati n. (…) voti di preferenza individuale a favore del candidato Sig. R B (candidato n. 9 detta suindicata Lista n. 12) ”;

bb) in esse non si indica alcuna e specifica ragione di tale mancato conteggio (omessa verbalizzazione tout court ;
erronea attribuzione ad altro candidato, ecc.);

cc) nelle stesse non si riferisce alcuna circostanza relativa alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza e con cui il dichiarante ha appreso (ad es.: eventuale riepilogo da parte del Presidente di seggio) l’ammontare finale dei voti di preferenza riportati dal Buonasorte;

dd) neppure si riferisce in base a quali proprie e personali modalità di conteggio (appunti o altro) il dichiarante possa avere raggiunto la certezza - a fronte della verbalizzazione di zero preferenze - del numero esatto di voti di preferenza invece effettivamente attribuiti dagli elettori di quel determinato seggio al Sig. Buonasorte: emblematico, al riguardo, il caso della dichiarante Alessandrini, che si definisce “testimone della Lista elettorale n. 12” e che si limita a dichiarare che nel corso dello spoglio sono stati scrutinati ben 14 voti di preferenza individuale al medesimo sig. Buonasorte;
ciò in un contesto in cui, data la funzione di “testimone della lista”, è presumibile che i suoi compiti prioritari fossero quelli di “vigilare” sulla corretta attribuzione dei voti innanzitutto a detta lista e, solo in secondo luogo, dei voti di preferenza a ciascuno dei ben 31 candidati della medesima lista;

ee) essendo, pertanto, le dichiarazioni prodotte prive di riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità ai fini del presente giudizio, quanto a consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, non può ritenersi assolto, nel caso di specie, l’onere di allegazione di un idoneo principio di prova a sostegno delle deduzioni svolte con il primo motivo del ricorso di primo grado e qui dispiegate con i primi due motivi di appello, con la conseguenza che si rivela corretta la declaratoria di inammissibilità di dette censure pronunciata dal primo Giudice.

5.4. L’ulteriore conseguenza è che si rivela corretta anche la declaratoria di inammissibilità (per mancato superamento della prova di resistenza) del secondo e ultimo motivo del ricorso di primo grado (qui riproposto con il terzo motivo di appello), pronunciata dalla sentenza gravata.

6. Detta sentenza merita, in conclusione, di essere confermata, mentre l’appello avverso di essa proposto deve essere respinto.

La controversia presenta, tuttavia, profili di peculiarità sufficienti a consentire l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.

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